Installazione fotovoltaica approvata, isolamento termico esterno negato. Il TAR Lombardia ha definito le norme per l’efficienza energetica nelle zone paesaggistiche, autorizzando l’uso del fotovoltaico senza bisogno di permessi, ma imponendo che l’isolamento termico sia applicato solamente all’interno degli edifici.
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Il caso specifico
La sentenza del TAR Lombardia del 4 ottobre 2024, n. 778, segna un progresso importante nella delineazione dei limiti degli interventi di miglioramento energetico in aree protette dal punto di vista paesaggistico.
Il caso in questione tratta dell’installazione di un sistema fotovoltaico e di un isolamento termico su una struttura storica. La proprietaria, dopo aver fatto richiesta di una autorizzazione paesaggistica semplificata, si è trovata di fronte a disaccordi tra la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza: mentre la prima era incline a supportare l’isolamento termico, la Soprintendenza ha dato il suo benestare al fotovoltaico, con alcune modifiche richieste.
Nessun permesso richiesto per gli impianti fotovoltaici
Il TAR ha chiarito che, conformemente all’art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici situati in zone vincolate è considerata manutenzione ordinaria e non necessita di autorizzazioni.
La decisione si fonda sul principio che la produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, è un diritto comune e non può essere ostacolato, a meno di circostanze eccezionali. Pertanto, la sentenza ha invalidato un’ordinanza di rimozione precedentemente emessa, confermando che l’impianto fotovoltaico poteva essere installato senza permessi.
Questa sentenza rientra in una serie di interpretazioni già stabilite. Ad esempio, il TAR Campania, con la sentenza n. 73 del 2024, ha annullato un rifiuto di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici in un’area vincolata, sottolineando che la promozione delle energie rinnovabili è un obiettivo prioritario, anche in zone protette.
I giudici hanno sottolineato l’importanza di bilanciare la protezione del paesaggio con la transizione energetica, indicando che un rifiuto generalizzato non è accettabile.
Approvazione dell’isolamento termico con restrizioni in zone protette
Gli edifici vincolati sono soggetti a rigide limitazioni che impediscono interventi come l’installazione di cappotti termici esterni, i quali potrebbero alterare l’aspetto estetico di strutture storiche note per i loro dettagli architettonici distintivi, come stucchi e decorazioni, che devono essere conservati.
L’applicazione di pannelli isolanti esterni coprirebbe tali dettagli, compromettendo l’integrità storica dell’edificio. Le leggi italiane, particolarmente il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), richiedono che qualsiasi modifica sia approvata dalla Soprintendenza, che protegge il valore storico-culturale delle strutture, preferendo soluzioni meno invasive.
Infatti, il TAR ha chiaramente indicato che, in presenza di vincoli paesaggistici, l’isolamento esterno non è permesso a causa dell’impatto estetico che tali interventi avrebbero sulla facciata esterna degli edifici storici, alterandone spessore e aspetto architettonico.
Di conseguenza, l’isolamento termico può essere realizzato solo all’interno delle mura, mantenendo così l’integrità dell’edificio.
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