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Con la conversione in legge
23 maggio 2024, n. 67
del decreto-legge 29 marzo 2024,
n. 39 (c.d. Decreto Agevolazioni o Decreto
Superbonus
) si spengono definitivamente le speranze di chi
contava (anche se molto poco) su qualche ripensamento da parte del
Governo e del Parlamento sullo sconto in fattura e sulla cessione
del credito.

Accanto allo stop praticamente totale del meccanismo delle
opzioni alternative, una lenta agonia iniziata con
il Decreto Cessioni, si conferma quindi il ritorno alle
“classiche” detrazioni fiscali, insieme ad alcune indicazioni (e
limitazioni) sulla possibilità di compensazione dei crediti
di imposta
.

Cessione del credito, compensazione crediti e detrazioni
dirette: cosa cambia con la Legge n. 63/2024

Si tratta di cambiamenti piuttosto importanti, contenuti nel
nuovo articolo 4-bis della legge di conversione, e
che riguardano nello specifico:

  • l’attività di compensazione dei crediti da
    parte di istituti bancari, assicurativi e inetrmediari
    finanziari;
  • l’utilizzo delle detrazioni dirette per le
    spese relative a Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche 75% e
    Sismabonus;
  • l’utilizzo delle opzioni alternative per le stesse tipologie di
    interventi;
  • lo stop all’utilizzo della cessione del credito per le
    rate residue non ancora fruite relative a
    detrazioni derivanti da spese per interventi di cui al comma 2
    dell’articolo 121, e quindi per uno qualsiasi dei bonus
    edilizi.

Compensazione dei crediti: nuovi limiti per banche e
intermediari

Con il comma 1 dell’art. 4-bis, si riducono le
possibilità di compensazione dei crediti derivanti
dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b) , del D.L. n. 34/2020 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77/2020), per banche, intermediari
finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di
assicurazione, che dal 1° gennaio 2025 non
potranno più utilizzare, pena l’erogazione di una sanzione
amministrativa
, la compensazione dei crediti d’imposta
derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative con i debiti di
cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del d.Lgs. n.
241/1997, ovvero:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
    assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
    previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di
    lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
    coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera
    a), del TUIR;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
    malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
    con d.P.R. n. 1124/1965.

Viene anche aggiunto il comma 3-ter all’art. 121, secondo cui,
per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un
gruppo bancario e imprese di assicurazioni, in luogo
dell’originaria rateazione prevista per tali crediti, le
rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei
crediti d’imposta
derivanti dalle comunicazioni di
cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus
barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato
attribuito il codice identificativo univoco, sono invece
ripartite in 6 rate annuali di pari importo.

Superbonus, bonus barriere 75% e Sismabonus: il ritorno alle
detrazioni dirette

Si conferma poi al comma 4 dello stesso articolo l’utilizzo
delle detrazioni dirette per le spese sostenute a partire dal
periodo d’imposta 2024, per interventi Superbonus,
bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus. Le detrazioni
dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari
importo
.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle opzioni
alternative
alle detrazioni (sconto in fattura e cessione
del credito), il comma 5 invece prevede che per gli stessi
interventi si proceda con la seguente ripartizione:

  • quattro quote annuali per gli interventi Superbonus;
  • cinque quote annuali per gli interventi rientranti in Bonus
    Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus.

Ricordiamo che, a partire dal 30 marzo 2024 non è più
possibile utilizzare sconto e cessione anche per i nuovi interventi
con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal
D.L. n. 11/2023). Il D.L. n. 39/2024 ha infatti previsto che oltre
alla CILA presentata nei suddetti termini, entro il 30 marzo 2024
devono risultare spese sostenute, documentate da fattura, per
lavori già effettuati.

Infine, con la conversione in legge, si stabilisce che a
decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della
legge di conversione) non è consentito l’esercizio della
cessione del credito
per le rate residue non
ancora fruite
relative a detrazioni derivanti da spese per
interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 e quindi di
uno qualsiasi dei bonus edilizi.

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