Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
La materia cui si riferisce la domanda della lettrice è regolata dall’articolo 545 del codice di procedura civile, che prevede l’impignorabilità assoluta di alcune categorie di crediti, tra i quali “sussidi dovuti per maternità” o “malattie”.
Sono invece pignorabili, ma con dei limiti i trattamenti pensionistici. Di qui, la giurisprudenza ha stabilito la distinzione tra la pensione di invalidità “assistenziale”, non pignorabile, e la pensione d’invalidità “ordinaria, pignorabile con le limitazioni che si diranno.
Nella prima categoria, esemplificando, rientrano la rendita per invalidità civile, l’assegno di accompagnamento Inps, la rendita per inabilità permanente. Nella seconda rientrano sia le pensioni (di anzianità, vecchiaia, reversibilità ), sia la pensione d’invalidità civile e la pensione d’invalidità Inps.
Ciò che contraddistingue il primo gruppo dal secondo è il presupposto per la fruizione del trattamento: se si tratta di una prestazione avente natura assistenziale (l’assegno dovuto agli invalidi civili totali o parziali) questa non sarà pignorabile. Se invece si tratta di una prestazione previdenziale (pensioni di inabilità o di invalidità) calcolata sulla base dei contributi versati, queste non godono della totale impignorabilità.
Anche per queste esistono però dei limiti: nel caso di creditori come una banca (è il caso rappresentato dalla lettrice) essi potranno sottoporre a pignoramento soltanto un quinto della parte eccedente l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, importo che per il 2020 è fissato nella misura di euro 689,743. Quindi, l’importo che potrà essere pignorato sarà un quinto della differenza tra il netto percepito e quello stabilito come minimo vitale (€ 689,74, non pignorabile).
Per l’ultima parte della domanda: il trattamento pensionistico può essere accreditato solo su conto corrente intestato (o cointestato) all’avente diritto; non è possibile l’accredito su un conto altrui.
Si tenga conto, peraltro, che il conto di destinazione è irrilevante, considerato che la banca creditrice ben potrebbe eseguire il pignoramento direttamente presso l’ente che eroga il trattamento. Sempre secondo l’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme che confluiscono su conto corrente a titolo di pensione o indennità sono assoggettabili a pignoramento negli stessi limiti sopra descritti; quindi, anche dopo che siano state accreditate sul conto corrente, non potranno essere pignorate se non con i medesimi limiti (ciò in forza del D.L. 27.6.2015 numero 83).
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