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Con ordinanza depositata in data 28/02/2017 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione richiesta con opposizione ex artt.615 e 617 c.p.c., si è pronunciato sull’opposizione avverso un atto di pignoramento di crediti presso terzi, emesso in relazione a cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e di natura amministrativa, ribadendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione che l’opposizione al pignoramento ed agli atti esecutivi in relazione a crediti di natura tributaria si propongono con ricorso alla Commissione Tributaria quando il motivo attiene alla prescrizione del credito.

IL CASO: Un contribuente impugnava atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificatogli ad istanza della SERIT S.p.A., Agente della Riscossione della provincia di Palermo, mediante il quale veniva sottoposto a pignoramento presso Inps gestione ex inpdap –istituto nazionale di previdenza sociale per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – la somma di euro 12.338,24, comprensiva delle spese esecutive e degli interessi di mora già maturati.

L’atto di pignoramento presso terzi riguardava il mancato pagamento di cartelle di pagamento, di cui si eccepiva la mancanza di notifica, nonché la prescrizione dei crediti sia di natura tributaria che amministrativa.

LA DECISIONE: Il Giudice dell’esecuzione investito dalla questio dichiarava inammissibile la dedotta eccezione di prescrizione dei crediti di natura tributaria stabilendo che la cognizione sulla maturata prescrizione apparterrebbe con certezza alla giurisdizione tributaria, per cui l ‘opposizione all’atto di pignoramento per i crediti di natura tributaria doveva proporsi con ricorso alla Commissione Tributaria.

Il ragionamento logico giuridico su cui si basava la decisione del G.E. si sviluppava su una evoluzione giurisprudenziale del Giudicante di legittimità, sul divieto generale ex art. 57 del d.p.r. 602/73 di proporre opposizione all’esecuzione ex artt.615 e 617 c.p.c., eccezion fatta per le opposizioni in materia di pignorabilità dei beni.

A questa disciplina, seguì anche l’art. 29 del dec.lgs n.46/99 che precisò che a tutte le entrate tributarie diverse da quelle elencate nell’art 2 del dec.lgs n, 546/92 ed a quelle non tributarie, non si applica la disciplina dell’art 57 comma I d.p.r. 602/73, (giurisdizione del giudice tributario per vizi di merito), per cui le opposizioni all’ esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono con le forme ordinarie.

Quindi l’opposizione agli atti esecutivi o al pignoramento è ammissibile anche per le esecuzioni da parte dell’Agente della Riscossione per crediti di natura tributaria ed il giudizio di ammissibilità dell’opposizione deve riguardare i vizi di merito di cui all’art. 57 del D.p.r 602/73 e che saranno di cognizione esclusiva del Giudice Tributario.

Secondo la Corte di Cassazione infatti il giudizio di ammissibilità dell’opposizione al pignoramento ed agli atti esecutivi ex art. 57 d.p.r 602/73 non deve riguardare la violazione normativa o il vizio in cui è incorso l’ Ente Impositore e/o riscossore, ma sarà correlato alla natura (tributaria) dell’atto opposto.

In conclusione pertanto, l’opposizione al pignoramento ed agli atti esecutivi sarà di competenza del Giudice Ordinario dell’esecuzione per crediti di natura amministrativa per i vizi ex artt. 615, 617 c.p.c. e per “vizi propri” ex art 57 comma II d.p.r. 602/73, per il pignoramento ex artt. 543 e ss.c.p.c. .

Con previsione di esclusione delle giurisdizione del giudice tributario per tutte le controversie ex art. 2 d.lgs 546/92 “…escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento…”.

Mentre rientrerà nella giurisdizione esclusiva del Giudice tributario l’opposizione al pignoramento ed agli atti esecutivi nella forma ex art.72 bis d.p.r. 602/73.

Allegato:

Tribunale di Palermo ordinanza 28/02/2017

 

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