Entra in vigore il 22 novembre la nuova Legge sui benefici fiscali per investimenti nel capitale sociale di Startup e le PMI Innovative, approvata il 28 ottobre scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 7 novembre.
Le nuove disposizioni mirano a rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dagli aiuti de minimis, ed esentano da imposizione i proventi percepiti dalle persone fisiche per la partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.
Tra le novità della Legge 162/2024 spiccano le seguenti disposizioni: se il contribuente che investe in una startup innovativa non ha più capienza fiscale, può trasformare in tutto o in parte la detrazione spettante in un credito d’imposta; il limite di patrimonio netto previsto per i benefici concessi alle società di investimento semplice salgono da 25 a 50 milioni di euro; le regole di esenzione sulle plusvalenze da partecipazione nelle PMI Innovative diventano più semplici.
La detrazione del 50% sugli investimenti delle persone fisiche in Startup Innovative potrà dunque essere convertita in tax credit in mancanza di capienza fiscale così da non perdere il beneficio. Sarà possibile utilizzare l’eventuale eccedenza come credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte o in compensazione (anche in periodi d’imposta successivi).
Al momento dell’investimento iniziale, per l’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione, le PMI Innovative non devono aver operato in alcun mercato né esservi presenti da più di sette anni dalla prima vendita commerciale; inoltre necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che risulti superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Ci sono poi norme che completano la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del decreto legge 73/2021, riguardante l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target da parte di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio). Come per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli OICR debbano essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 ed essere detenute per almeno tre anni.
Infine, viene consentito l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice.
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