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Articolo Contenuto Articolo 1, commi 1-12 Garanzie Sace
Con l’intento di garantire liquidità alle
imprese, con esclusione di banche e soggetti autorizzati al credito, con sede
in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede fino al 31
dicembre 2020 garanzie, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di
Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
A tal fine il limite di impegni assunti
dalla SACE S.p.A. è individuato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30
miliardi destinati alle pmi come definite dalla Raccomandazione della
Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente
utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), L. 662/1996.
Il finanziamento deve essere destinato a
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati
in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati
in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell’impresa beneficiaria.
Inoltre, per poter fruire della garanzia,
l’impresa assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia
parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 nonché quello
di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Condizioni per il rilascio
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti
condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31
dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con
possibilità di preammortamento di 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l’impresa non
rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) 651/2014 e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le
esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa
europea;
c) l’importo del prestito assistito da
garanzia non è superiore al maggiore tra:
1) 25% del fatturato annuo dell’impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale
dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati
se il bilancio non è ancora stato approvato. In caso di inizio attività
successivo al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale
attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell’impresa.
Ai fini della verifica del suddetto limite,
se l’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla presente
garanzia o di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora la
medesima impresa, o il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo,
siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al
comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, ai
fini dell’individuazione del limite massimo si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte
dell’impresa o su base consolidata qualora l’impresa appartenga a un gruppo.
L’importo deve essere comunicato da parte dell’impresa richiedente alla banca
finanziatrice;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per
imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a
1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con
più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Tali percentuali si applicano sull’importo
residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
Ai fini dell’individuazione della
percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del
fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. Anche in questo caso, il valore deve
essere comunicato a cura dell’impresa richiedente alla banca finanziatrice.
Le percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
Con decreto Mef è prevista la possibilità di
innalzamento delle percentuali fino al limite di percentuale immediatamente
superiore;
e) le commissioni annuali dovute sono:
1) per i finanziamenti delle pmi sono
corrisposti, in rapporto all’importo garantito:
– 25 punti base durante il primo anno,
– 50 punti base durante il secondo e terzo
anno,
– 100 punti base durante il quarto, quinto e
sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse
dalle pmi sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:
– 50 punti base durante il primo anno,
– 100 punti base durante il secondo e terzo
anno,
– 200 punti base durante il quarto, quinto e
sesto anno;
f) la garanzia è a prima richiesta,
esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o
rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9 aprile 2020, per
capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve
essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive
della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei
soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente
applicato al l’impresa;
m) il finanziatore deve dimostrare che a
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in
vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute
tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le
parti prima del 9 aprile 2020.
Caratteristiche della garanzia
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie.
Procedura di rilascio della garanzia
Le garanzie per i finanziamenti a imprese
con:
– meno di 5000 dipendenti in Italia e
– valore del fatturato inferiore a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall’ultimo bilancio
approvato ovvero dei dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se
l’impresa non ha ancora approvato il primo bilancio sono concesse con una
procedura semplificata.
Negli altri casi, il rilascio della garanzia
e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione
assunta con decreto Mef, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da
SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia
della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e
mercato del lavoro;
e) peso specifico nell’ambito di una filiera
produttiva strategica.
Autorizzazione UE
L’efficacia delle garanzie previste è
subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo
108, Tfue. Articolo 1, comma 13 Garanzie su esposizioni CdP
Nel limite massimo di 200 miliardi previsto
per le garanzia SACE, con decreto Mef può essere concessa, in conformità con
la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte
o da assumere da CDP Spa entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie,
anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di
finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia
che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza
Covid-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte
dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare
del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La
garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai
fini della migliore mitigazione del rischio. Articolo 2 Sostegno all’esportazione
Viene previsto, modificando l’articolo 6,
D.L. 269/2003 (la c.d. Tecno-Tremonti) che SACE S.p.A. assuma gli impegni
derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di
mercato dalla normativa dell’Unione Europea, in misura pari al 10% del
capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il rimanente 90% è assunto
dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di
solidarietà.
SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Articolo 4 Contratto bancari
Viene previsto che, per i contratti,
conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della
Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il termine
dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020), è autorizzato
il consenso a mezzo posta elettronica non certificata o altro strumento
idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a
un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al
contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e
immodificabilità.
Viene, inoltre, previsto che il requisito
della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a
disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole.
La copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al
termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento
impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il
diritto di recesso previsto dalla legge. Articolo 5 Differimento entrata in vigore Codice della
crisi

