(AGENPARL) – Roma, 4 Novembre 2024
(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA
4/11/2024
SANITA’: VITTORIA DEL CODACONS ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER MEDICI E INFERMIERI
PER LA CORTE ILLEGITTIMO SOTTOPORRE PERSONALE SANITARIO A ECCESSIVI TURNI DI REPERIBILITA’. L’ASP HA TENUTO UN COMPORTAMENTO ABUSIVO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE
Il Codacons annuncia un’importantissima ordinanza della Corte di Cassazione che riconosce i diritti di medici e infermieri. I giudici hanno infatti accolto il ricorso proposto da un infermiere, assistito dall’ avv. Salvatore Raciti dell’Ufficio Legale Codacons – ma il principio vale anche per i medici – contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP), che aveva sottoposto il lavoratore a turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi … può far prospettare l’insorgenza del diritto al risarcimento, in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale”.
Dunque, se risulta provato che il limite dei 6 turni è stato superato in modo significativo, compromettendo di fatto la vita personale del lavoratore, il Tribunale dovrà tener conto di tale condotta travalicante le regole di buona fede e ritenere “illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica … al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa”. Pertanto, spiega Raciti, il personale sanitario potrà fare causa all’ASP di appartenenza e ottenere un risarcimento danni, qualora si sia ecceduto il limite dei 6 turni di reperibilità. D’altra parte, la Corte ha anche affermato che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, “qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa”. Ne deriva che, se il ricorso smodato alla richiesta di turni di reperibilità ha illecitamente condizionato la vita personale del lavoratore impedendogli di godere appieno del riposo, non occorrerà fornire alcuna prova specifica del pregiudizio, ma dovrà ritenersi esistente un danno da lesione alla vita personale dell’infermiere (e/o del medico); in conseguenza di ciò il lavoratore avrà diritto al relativo risarcimento per il solo fatto di essersi verificata in concreto un’interferenza nella vita privata di quest’ultimo.
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