Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione – rigettando il ricorso del creditore che aveva richiesto l’ammissione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. poi opposto e rimasto, quindi, privo anteriormente al fallimento della formula ex art. 647 c.p.c. – ha colto l’occasione per fare il punto sulla tematica.

Nella fattispecie, riferita all’ipotesi di dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto, la Cassazione ha ritenuto non ipotizzabile neppure un’ammissione con riserva, considerando irrilevante il fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso come provvisoriamente esecutivo (atteso che, anche in tale ipotesi, il passaggio in giudicato non si compie prima dello svolgimento dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c.) ed evidenziando come il decreto provvisoriamente esecutivo non sia paragonabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (la quale viene pronunciata nel contraddittorio tra le parti).

Da cui la affermata inopponibilità del decreto nei confronti del fallimento nonché, per altro verso, la ritenuta mancata dimostrazione, con altri mezzi, dell’esistenza e della consistenza del credito invocato.

Circa l’inopponibilità del decreto, la Cassazione ha ritenuto le doglianze del creditore ricorrente inammissibili, evidenziando come la decisione impugnata si sia conformata alla giurisprudenza di legittimità e, più in particolare, al principio per cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il Giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed alla necessità che il decreto ex art. 647 c.p.c. debba essere emesso prima della dichiarazione di eventuale fallimento.

La Cassazione, richiamando alcune precedenti pronunce di legittimità, ha avuto altresì cura di puntualizzare cosa accade per il caso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo e di estinzione del relativo giudizio.

Ebbene, qualora l’estinzione del giudizio di opposizione non possa essere dichiarata con ordinanza ex art. 653, comma 1, c.p.c. (come si verifica per l’ipotesi di cancellazione / interruzione dal ruolo e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di legge), la parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo può far valere l’estinzione mediante l’istanza di declaratoria di esecutorietà rivolta, ai sensi dell’art. 654, comma 1, c.p.c., allo stesso Giudice che ha emesso il decreto.

Ancora, il decreto ingiuntivo è idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il Giudice, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, lo abbia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ovvero, per il caso di opposizione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione.

Più precisamente, il decreto opposto è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili (per il decorso del relativo termine) prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i predetti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio ex art. 653 c.p.c. oppure sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c..

La Suprema Corte ha fatto così chiarezza sul tema dell’insinuazione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo, chiarendo la non necessarietà delle dichiarazioni di esecutività ex artt. 653 o 654 c.p.c. nell’ipotesi in cui il giudizio di opposizione si sia concluso con ordinanza di rigetto o di estinzione divenuta definitiva prima della dichiarazione di fallimento.

Cass., Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16323

Roberta Maria Pagani – r.pagani@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui