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Le novità del terzo correttivo in materia di concordato preventivo: piano, domanda ed effetti #finsubito prestito immediato


Premessa

Almeno a partire dalle riforme del 2005 – 2007 (D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e Legge delega 14 maggio 2005, n. 80, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), l’istituto del concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore che cerca di evitare la dichiarazione di insolvenza è stato al centro di una serie complessa ed articolata di modifiche, novelle, innovazioni, tanto che si è parlato di un cantiere riformatore infinito.

Ed anche se nello stesso CCII (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) il concordato preventivo ha perso il suo ruolo di pressoché unico mezzo regolatore preventivo della predetta crisi, a causa dell’introduzione di una molteplicità di istituti, giudiziali e non, utili allo scopo, la sua importanza non è venuta meno, avendo esso un’articolazione di struttura, contenuto, prospettive e ricadute applicative assai ampi.

Ciò è testimoniato anche dal recente D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter), che è intervenuto nella materia in esame, con importanti innovazioni che, in questa sede, esamineremo con riferimento al piano, alla domanda e ai suoi effetti [Sul punto, si rinvia all’analisi generale di R. ANGARANO, Il terzo correttivo al Codice della crisi in G.U.: un primo sguardo di insieme, in Quotidiano giuridico.it, 30 settembre 2024].

La domanda con riserva

Una prima modifica riguarda l’art. 44CCII, che riguarda, come si desume dalla rubrica (“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”) una ampia platea di istituti di gestione della crisi. Il correttivo ter – come chiarisce la Relazione illustrativa – ha cercato di risolvere dubbi applicativi e problemi pratici sorti in relazione ad uno dei passaggi processuali più comuni e frequenti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: la c.d. domanda prenotativa o con riserva [si rinvia a A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Commentario breve al Codice della crisi e dell’insolvenza, Sub art. 44, Padova, 2023). La modifica della norma più rilevante, infatti, è data dall’esplicito raccordo tra l’art. 44 in discorso (che non necessariamente conduce ad una procedura concordataria vera e propria) e il successivo art. 46CCII, rubricato “effetti della domanda di accesso al concordato preventivo”, prevedendosi l’anticipazione di tali effetti (in parte protettivi del patrimonio e della par condicio, in parte regolatori degli atti di straordinaria amministrazione), che atterrebbero ad una domanda “piena” già dalla data del deposito del ricorso con riserva e sino alla scadenza del termine previsto per il deposito del piano: in questo modo, continua la predetta Relazione, “se il debitore, proponendo la domanda ex articolo 40 con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi (la “domanda ex articolo 44”, infatti, come tale non esiste, essendo la medesima domanda che si propone col ricorso previsto all’articolo 40, senza il deposito della documentazione completa), non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo”. Tuttavia, il nuovo comma 1 quater del medesimo art. 44CCIIconsente al debitore, in deroga al nuovo regime degli effetti, di chiedere di giovarsi del regime dello specifico strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda prenotativa o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.

Inoltre, al fine di evitare condotte dilatorie ed abusive, il deposito di un progetto di piano è divenuto requisito per ottenere la proroga del termine fissato dal tribunale (novellato art. 44, co. 1, lett. a), CCII).

La valorizzazione della fase iniziale del procedimento “prenotativo” è completata intanto dalla novella dell’art. 54, co 1, CCII, che estende la facoltà del tribunale di emettere, su istanza di parte, i provvedimenti cautelari ivi previsti anche nel caso ex art. 44CCII; quindi dalla speculare novella del comma 4, che faculta il debitore a presentare domanda di cui agli artt. 17 e 18 per le misure protettive anche prima del deposito della domanda di cui all’articolo 40, “anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi”. In tal modo, viene chiarito definitivamente che pure la domanda con riserva è domanda di accesso ex art. 40CCII, attivando la pendenza del procedimento unitario.