L’entrata in vigore del Codice della crisi
viene posticipata al 1° settembre 2021.
Rimangono inalterate le specifiche
disposizioni di entrata in vigore anticipata, già previste nell’originaria versione
del decreto. Articolo 6 Deroghe al codice civile in materia di
riduzione del capitale

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre
2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis,
commi 4, 5 e 6, e 2482 ter, cod. civ..
Rimane invece inalterato l’obbligo
dell’organo amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di
perdite di esercizio.
Parimenti, per lo stesso periodo 9 aprile
2020 – 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e
2545 duodecies, cod. civ.. Articolo 7 Deroghe alla redazione del bilancio
In sede di redazione del bilancio di
esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (normalmente esercizio 2020), la
valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di
cui all’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere
operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in
data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui
all’articolo 106, D.L. 18/2020 con cui è stato prorogato di 60 giorni il
termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi al
periodo 2019.
Il criterio di valutazione è illustrato nella
Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio
precedente.
Le disposizioni di cui sopra si applicano
anche ai bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio e non ancora
approvati (quindi periodo 2019) anche se non risulta chiaro quale sia il
bilancio storico di riferimento (presumibilmente il 2018). Articolo 8 Finanziamenti societari
Viene previsto che per i finanziamenti
effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e
il 31 dicembre 2020 non si rendono applicabili:
– l’articolo 2467, cod. civ. in tema di
postergazione del finanziamento soci e
– l’articolo 2497-quinquies, cod.
civ. in tema di postergazione (per effetto del rimando alla disciplina di cui
all’articolo 2467, cod. civ.) dei finanziamenti effettuati a favore della
società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi
confronti o da altri soggetti a essa sottoposti.
Stranamente, si determina un regime di disallineamento
con i finanziamenti effettuati – sia pure in periodo di emergenza – ma prima
della data del 9 aprile 2020. Articolo 9 Concordato preventivo e accordi di
ristrutturazione

Vengono prorogati di 6 mesi i termini di
adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione
omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2021.
Nei procedimenti per l’omologazione del
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per
l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non
superiore a 90 giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato
ai sensi dell’articolo 161, L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai
sensi dell’articolo 182-bis, L.F.. Il termine decorre dalla data del
decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.
L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di
concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei
creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo
177, L.F..
Nel caso in cui il debitore voglia
modificare solo i termini di adempimento del concordato preventivo o
dell’accordo di ristrutturazione, deposita sino all’udienza fissata per
l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, unitamente
alla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il
differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle
scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo
il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale,
riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis,
L.F., procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Il debitore che ha ottenuto la concessione
del termine di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., che sia già stato
prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la
concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni, anche nei casi in cui è
stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica
gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con
specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza
Covid-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se
nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti
e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi 7 e 8, L.F..
Uguale istanza può essere presentata dal
debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis,
comma 7, L.F.. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli
adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma 7, primo periodo, L.F.
e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e
giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire
a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui
all’articolo 182-bis, comma 1, L.F.. Articolo 10 Fallimenti
Viene prevista
l’improcedibilità di tutti i ricorsi ex articoli 15 e 195, L.F. e articolo
3, D.Lgs. 270/1999 depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tali
previsioni, tuttavia, non si rendono applicabili alla richiesta presentata dal
P.M. quando la stessa contiene anche la domanda di emissione di provvedimenti
cautelari o conservativi ex articolo 15, comma 8, L.F..
Nel caso in cui
alla dichiarazione di improcedibilità faccia seguito la dichiarazione di
fallimento, la sospensione prevista dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non si
calcola per i termini di cui agli articoli 10 e 69-bis, L.F.. Articolo 11 Titoli di
credito

