- Il Ddl n. S. 1236, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, noto come Ddl sicurezza, è stato approvato alla Camera il 18 settembre 2024.
- Tra i 38 articoli che lo costituiscono, si prevedono pene più severe per chi promuove, organizza o dirige una rivolta in un istituto penitenziario, anche sotto forma di resistenza passiva.
- È stato Introdotto anche il divieto di utilizzo della cosiddetta cannabis light, che non incide sulla produzione e la commercializzazione nei cosiddetti “cannabis shop”.
Approvato a fine settembre il Ddl sicurezza, ossia il disegno di legge dal titolo Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, il quale prevede diverse modifiche al codice penale. Tra queste, si annoverano l’introduzione del nuovo reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, la previsione che i blocchi stradali diventino reati, con pene fino a due anni di reclusione fino al divieto dell’uso di cannabis light. Analizziamo più nel dettaglio le disposizioni contenute al suo interno.
Ddl sicurezza: cosa cambia nelle carceri
Tra le novità più importanti contenute nel decreto sicurezza, troviamo il nuovo reato di cui all’art. 415-bis del Codice penale, intitolato “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario“.
Tale norma recita che:
chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.
In sostanza chi provoca, dirige e organizza una rivolta in carcere, anche sotto forma di resistenza passiva, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. Se si usano armi, la pena aumenta da 3 a 10 anni. Se poi dalla rivolta si provocano lesioni personali che culminano con la morte, la pena detentiva è da 10 a 20 anni.
È stato poi abrogato il differimento obbligatorio del carcere per le detenute incinte o madri con figli fino a un anno. L’esecuzione della pena non sarà rinviabile se il giudice ravviserà il rischio che la detenuta possa commettere ulteriori delitti.
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Ddl sicurezza e migranti
In tema di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, il provvedimento inserisce nel Testo Unico delle norme sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, una norma secondo cui:
chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.
La norma prevede in pratica che, se la rivolta è effettuato in un centro o struttura di trattenimento e accoglienza per migranti (CPR), la pena prevista è del carcere da 1 a 6 anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la reclusione va da 2 a 8 anni. Se nella rivolta qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la reclusione è da 10 a 20 anni.
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Manifestazioni
Il Ddl sicurezza prevede, inoltre, che per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione, i manifestanti sono puniti con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
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Occupazione abusiva di immobili
Il provvedimento introduce anche il nuovo reato di occupazione abusiva di immobili, stabilendo che l’occupazione arbitraria di immobili destinati a uso abitativo o delle loro pertinenze, come garage e terrazzi, è punita con pene che vanno da 2 a 7 anni di reclusione.
Approfondisci leggendo il nostro articolo sul Nuovo reato di occupazione abusiva di immobili: cos’è e cosa prevede
Ddl sicurezza e cannabis light
Introdotto anche il divieto della cannabis light, la quale viene equiparata alla cannabis stupefacente, con un THC superiore allo 0,2%. Tuttavia, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la cannabis light non può essere classificata come droga, in quanto non ha effetti stupefacenti.
Contiene, infatti:
- per la maggior parte, cannabidiolo (CBD);
- una percentuale di THC inferiore allo 0,2%.
Questa ipotetica novità ha suscitato grande disapprovazione da parte di tutti gli operatori di settore. Questo divieto, infatti, avrebbe delle ripercussioni dirette sull’industria alimentare o su quella tessile legata alla coltivazione della cannabis sativa light, oltre che su tutti i negozi che si occupano della sua commercializzazione.
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Ddl sicurezza: quando entra in vigore?
Il 18 settembre 2024, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza, il quale ha incassato 162 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti. Ora il provvedimento passa al vaglio del Senato per la definitiva approvazione.
Scarica il testo completo del Ddl sicurezza.
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