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Tardano ad accendersi i riscaldamenti con il caldo anomalo di questo autunno ma, senza la proroga al mercato tutelato, l’inverno 2024 potrebbe essere il prima senza maggior tutela per le bollette, avendo il Governo confermato l’addio dal 1° gennaio 2024. Intanto, come ogni anno privati e condomini devo provvedere per tempo alla manutenzione degli impianti termici (art. 7 del DPR 74/13), da non confondere con il controllo dell’efficienza energetica (la verifica dei fumi).

Per le date di accensione 2023-24 si torna alle regole ordinarie, dopo quelle straordinarie imposte lo scorso anno in considerazione degli obiettivi di risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas. Su questo punto sarebbero auspicabili conferme di Governo.

Vediamo di seguito il calendario, i casi particolari e le regole in capo a proprietari di immobili e amministratori di condominio.

Calendario accensione riscaldamenti 2023-2024

Quali sono le date da rispettare per l’accensione? Come noto, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione delle temperature medie annue: si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i riscaldamenti anche per tutto l’anno.

Dopo le regole eccezionali stabilite nel 2022-2023 per far fronte alla crisi del gas conseguente alla guerra in Ucraina, se non saranno proroghe o se non saranno emanati nuovi Decreti di modifica del periodo, degli orari e delle temperature consentite, il calendario di accensione dovrebbe essere ristabilito in base alle regole ordinarie del DPR 74/2013 e dal DPR n. 412/1993.

Regole straordinarie 2022-2023

In base a quanto stabilito con Decreto MITE, lo scorso anno le regole imposte erano le seguenti:

  • nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 7 marzo 2023;
  • nella zona B per 7 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 23 marzo 2023;
  • nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023;
  • nella zona D per 11 ore giornaliere dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;
  • nella zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023;
  • nella zona F non sono previste limitazioni.

NB: Molti Comuni, come Roma e Milano, hanno deciso di proseguire anche nel 2023-2024 con questo calendario.

Regole per i riscaldamenti e zone climatiche

Il calendario ordinario, invece, prevede le seguenti regole. Per conoscere date e fasce orarie in cui è possibile accendere gli impianti termici in relazione alla propria zona climatica di appartenenza, ci si riferisce ai dati della tabella A allegata al D.P.R. n. 412/1993.

Una volta individuata la lettera di appartenenza, ci si deve attenere alle relative date di messa in funzione degli impianti, stabilite dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013.

Zona climatica Periodo e orario di accensione
A 1 dicembre –  15 marzo / 6 ore giornaliere
B 1 dicembre –  31 marzo / 8 ore giornaliere
C 15 novembre –  31 marzo / 10 ore giornaliere
D 1 novembre –  15 aprile / 12 ore giornaliere
E 15 ottobre –  15 aprile / 14 ore giornaliere
F nessuna limitazione

Riscaldamenti: date e orari per ogni Comune

Riscaldamenti in zona F

Questa fascia climatica non prevede limitazioni orarie né di calendario. Comprende le province di Cuneo, Belluno e Trento per le porzioni edificate aventi quota superiore i 431 metri sopra il livello del mare.

Riscaldamenti in zona E

Le prime ad accendere i caloriferi sono le zone contrassegnate dalla lettera E, che possono distribuire il funzionamento dei radiatori nella giornata per un massimo di 14 ore complessive dal 15 ottobre. Come è facile comprendere, si tratta di città prevalentemente del Nord, come Milano (che però ha deliberato l’accensione il 22 ottobre 2023, ripetendo quanto avvenuto lo scorso anno), Torino, Venezia oltre ad alcuni comuni dell’entroterra montuoso del centro e del Sud.

In dettaglio: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna. La provincia di Trento vi ricade ad esclusioni delle porzioni edificate a quota superiore i 431 metri sopra il livello del mare.

Riscaldamenti in zona D

Le regole per i comuni che possono contare su 12 ore giornaliere di esercizio (zona D) dal primo novembre al 15 aprile sono in dettaglio: Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma (che però ha deliberato l’accensione il 15 novembre 2023, ripetendo quanto avvenuto lo scorso anno), Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

Riscaldamenti in zona C

A seguire la zona C che dovrà aspettare il 15 novembre per avere 10 ore al giorno di caldo fino al 31 marzo: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.

Riscaldamenti in zona B

Quindi la zona B – Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento (1 dicembre – 31 marzo per 8 ore giornaliere).

Riscaldamenti in zona A

Infine c’è la zona A, costituita prevalentemente da località del Sud e delle isole (Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle), con avvio dal primo dicembre per 6 ore al giorno.

Casi particolari

Va detto che i Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. E’ ad esempio il caso di Roma e Milano, che nel 2023-2024 ripetono il calendario 2022-2023.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. I non inseriti nella tabella o successive modificazioni e integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio energia.

Obblighi di manutenzione

Il proprietario, l’affittuario, l’amministratore del condominio o eventuale soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Per capire ogni quanto tempo effettuare tali interventi fanno fede le indicazioni dell’impresa installatrice e del modello di impianto stesso, nonché le relative normative UNI e CEI.

In base alla propria zona climatica, si provvede alla relativa manutenzione prima dell’accensione degli impianti termici.

 

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