Viene introdotta
la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo
dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e
altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e a ogni altro atto
avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a
favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
La sospensione
opera su:
a) i termini per
la presentazione al pagamento;
b) i termini per
la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti
agli articoli 9, comma 2, lettere a) e b) e 9-bis, comma 2, L.
386/1990;
d) il termine per
il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, L.
386/1990.
Viene, inoltre,
sospesa la trasmissione alle CCIAA da parte dei pubblici ufficiali dei protesti
e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile
2020.
Nel caso siano
stati già pubblicati le CCIAA provvederanno, di ufficio, alla loro
cancellazione.
Per lo stesso
periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all’articolo
8-bis, commi 1 e 2, L. 386/1990.
Viene, inoltre,
precisato che l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di
sospensione (9 marzo – 30 aprile 2020) è pagabile nel giorno di
presentazione. Articolo 12 Soggetti che possono accedere al Fondo
Gasparrini

Viene chiarito che
possono accedere al cd. Fondo Gasparrini previsto per le prime case anche le
ditte individuali e gli artigiani, in quanto soggetti rientranti nella
nozione di lavoratori autonomi.
Inoltre, con il comma 2, viene previsto che,
per 9 mesi a decorrere dal 9 aprile 2020, i benefici del Fondo sono fruibili
anche ai mutui in ammortamento minore a 1 anno, normalmente esclusi dai
benefici. Articolo 13 Fondo di garanzia centrale pmi
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni
del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, si
applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola
impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, a 5
milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di
dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del
Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria,
previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108,
Tfue, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L’importo
massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore
alternativamente a:
1. il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora
nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti)
per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite a
decorrere dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo non può essere superiore i
costi salariali previsti per i primi 2 anni;
2. il 25% del fatturato 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le pmi e nei
successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a
499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.
La percentuale di copertura della riassicurazione
è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo
di garanzia, al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della
Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue. La riassicurazione può
essere innalzata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo
di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano
il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio
di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le
percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta
e al 90% per la riassicurazione;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,
per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella
misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di
operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il
nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) per le operazioni per le quali banche o
gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota
capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione degli effetti del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia
del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
f) la garanzia è concessa senza applicazione
del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e disposizioni
di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. La garanzia
è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data
della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”,
purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31
gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data
successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, L.F.,
hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis,
L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67, L.F.,
purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione
che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di
concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria
del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale
dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, comma
6, lettere a) e c), Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi
della disciplina bancaria;
g) non è dovuta la commissione per il
mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10,
comma 2, D.M. 6 marzo 2017;
h) per operazioni di investimento
immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la
garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite
sui finanziamenti;
i) per le garanzie su specifici portafogli
di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese
danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a
specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche
junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente
incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garanti;
j) previa autorizzazione UE, sono
ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia
diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di
credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa,
arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza
Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R.
445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del
capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72
mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto
beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero,
per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra
idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non
superiore a 25.000,00 euro. Nei casi di cessione o affitto di azienda con
prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei
ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo
bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette
operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un
tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di
garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura
dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e
7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5
anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo
finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178,
L. 232/2016, maggiorato dello 0,20%. L’intervento del Fondo centrale di garanzia
per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo,
subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza
attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo;
k) in favore dei soggetti beneficiari con
ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa
è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, la garanzia di
cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a
copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato
al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento
concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo
non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
i) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite
dalla garanzia del Fondo;
l) la garanzia del Fondo può essere
richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal
soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi,
il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della
sopravvenuta concessione della garanzia. Articolo 14 Credito sportivo
Viene estesa al 31 dicembre 2020,
l’operatività del Fondi di garanzia per l’impiantistica sportiva.
Soggetti interessati sono le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione
Sportiva, le associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte
al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999. A tali
fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione
di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Inoltre, vengono snellite le procedure di
attivazione del comparto. Articolo 18 Sospensione versamenti
Per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente,
per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamenti relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano quali
sostituti d’imposta;
b) all’Iva.
Per i suddetti soggetti sono altresì
sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria.
La sospensione si applica anche ai soggetti
con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione,
tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sia almeno
pari il 50%.
La sospensione riguarda anche i soggetti che
hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva
al 31 marzo 2019.
La sospensione, inoltre, si applica anche agli
enti non commerciali compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non
in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di
lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale, che operano quali sostituti d’imposta e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva per aprile
e maggio si applica, a prescindere dai ricavi o compenso del periodo
precedente, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito
rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno
il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d’imposta.
I versamenti sospesi saranno effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30
giugno 2020 o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme
eventualmente versate).
Da ultimo, viene previsto il mantenimento
dei precedenti benefici per i seguenti soggetti che non rientrassero nei
nuovi parametri dimensionali:
settori particolarmente colpiti dalla crisi (come evocati nel D.L. 9/2020
e D.L. 18/2020), sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei
versamenti al 1° giugno, in unica soluzione o 5 rate di pari importo;Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche,
sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30
giugno o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.

