Contro il caro carburante, il Governo ha prorogato il bonus benzina di 200 euro a favore dei dipendenti di aziende private, studi professionali o Enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Il bonus viene erogato per i rifornimenti di benzina, gasolio, Gpl, metano ed anche per la ricarica di veicoli elettrici. La misura è in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Bonus carburante, che cos’è
Il Bonus carburante è una misura fiscale a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende private per far fronte al caro carburanti, e il suo valore è di 200 euro. Non è un contributo concesso direttamente dal Governo, ma una misura a carico e discrezione dell’Azienda.
Non influisce sul reddito del dipendente: sulle 200 euro del bonus carburante non si applicano né tasse né contributi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Sono tagliati fuori dal contributo i titolari di partita IVA e i dipendenti pubblici.
Bonus carburante dipendenti, come funziona
Il bonus carburante è destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private (compresi titolari di partita IVA con dipendenti, onlus, associazioni, fondazioni) a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, ai lavoratori agili, agli apprendisti, agli stagisti e ai lavoratori a progetto o co.co.co.
Non va richiesto perché spetta all’Azienda se e in che misura concederlo. Perciò il beneficiario non deve fare alcuna domanda per ottenere il bonus.
Il bonus carburante può essere erogato dall’impresa solo con “buoni benzina” o “titoli equivalenti“.
Non è il Governo a sostenere questa spesa, ma è a carico esclusivamente dell’impresa che potrà concedere o meno il voucher, anche per un importo inferiore ai 200 euro. Si può utilizzare il buono anche per la ricarica di un’auto elettrica.
Spese carburanti in fringe benefit
Oltre al buono carburante le aziende possono già concedere il contributo fino a 258,23 euro annui per i cosiddetti fringe benefit, per buoni carburante, buoni pasto o buoni spesa. Nel 2020 e 2021, come misura di sostegno economico durante la pandemia, l’importo è stato raddoppiato a 516,46 euro.
Quindi la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni benzina sarà aggiuntiva e cumulabile con la liberalità di 258,23 € prevista dal citato art. 51, comma 3 del TUIR.
Complessivamente l’erogazione di buoni benzina potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di 458,23 €.
Bonus carburante su busta paga
Oltre al buono carburante, l’azienda può corrispondere al dipendente questo importo in busta paga facendo però attenzione che gli importi di 200 € e 258,23 € siano evidenziati e indicati separatamente:
- 200 € “buoni benzina erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022” oppure (Bonus carburante)
- 258,23 € “buoni benzina erogati ai sensi dell’Art. 51, comma 3 del TUIR” (Carburante in fringe benefit).
In conclusione, il bonus carburante è a carico dell’azienda e un costo aggiuntivo per il quale lo Stato concede solo la detassazione a favore del dipendente.
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