In materia di deducibilità dei contributi versati a forme di previdenza complementare, ai fini della determinazione del plafond di deducibilità differita del lavoratore di prima occupazione , il contribuente deve tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l’adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche di quelli versati sulle posizioni previdenziali di figli a carico.
Al fine di agevolare l’accesso alla previdenza complementare, la legislazione prevede la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione nei seguenti limiti :
- se si aderisce a una forma di previdenza complementare si possono dedurre fiscalmente i contributi versati fino a 5.164,57 euro annui;
- fino allo stesso limite di 5.164,57 euro si possono dedurre anche i contributi pagati per la pensione integrativa di un familiare a carico;
- ai lavoratori di prima occupazione dopo l’anno 2007, l’eventuale plafond di deducibilità non fruito nei primi 5 anni d’iscrizione alla previdenza integrativa ( pari alla differenza d’importo tra contributi versati e il limite di 5.164,57 euro ) non è perso, ma forma un «ulteriore plafond di deducibilità» utilizzabile nei 20 anni successivi, a partire dal sesto di partecipazione alla previdenza integrativa.
Il plafond di cui al punto 3 può essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
Con la risposta n. 76/2024 , l’ Agenzia delle Entrate a confermato che rientrano nel calcolo del plafond tutti i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo. Nel calcolo vanno considerati non solo i contributi per la propria pensione integrativa, ma anche quelli eventualmente versati per i famigliari a carico. Il principio si applica anche ai fini dell’ulteriore deducibilità spettante per i lavoratori occupati a partire dal 2007.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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