Chi si separa senza aver chiesto gli alimenti all’ex coniuge non perde la possibilità di ottenere il sussidio Inps, se ha un reddito basso e si trova in uno stato di bisogno economico.
In fase di separazione o di divorzio si può raggiungere un accordo consensuale con l’ex coniuge che, tra le altre cose, prevede la rinuncia volontaria all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile. Questa concessione è valida perché concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della coppia dopo la fine della loro unione matrimoniale. Ma c’è una domanda pratica che frena parecchie coppie e mette timore: chi rinuncia al mantenimento ha diritto all’assegno sociale, oppure perde irreversibilmente questo importante sostegno economico erogato dall’Inps a chi versa in stato di bisogno?
D’altronde c’è anche chi, con intento elusivo, potrebbe evitare apposta di chiedere all’ex coniuge il mantenimento, preferendo contare sul sussidio statale in modo da gravare sul bilancio pubblico anziché attingere dalle tasche private della persona con cui si è stati sposati. Ma, come vedremo ora, la decisione sulla spettanza o meno dell’assegno sociale a chi ha rinunciato a chiedere ed ottenere l’assegno di mantenimento, o divorzile, dipende da altri parametri e considerazioni.
Assegno sociale: la posizione dell’Inps
L’assegno sociale – che un tempo veniva chiamato pensione sociale – spetta a chi ha un reddito molto basso (attualmente, nel 2024, il limite è pari a 6.947,33 euro annui per i singoli e 13.894,66 euro per i coniugati) ed ha compiuto 67 anni di età.
Secondo l’Inps chi rinuncia al mantenimento dimostra di non trovarsi in quella situazione di bisogno economico che legittimerebbe la concessione del sussidio, e perciò l’Istituto – forte anche di una posizione giurisprudenziale risalente, ora superata da quella che analizzeremo nel prosieguo – tende a respingere le domande di assegno sociale avanzate dai richiedenti, separati o divorziati, che avevano optato proprio per non ricevere l’assegno dall’ex coniuge.
L’orientamento della Cassazione
Ma la Corte di Cassazione ha respinto questa impostazione: secondo la Suprema Corte (che si è espressa recentemente sul punto con le sentenze n. 26287 del 11 settembre 2023 ,n. 21753 del 20 luglio 2023, n. 29109 del 6 ottobre 2022 e n. 24954 del 15 settembre 2021) il diritto a percepire l’assegno sociale non può essere negato per il solo fatto di aver rinunciato a ricevere il mantenimento dall’ex coniuge che, altrimenti, sarebbe stato obbligato a versarlo.
Queste pronunce giurisprudenziali emesse dalla Sezione Lavoro della Cassazione sono tutte convergenti su tale aspetto, e hanno perciò respinto i ricorsi proposti dall’Inps che intendeva negare il riconoscimento dell’assegno sociale a chi si trovava in tale situazione.
La disposizione di legge
La Legge n. 335/1995, all’articolo 3, comma 6, dispone che l’assegno sociale deve essere erogato sulla base di uno stato di bisogno effettivo, rilevabile dai bassi redditi del beneficiario, che si collocano al di sotto delle soglie stabilite dalla legge stessa, e non richiede affatto che lo stato di bisogno in cui versa debba essere anche «incolpevole», come potrebbe ritenersi, appunto, nel caso in cui l’interessato non aveva chiesto, pur potendo, all’ex coniuge l’assegno di mantenimento o divorzile dovuto nei suoi confronti.
Questa circostanza, dunque, quand’anche fosse sussistente nella realtà, non rileva ai fini della soluzione del caso che stiamo esaminando, in quanto non è compresa nel novero delle cause di spettanza e di esclusione dell’assegno sociale previste dal dettato normativo.
Il principio di diritto applicabile
Ecco il principio di diritto affermato dalla Cassazione nelle ordinanze sopra richiamate: «Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno».
Conclusioni
Sulla base di questo recente, ma autorevole e già ben consolidato, orientamento giurisprudenziale, e tenuto conto del dettato normativo, possiamo, pertanto, concludere che l’assegno sociale spetta anche a chi ha rinunciato a percepire il mantenimento dall’ex coniuge; tutto ciò fatti, ovviamente, salvi i requisiti soggettivi e reddituali del richiedente, che devono sussistere in ogni caso per provare quello stato di effettivo bisogno economico, necessario per poter erogare la misura assistenziale.
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