Per le parziali difformità, è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria e presentare la SCIA se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia al momento di realizzazione dell’intervento.
Una delle novità più importanti del Decreto Salva Casa è sicuramente la ‘revisione’ della regola della doppia conformità, propedeutica all’accertamento di conformità per la sanatoria di una parziale difformità edilizia (non è un condono, quindi, ma una sanatoria ordinaria di piccoli abusi edilizi).
La doppia conformità com’è oggi
L’art.36 del Testo Unico Edilizia, che regola l’accertamento di conformità, è la norma base per definire la possibilità di regolarizzare gli abusi edilizi dovuti all’assenza del permesso di costruire, o di altro titolo abilitativo come la SCIA nelle ipotesi di cui all’art.23, comma 01 (Super SCIA), o in difformità dal titolo.
Bene: oggi la sanatoria può essere richiesta e ottenuta solamente se l’opera edilizia in questione abbia i requisiti della ‘doppia conformità’, cioè se sia conforme:
- alla normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione;
- alla normativa edilizia e urbanistica vigente al momento di presentazione dell’istanza.
Questa regola si applica in assenza del titolo, per le totali difformità, per le variazioni essenziali e anche per le parziali difformità, cioè interventi realizzati secondo modalità diverse da quelle previste e comprese tra i limiti delle tolleranze costruttive (oggi al 2%, ma il Decreto Salva Casa è intervenuto anche qui).
I paletti del Testo Unico Edilizia: come funziona la doppia conformità urbanistica
La sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del dpr 380/2001, cioè con conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto (ex ante) che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (ex post).
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La doppia conformità modificata dal Decreto Salva Casa
Con il nuovo decreto, la doppia conformità ex art.36 viene limitata alle ipotesi di abusi edilizi gravi, cioè:
- assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire;
- assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto alla Super SCIA.
Per le parziali difformità, quindi, entra in scena il nuovo articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia, inserito dal DL Salva Casa, secondo il quale è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria e presentare la SCIA se l’intervento è conforme:
- alla disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda;
- alla disciplina edilizia al momento di realizzazione dell’intervento.
Quindi il superamento della doppia conformità non può consentire di regolarizzare interventi edilizi che, quando sono stati realizzati, sono stati eseguiti in deroga alle regole edilizie e che non sono conformi agli attuali vincoli urbanistici.
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