La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato l’emendamento. Ecco quali sono le alternative.
La “Rottamazione quinquies” mirava a estendere la definizione agevolata ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo il pagamento in un massimo di 120 rate.
La Commissione Bilancio della Camera ha però dichiarato inammissibile l’emendamento alla Manovra 2025 (proposto dalla Lega), ma non è ancora detta l’ultima parola. Infatti sono ancora in discussione altre proposte di pace fiscale.
La bocciatura è avvenuta mancanza di idonee coperture finanziarie destinate alla misura. Dunque, la rottamazione quinquies non è passata.
Sebbene l’emendamento sulla rottamazione quinquies sia stato respinto, altre proposte simili sono ancora in discussione. Per esempio, un emendamento di Forza Italia al decreto Fisco propone di riaprire i termini della rottamazione quater. Estendendoli alle cartelle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate.
A ogni modo se non ci sarà una nuova rottamazione, è necessario sapere fin da ora quali potranno essere le alternative nel 2025 per evitare di subire ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.
Quali sono le alternative
Anche post riforma fiscale sono confermate le varie tipologie di rateazione delle cartelle: ordinaria, straordinaria, in proroga, ecc. Grazie alla riforma fiscale ad esempio, per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, per chi dichiara (senza documentare) di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà” è previsto un progressivo aumento delle rate.
Ulteriore strumento nelle mani dei contribuenti è la sospensione legale della riscossione, ex lege n°228/2012. Grazie alla sospensione il contribuente può bloccare ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti. La sospensione può essere richiesta all’ADER tramite modello SL1.
Il ricorso contro le cartelle esattoriali
Una volta ricevuta la cartella esattoriale è possibile anche presentare ricorso. Attenzione però, se non è stato impugnato l’atto presupposto ad esempio l’accertamento dell’Agenzia delle entrate e questo dunque è diventato definitivo, non sarà possibile impugnare la successiva cartella.
Si possono anche contestare vizi della cartella stessa: errore di persona, errore logico o di calcolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione, mancata indicazione degli estremi dell’atto di accertamento. In alcuni casi però è possibile impugnare l’estratto di ruolo.
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