Ai fini del controllo di una corretta
fruizione dei nuovi benefici, gli enti assistenziali e previdenziali
scambiano con l’Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno
fruito della sospensione al fine di poter effettuare adeguati riscontri sulla
sussistenza dei requisiti di legge (decremento del fatturato e corrispettivi). Articolo 19 Proroga sospensione applicazione ritenute su
lavoro autonomo e agenti

La norma prevede l’abrogazione dell’articolo
62, comma 7, del D.L. 18/2020, che viene riscritto dal decreto, ampliandone
l’ambito temporale. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, sede legale sede operativa in Italia – con ricavi o compensi non
superiori a 400.000 euro nel periodo o di imposta precedente a quello in
corso (normalmente il 2019) – viene prevista la possibilità di non
assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi o ricavi percepiti da lavoratori
autonomi e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari per
il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Rimane fermo l’obbligo di comunicare la
scelta opzionale al soggetto erogante i compensi, con rilascio di un’apposita
dichiarazione in tal senso.
Le ritenute dovranno
essere versate – direttamente dal percipiente le somme – in unica soluzione
entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate di uguale importo a decorrere dal mese di
luglio 2020. Articolo 20 Versamento acconto imposte di giugno
Viene previsto che, in caso di omesso o
insufficiente versamento dell’acconto Irpef, Ires e Irap, applicando il
metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a
condizione che esso risulti comunque in misura pari almeno all’80% di quanto
dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo
di imposta in corso.
La previsione concerne solo gli acconti
dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019. Articolo 21 Rimessione in termini
per i versamenti verso la P.A.

Si considerano come
tempestivi, se effettuati entro il 16 aprile, i versamenti scadenti al 16
marzo 2020 e già prorogati, per effetto di quanto previsto dall’articolo 60,
D.L. 18/2020, al 20 marzo. Articolo 22 CU 2020
Viene prorogato al 30 aprile il termine
entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le
certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e
ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, se le
certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate
oltre il termine del 31 marzo 2020, a condizione, tuttavia, che l’invio
avvenga entro il 30 aprile 2020.
Rimane ferma la possibilità di invio telematico
delle CU all’Agenzia entro il termine della presentazione del modello 770 per
i sostituiti che non possono utilizzare la dichiarazione precompilata (ad
esempio, titolari di partita Iva). Articolo 23 Proroga certificati per gli appalti
Viene estesa la validità dei
certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio
2020, sino al 30 giugno 2020.
Trattasi dei certificati che
consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute
nell’ambito degli appalti e subappalti.
Si aggiunge, che la presenza del
certificato in corso di validità, autorizza l’effettuazione delle
compensazioni per il pagamento delle predette ritenute e dei contributi
previdenziali. Articolo 24 Agevolazione prima casa
Vengono sospesi, nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini:
di 18 mesi, per
trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale
si è fruito dell’agevolazione di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte
I, D.P.R. 131/1986;di un anno, nel caso di
riacquisto di immobile di cui all’articolo 7, L. 448/1998.

