Proroga al 30 novembre per la comunicazione antifrode. Riguarda la scadenza del 31 ottobre per l’invio dei dati delle spese del 2024 e del 2025 per interventi di supersismabonus. Sono interessati i contribuenti che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023
Ci sarà un mese di tempo in più per l’invio della “comunicazione antifronde”, relativa ai dati delle spese sostenute nel 2024 e da sostenere nel 2025 del supersismabonus.
La scadenza, originariamente prevista per oggi (31 ottobre) per i SAL approvati entro il 1° ottobre scorso, passerà al 30 novembre 2024.
A prevedere il rinvio è un dpcm approvato dal Consiglio dei Ministri.
I contribuenti interessati dall’adempimento avranno quindi tempo fino alla fine di novembre per la trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche delle informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico.
Comunicazione antifrode: la scadenza per l’invio delle spese 2024 del sismabonus passa al 30 novembre
Partenza con il freno a mano per la comunicazione antifrode relativa ai dati delle spese del superbonus e del supersismabonus, sostenute nel 2024 e da sostenere nel 2025.
Oggi, 31 ottobre, era stata fissata in calendario la prima scadenza per l’adempimento.
L’invio entro la giornata odierna avrebbe interessato esclusivamente i contribuenti impegnati in interventi del supersismabonus.
Gli stessi avrebbero dovuto inviare la comunicazione nel caso di SAL approvati entro il 1° ottobre scorso. Il termine è però stato spostato al prossimo 30 novembre.
Si dovrà comunque seguire le regole stabilite dal dpcm del 17 settembre 2024.
Nel caso di interventi antisismici la comunicazione dovrà essere inviata al PNCS, il Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Per gli altri SAL, successivi a quelli approvati entro il 1° ottobre, la comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal giorno successivo a quello dell’approvazione. Ovviamente a partire dalla nuova data del 30 novembre.
Lo spostamento in avanti interessa la prima delle scadenze dell’obbligo comunicativo che è stato introdotto dal governo con il decreto n. 39/2024 e, successivamente, attuato dal dpcm del 17 settembre 2024.
Comunicazione antifrode: i dati da comunicare e le sanzioni per il mancato adempimento
L’adempimento la cui scadenza è stata spostata in avanti interessa diversi soggetti.
Nello specifico chi:
- al 31 dicembre 2023 non abbia concluso i lavori di superbonus o di supersismabonus e abbia presentato la CILAS o l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro la stessa data;
- abbia presentato la CILAS o la richiesta di un diverso titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione a partire dal 1° gennaio 2024.
Le informazioni da trasmettere sono le seguenti:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate.
La trasmissione è compito di tecnici abilitati e professionisti e le figure coinvolte variano a seconda della tipologia di interventi e le sanzioni in caso di mancato adempimento sono particolarmente pesanti.
Le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo sono diverse a seconda della presentazione dei titoli che permettono di svolgere i lavori:
- per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati entro il 29 marzo 2024 è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro;
- per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati oltre il 29 marzo 2024 è invece prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
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