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Le tipologie e il contenuto del piano concordatario

La modifica dell’art. 84, co. 1, CCII (la prima delle norme dedicate specificamente al concordato preventivo) serve a chiarire che, nell’ambito delle varie tipologie di concordato (continuità aziendale, liquidazione del patrimonio, attribuzione delle attività ad un assuntore o qualsiasi altra forma), la fattispecie di liquidazione del patrimonio comprende anche la cessione dei beni ai creditori (con conseguente necessità, secondo la previsione del comma 4, dell’ “apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”, essendosene in passato dubitato (su tale norma, si veda MAFFEI ALBERTI, cit., sub art. 84CCII).

Quanto all’art. 85CCII (Suddivisione dei creditori in classi), il correttivo ha intanto previsto al comma 3 l’obbligatorietà del classamento nel caso di continuità aziendale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione “perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5”. Quindi, ha imposto il classamento separato, a loro tutela, per le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che presentino determinate caratteristiche ivi specificate, al fine di delimitarne la nozione: ma ciò non secondo il criterio generale di impresa minore di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) CCII (che ha valori nettamente inferiori), ma con specifico riferimento a “un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta”. In tal modo introducendo un nuovo criterio discretivo per tale specifico scopo, con un elevato innalzamento delle soglie di riferimento (sul significato e finalità del classamento dei creditori, soprattutto nel concordato in continuità, v. L. PECORELLA, Le classi come tecnica di distribuzione nel concordato in continuità tra dimensione “orizzontale” e “verticale”. Una prospettiva applicativa, www.dirittodellacrisi.it, 17 maggio 2024).

Ampiamente novellato è l’art. 87 (Contenuto del piano di concordato) che, correlandosi al nuovo comma 6 dell’art. 84CCII, ha specificato tra l’altro al co. 1, lett. c) che il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, che il debitore nel piano deve indicare, “corrisponde al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”: in tal modo introducendo un opportuno elemento di chiarezza rispetto alla formulazione generica dell’originaria norma. Come è stato osservato, viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando, nel contesto di un tema centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la relative priority rule, la convenienza della proposta e il cram down fiscale e previdenziale (F. MARELLI, Il Correttivo-ter al codice della crisi: le principali novità, in www.advant-nctm.com, 2 ottobre 2024).

Per motivi di spazio non è possibile citare le altre modifiche all’art. 87CCII, tendenti a responsabilizzare il debitore proponente a prevedere e indicare esplicitamente gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e i costi e ricavi attesi; ma può evidenizarsi che il correttivo prevede che il piano dovrà indicare, laddove necessario, specifici fondi rischi con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito (es. garanzie pubbliche SACE/MCC). Viene così recepita, eliminando i dubbi emersi, una prassi comune che era collegata alle misure di sostegno riconosciute nel recente passato a seguito della crisi pandemica prima e poi della crisi economica successivamente sviluppatasi.

Le proposte concorrenti (art. 90 CCII)

Il correttivo ter, per quel che qui interessa, ha modificato anche l’art. 90CCII in tema di proposte concorrenti e di relativa legittimazione alla presentazione. Viene, in particolare, dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore) la soglia di partecipazione che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento, mediante l’agevolazione della presentazione di proposte alternative a quella dell’impresa che possano garantire una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione.

Alla lett. c) l’eliminazione della parola “neppure” (“La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore ((…)) per interposta persona”) rafforza e ribadisce, senza possibilità di dubbi, il divieto per il debitore di aggirare il sistema delle proposte alternative, e di vanificare così la ratio dell’istituto, mediante la presentazione di proposte da parte di soggetti a lui riconducibili; mentre La lettera d) inserisce, alla fine del primo periodo, la parola “complessivo”, riferita all’ammontare dei crediti chirografari, per chiarire, a fronte di dubbi interpretativi sorti sul punto, che le proposte concorrenti sono ammissibili quando la proposta del debitore prevede il pagamento di almeno al 30% dei crediti chirografari.

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