Articolo 25 Assistenza Caf
Viene previsto che, fino alla fine
dell’emergenza Covid-19, i titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati, possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti
abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione
precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria,
unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in
luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al Caf o
al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti
elettronici volti ad assicurarne la provenienza.
Tali modalità sono consentite anche per la presentazione,
in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione
di prestazioni all’Inps.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione,
con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata
l’attuale situazione emergenziale. Articolo 26 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Viene previsto che
il pagamento dell’imposta di bollo può
essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini
previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare
dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia
inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei
termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre
solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare
per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. Articolo 27 Cessione di farmaci a uso compassionevole
La presunzione di cessione non opera per le
cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso
compassionevole, individuati dal D.M. 7 settembre 2017, autorizzate dal
competente Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati
dall’articolo 3 dello stesso decreto.
I suddetti farmaci non si considerano
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo
85, comma 2, Tuir.
In altri termini, ai fini Iva la cessione
viene equiparata alla distruzione ed esclusa la concorrenza del loro valore
normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. Articolo 28 Società semplici
La norma modifica il regime fiscale di tassazione
dei dividendi incassati dalle società semplici, provvedendo a modificare il
contenuto dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019, sulla base di quattro
specifiche direttrici:
1. ricomprendere
nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con
esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali
privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal
Tuir;
2. chiarire le
modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste
per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibili ai
soci persone fisiche della medesima società;
3. disciplinare il
regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota
riferibili ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti;
4. disciplinare un
regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2019, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022.
A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate
dalla legge di bilancio per il 2018. La nuova disciplina si applica ai
dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020. Articolo 29 Processo tributario
Viene stabilito che gli enti
impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di
cui all’articolo 53,
D.Lgs. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono
costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e
depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali,
esclusivamente con le modalità telematiche stabilite con D.M. 163/2013 e dai
successivi decreti attuativi.
Introducendo il nuovo comma 1-bis
all’articolo 16,
D.P.R. 115/2002, è data la possibilità agli uffici giudiziari di notificare
gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo
unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in
mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di
segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente.
Infine, in deroga al termine di
cui all’articolo 67, comma
1 del D.L. 18/2020, vengono riallineati i termini di sospensione processuale
per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di
sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli
enti impositori è anticipato alla data dell’11 maggio 2020, così come
prevista dall’articolo 36 del decreto (vedi
oltre) in proroga rispetto alla precedente scadenza assegnata al contribuente
del 15 aprile 2020. Articolo 30 Credito di imposta sanificazione
Viene estesa l’agevolazione introdotta dall’articolo
64, D.L. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di
lavoro), includendo le spese relative all’acquisto di dispositivi di
protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e
Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza
atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti
biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad
esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i
detergenti mani e i disinfettanti.
Le modalità attuative saranno disposte con
apposito decreto del Mise e del Mef. Articolo 34 Divieto cumulo
Ai fini della fruizione dell’indennità
prevista dall’articolo 44, D.L. 18/2020 (Fondo di ultima istanza per i
lavoratori autonomi), i professionisti devono risultare iscritti, in via
esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse
Professionali) e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente
né essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia. Articolo 35 Pin Inps
Fino al termine dello stato di emergenza e
per l’intero periodo ivi considerato, l’Inps è autorizzato a rilasciare le
proprie identità digitali (pin Inps) in maniera semplificata, acquisendo
telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente,
ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento
facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Articolo 36 Termini processuali
Viene prorogato, all’11 maggio 2020,
il termine relativo al rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti,
previsto dall’articolo 83, D.L.
18/2020.
Conseguentemente, il termine
iniziale slitta al 12 maggio 2020.
Sono esclusi dal rinvio di
ufficio i procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304, c.p.p. scadono nei 6 mesi
successivi all’11 maggio 2020. Articolo 37 Procedimenti amministrativi
Viene stabilito che, ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Articolo 41 Lavoro
Viene estesa la possibilità di
procedere a domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “9” anche ai
lavorati assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Per quanto riguarda la cassa
integrazione in deroga, come prevista dall’articolo
22, D.L. 18/2020, viene estesa anche ai lavoratori
assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.
Inoltre, viene prevista
l’esenzione da imposta di bollo per le suddette domande. Articolo 44 Entrata in vigore
Le disposizioni del decreto entrano in
vigore il 9 aprile 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione in GU.

 

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