L’ipotesi di contrabbando, per le violazioni commesse a partire dal 4.10.2024, fa riferimento all’omessa e all’infedele dichiarazione doganale dell’art. 78 e ss. D.Lgs. 26.09.2024, n. 141. Rientra, ad esempio, nell’art. 79, il contrabbando per dichiarazione infedele: chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
Vi è un superamento, rispetto al precedente Tuld, della distinzione tra illecito penale e amministrativo basata unicamente sulla valutazione dell’elemento soggettivo, ovvero sulla sussistenza del dolo o meno. Le due fattispecie di illecito, penale e amministrativo, sono ora separate utilizzando un criterio di base meramente oggettivo relativo all’ammontare dei diritti dovuti. Così, ai sensi dell’art. 96, in assenza di una delle seguenti condizioni, l’illecito è sempre da considerarsi di natura amministrativa:
– al ricorrere di una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 88, lett. da a) a d);
– in caso di evasione o di indebita percezione di diritti di confine a titolo di dazio, per un importo inferiore a 10.000 euro.
Pertanto, affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario, salve le situazioni particolari indicate dall’art. 96, che sia stato superato il quantum di offensività fissato in 10.000 euro di diritti di confine dovuti, distintamente considerati. È inteso che è sufficiente il superamento dei 10.000 euro per uno dei diritti di confine, come individuati dall’art. 27, perché anche in assenza delle circostanze aggravanti indicate, la condotta rientri tra quelle oggetto di sanzioni penali.
Al superamento della cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell’accertamento devono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l’Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 96, c. 14 D.Lgs. 141/2024 (a titolo di colpa dall’80% al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a 500 euro).
Nel caso di recidiva nel contrabbando l’art. 89 prevede che colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commetta un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a 1 anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione è aumentata dalla metà a 2/3.
È dichiarato delinquente abituale in contrabbando (art. 90) chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per 3 contrabbandi, commessi entro 10 anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a 30.000 euro.
Infine, è delinquente professionale in contrabbando (art. 91) chi, dopo 4 condanne in via definitiva ne riporta un’altra per delitto di contrabbando e si ritiene che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
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