Nozione di investimento agevolato
Con la risposta n. 219 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.
Si ricorda che il DL 179/ 2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative. In particolare, l’art. 29 DL 179/2012 riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società.
La misura agevolativa, per effetto dell’art. 4 c. 9 DL 3/2015, è stata estesa anche agli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese cd. innovative (c.d. PMI innovative).
Le modalità di attuazione dei citati articoli sono stabilite dal DM 7 maggio 2019, che ha consolidato in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione in materia di start up innovative e in materia di PMI innovative, con efficacia in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Come previsto dall’art. 3 DM 7 maggio 2019 e ribadito dalla Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E, rientrano nella nozione di investimento agevolato esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o PMI innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale. Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della PMI innovativa. Sono previste, poi, altre modalità di investimento, tra cui la capitalizzazione dell’impresa target mediante lo strumento delle obbligazioni convertibili nonché la sottoscrizione di aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazioni di servizi.
Acquisti di azioni e quote di PMI innovative ammissibili
Secondo l’Agenzia delle Entrate non possano rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi. Tale modalità di acquisto non solo non rientra tra quelle espressamente contemplate dalla disciplina in esame, ma non sarebbe neppure conforme alla ratio della stessa dal momento che l’acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di PMI innovative.
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