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Bonus edilizi: il convivente può detrarre le spese sostenute sull’abitazione del coniuge #finsubito prestito immediato


Devo cambiare gli infissi nell’appartamento di proprietà di mia
moglie dove vivo abitualmente con lei e mia figlia. Posso
utilizzare le detrazioni fiscali a mio nome, considerato che ho la
residenza in un’altra città? Purtroppo, mia moglie non avendo
capienza fiscale non può farlo.

L’esperto risponde

Il dubbio del gentile lettore è ricorrente e merita attenzione,
soprattutto da quando le opzioni di cessione del credito e di
sconto in fattura non sono più ammesse. Il rischio di perdere parte
o tutte le detrazioni qualora non ci sia capienza fiscale è alto e,
perciò, occorre predisporre sin dal principio la documentazione in
modo accurato.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare
n. 121 dell’11 maggio 1998 che, al paragrafo 2.1, chiarisce cosa si
intenda per “familiari conviventi” nell’ambito delle detrazioni per
interventi edilizi:

2.1. Familiari conviventi. La detrazione compete anche al
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul
quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i
bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le
fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno
precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il
titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”, nel
senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario
dell’immobile
”.

In quanto convivente, non c’è bisogno di stipulare un contratto
di comodato per giustificare il possesso dell’unità immobiliare su
cui si realizzano i lavori. È consigliabile, comunque, conservare
della documentazione che accerti la sua convivenza (intestazioni di
utenze, domiciliazione di utenze) o, in mancanza, redigere una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in
questione in modo da esibirla o trasmetterla in caso di richiesta
da parte dell’amministrazione finanziaria.

Si precisa, infine, che la detrazione compete anche se le
abilitazioni comunali (Cila o Scia) risultano intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che
fruisce della detrazione.

Il concetto di convivenza

La risposta 5.1 della Circolare 50 del 12 giugno 2002, chiarisce
ancora il concetto di convivenza:

La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1
della 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi
del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono
effettuati i lavori. Da una lettura combinata della Circolare n.
121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio
2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire
dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e
se risulti essere convivente del possessore o detentore
dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di
invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione
Finanziaria. Non è invece richiesto che tale immobile sia
considerato abitazione principale per il proprietario o per il
familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una
delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di
convivenza
“.

Sul tema, c’è anche un interessante chiarimento dell’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 7 del 2018 in tema di detrazioni
per interventi di ristrutturazione. Essa ha precisato che “poiché
ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76
del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal
regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione
28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri
anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”.

In conclusione, il gentile lettore potrà portare le spese in
detrazione nella propria dichiarazione dei redditi avendo cura di
provvedere, con bonifico parlante, ai pagamenti delle fatture a lui
intestate e di conservare accuratamente la documentazione.

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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