Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, D.L. 39/2024, i soggetti che nel corso delle annualità 2024 e/o 2025 hanno sostenuto e sostengono spese riferite a interventi di riqualifica energetica e di natura antisismica, ex articolo 119 D.L. 34/2020, sono incisi di un nuovo obbligo comunicativo, rispettivamente:
- all’ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico;
- al Portale Nazionale delle Classificazione Sismiche (c.d. “PNCS”), per gli interventi antisismici.
È doveroso segnalare sin da subito che l’ambito applicativo del nuovo adempimento riguarda esclusivamente gli interventi “superbonus”, ex articolo 119 D.L. 34/2020, mente non riguarda gli interventi che consentono la fruizione dei bonus “ordinari” (50%-65%-70%-75%-80% e 85%). Il riferimento normativo, infatti, è inequivocabile, in quanto viene previsto che sono tenuti al citato adempimento “i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” e “i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.
Il comma 3, del citato articolo 3, D.L. 39/2024 stabilisce, ancora più in dettaglio, quali sono i parametri che determinano l’obbligo di comunicazione, quali:
- la data a cui si riferisce il titolo edilizio;
- e dall’esecuzione delle opere.
in particolare, premessa l’esecuzione di opere superbonus, è necessaria la comunicazione in commento, quando:
- entro il 31.12.2023 è stata presentata la CILA-S, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e alla stessa data i lavori non sono ancora conclusi;
- dall’1.1.2024 è stata presentata la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Dal punto di vista sostanziale, i commi 1 e 2 prevedono, in relazione ad entrambe le tipologie di interventi superbonus (eco e sisma), l’invio delle medesime informazioni, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30.3.2024);
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici sono stati, invece, definite con il D.P.C.M. 17.9.2024.
Ai sensi dell’articolo 1, viene previsto che i soggetti tenuti all’esecuzione dell’asseverazione energetica e dell’asseverazione sismica sono tenuti alla comunicazione in commento.
Di conseguenza, il riferimento è ai tecnici abilitati alla trasmissione ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, Lett. a), D.L. 34/2020, per gli interventi energetici e ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo statico per gli interventi antisismici.
Secondo quanto previsto, invece, dagli articoli 4 e 6 del citato D.P.C.M. 17.9.2024, i tecnici abilitati sono tenuti alla trasmissione delle già menzionate informazioni secondo le seguenti modalità e scadenze:
- per gli interventi energetici, le nuove informazioni devono essere inviate congiuntamente all’asseverazione ENEA, in quanto le medesime sono “soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020”;
- per gli interventi antisismici, per i quali i lavori non sono conclusi alla data del 31.12.2023 oppure sono stati avviati nel corso del 2024, le nuove informazioni sono trasmesse al PNC entro e non oltre il 31.10.2024 nel caso di SAL approvati entro l’1.10.2024 ed entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi, ossia per i SAL successivi all’1.10.2024.
Infine, secondo quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 3, D.L. 39/2024, l’omessa trasmissione delle nuove informazioni comporta differenti effetti sanzionatori, a seconda della data a cui si riferisce il titolo edilizi. Infatti:
- per gli interventi la cui CILA-S o la richiesta per il rilascio del titolo per la demolizione e ricostruzione è presentata alla data del 29.3.2024, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. 39/2024, comporta l’irrogazione di una sanzione pari a euro 10.000;
- per gli interventi la cui CILA-S o la richiesta per il rilascio del titolo per la demolizione e ricostruzione è presentata dal 30.3.2024, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. 39/2024, comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale, senza la possibilità di potere applicare le disposizioni riferite alla remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.
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