È attualmente al vaglio della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati un emendamento al disegno di legge Salva Milano proposto dal relatore Tommaso Foti, che punta ad ottenere, attraverso il ricorso allo strumento dell’interpretazione autentica, un duplice obiettivo:
- chiarire con certezza quando, nelle ipotesi di interventi edilizi che diano luogo alla creazione di volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile e di altezze superiori a 25 metri, sia necessario adottare un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata;
- definire il concetto di ristrutturazione edilizia e chiarire definitivamente il senso da riconoscersi alla disposizione del DM 1444/68 che, per le zone B, ossia quelle totalmente o parzialmente edificate diverse dai centri storici, o di particolare pregio culturale ed ambientale (ricadenti in Zona A), subordina la possibilità di superare le altezze preesistenti e degli edifici circostanti all’approvazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.
L’emendamento proposto al testo del Salva Casa dal relatore Foti, si prefigge di sostituire i commi da 1 a 6 dell’articolo 1 del disegno di legge numero 1987/2024, attualmente rubricato “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana”, oltre che di sostituirne il titolo originario con il seguente: “Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia”.
Salva Milano: il contenuto dell’emendamento
Questi i punti salienti dell’emendamento:
- l’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (la Legge fondamentale dell’urbanistica), si interpreta nel senso che, per gli incrementi volumetrici superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile e per altezze superiori ai 25 metri, l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è necessaria, laddove gli interventi dai quali derivano i predetti incrementi ricadono in ambiti edificati e urbanizzati, ferma restando, in ogni caso, l’obbligo di osservare la normativa tecnica delle costruzioni. Tale interpretazione dovrebbe valere sia per nuove costruzioni su singoli lotti, che per le sostituzioni edilizie e gli interventi sull’esistente;
- l’articolo 8, punto 2) del DM 1444/68 si interpreta nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria per interventi (di cui sopra) realizzati in ambiti edificati e urbanizzati, a condizione che la creazione di altezze eccedenti quelle degli edifici preesistenti e circostanti, non sia contrastante con un interesse pubblico accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato, ovvero sia prevista dallo strumento urbanistico locale. Vengono, in ogni caso, fatti salvi il rispetto della normativa tecnica delle costruzioni e i limiti di densità fondiaria, come determinati all’articolo 7 del DM 1444/68.
Naturalmente, affinché dette disposizioni, secondo la fornita interpretazione autentica, siano valide ed efficaci, è necessario garantire il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e di quelli urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
Per i soli interventi di nuova costruzione, dev’essere rispettata la distanza minima tra fabbricati, derogabile solo tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche, oggetto di convenzionamento unitario.
La nozione di ristrutturazione edilizia
Quanto alla nozione di ristrutturazione edilizia, l’emendamento, al comma numero 3, stabilisce che, con tale definizione, devono intendersi gli interventi di:
- totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, anche integralmente differenti da quelli originari;
ciò, ovviamente, a condizione che vengano rispettate le procedure abilitative e il vincolo volumetrico, come indicati dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Tale interpretazione autentica, secondo la norma, ha effetto retroattivo, con decorrenza dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 69 del 2013, che ha modificato la lettera d) della definizione di ristrutturazione edilizia del Testo Unico dell’edilizia, all’articolo 3, ampliandone il perimetro.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui