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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 16 maggio 2024 ha confermato, per l’anno 2024, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni).
L’INPS, con la circolare n. 93 dell’11 novembre 2024 spiega come fruire della riduzione contributiva per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Caratteristiche della riduzione contributiva
La riduzione contributiva dell’11,50% si applica sui contributi dovuti dalle imprese edili diversi da quelli pensionistici.
È rivolta esclusivamente ai datori di lavoro classificati nei settori industria e artigianato, identificati rispettivamente dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e da 41301 a 41305, nonché dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio è destinato solo ai lavoratori a tempo pieno, con un’occupazione di 40 ore settimanali, con esclusione quindi dei lavoratori part-time.
La base di calcolo per l’agevolazione deve essere ridotta secondo le disposizioni degli articoli 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, la base deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti, assicurando così che l’agevolazione non venga cumulata con altre riduzioni contributive non compatibili.
L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Come accedere al beneficio
L’accesso alla riduzione contributiva alle seguenti condizioni:
- regolarità contributiva e contrattuale: i datori di lavoro devono possedere i requisiti di regolarità contributiva, attestati tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- retribuzione imponibile: è necessario conformarsi alle disposizioni relative alla determinazione della retribuzione imponibile (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);
- assenza di condanne per sicurezza sul lavoro: i datori di lavoro non devono aver riportato condanne definitive per violazioni delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente l’applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
- esclusione da altri benefici: per l’anno 2024, la riduzione contributiva non è cumulabile con altre agevolazioni specifiche, come ad esempio l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- contratti di solidarietà: l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitandosi l’esclusione dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
Invio delle domande
Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil”.
Questo modulo è disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del contribuente sul sito dell’INPS (www.inps.it) nella sezione “Comunicazioni on-line”, sotto la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Una volta inviata la domanda, essa viene sottoposta a un controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’INPS. Questo controllo verifica la compatibilità dell’inquadramento aziendale con i requisiti della riduzione contributiva. Se la domanda risulta conforme, entro il giorno successivo all’invio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
L’esito della verifica può essere visualizzato all’interno del Cassetto Previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.
Flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati devono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con specifici codici causali
- Codice “L206”: per esporre il beneficio corrente, a partire dal flusso di competenza ottobre 2024, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
- Codice “L207”: per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nel caso di lavoratori con matricole sospese o cessate, il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile fornito nella circolare (Allegato n. 2). Se la richiesta viene accolta, verrà attribuito il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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