Sul sito dell’Agenzia delle entrate, in data 25.10.2024, sono state pubblicate ulteriori FAQ in tema di condizioni di accesso al concordato biennale e relative cause di esclusione, ai sensi degli articoli 10 e 11, D.Lgs. 13/2024.
Tra le altre, si segnala la FAQ concernente il soggetto che svolge attività di albergo, bar e ristorante. Nello specifico, è stato ipotizzato che per tale soggetto, nell’anno 2023 l’attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi, mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L’Isa applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della “attività prevalente” e delle “attività complementari” previste in tale casistica, è il DG44U relativo all’attività alberghiera con assorbimento delle altre attività.
Ciò premesso, è stato chiesto se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo Isa con prospetto multiattività per l’albergo non complementare e codice esclusione Isa 7 (Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA), cessa il concordato biennale?
Si rammenta che l’articolo 21, D.Lgs. 13/2024, individua le cause di cessazione del concordato stabilendo che questo cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017;
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014;
- la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir, è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 %.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la FAQ citata, il caso prospettato configura la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 13/2024, in quanto il contribuente modificherebbe l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. È fatto salvo il caso in cui per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Già in sede di pubblicazione della circolare n. 18/E/2024, riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dagli articoli 21 e 32, D.Lgs. 13/2024, determinano la cessazione degli effetti del concordato biennale, l’Agenzia delle entrate aveva richiamato i chiarimenti già formulati con riferimento all’applicazione degli Isa ravvisandone un’analogia.
Ed, infatti, nella circolare n. 20/E/2019, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che costituisce causa di esclusione: “il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10, compreso nell’ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
Quindi, richiamando i chiarimenti formulati in materia di studi di settore, si è concluso che la situazione dell’impresa che, nell’ambito dell’anno, ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, deve essere ricondotta ad una modifica dell’attività esercitata in corso d’anno. Resta inteso che, affinché la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata costituisca causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, le due attività – quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata – non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa.
In definitiva, applicando i medesimi principi al soggetto con attività di albergo, bar e ristorante che, nell’anno 2023, svolge prevalentemente l’attività alberghiera, mentre nel 2024 o nel 2025 ha prevalenza di ricavi da bar o ristorante, posto che si ha esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo Isa, si configura la causa di cessazione del concordato biennale ex articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 13/2024.
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