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La presente guida vuole spiegare in termini semplici e pratici cos’è l’opposizione all’esecuzione e come si propone: chi è legittimato a presentarla, in che termini deve proporla, davanti a quale giudice, e che tipo di provvedimento può ottenere. La guida contiene anche due modelli fac-simile di opposizione all’esecuzione.


1. Che cos’è lopposizione allesecuzione?

L’ opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell’esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all’obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). Altro caso che pregiudica il diritto all’esecuzione è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva che venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.

L’opposizione all’esecuzione si differenzia dall’opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l’esistenza del diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione (an dell’esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo).

2. La normativa di riferimento  

L’opposizione all’esecuzione è disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c.

La prima disposizione normativa, intitolata “forma dell’opposizione” è a sua volta strutturata in due distinti commi, che distinguono l’opposizione presentata prima dell’inizio dell’esecuzione, da quella promossa dopo l’inizio della fase esecutiva, disciplinando la forma dell’atto introduttivo dell’opposizione, la competenza, la struttura del procedimento nella fase introduttiva.

Il secondo articolo di legge, intitolato “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione”, disciplina il giudizio di merito che scaturisce dalla presentazione dell’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione, ed i provvedimenti che il giudice dell’opposizione può adottare per definire la causa.

3. Chi può proporre lopposizione allesecuzione? 

Sono legittimati a proporre opposizione all’esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. E’ pertanto legittimato all’opposizione il debitore esecutato, (quando non abbia già alienato i beni soggetti ad esecuzione, perdendo pertanto l’interesse all’azione) e il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione. Secondo alcune pronunce giurisprudenziali, è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione anche il terzo acquirente del bene sottoposto a pignoramento dal creditore, con esclusione tuttavia dei casi in cui l’acquisto si sia perfezionato dopo la trascrizione del pignoramento, che ai sensi dell’art. 2913 c.c. rende inefficace la vendita nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.

4. Opposizione allesecuzione: quando può essere proposta?

L’opposizione all’esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l’esecuzione.

Essa può avere ad oggetto l’esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E’ possibile contestare l’esistenza del titolo esecutivo se ad esempio la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha  più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvisioria esecutività, ma non è possibile utilizzare lo strumento dell’opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo. Costituisce motivo di opposizione all’esecuzione anche il caso della cartella esattoriale iscritta a ruolo in mancanza di notifica della stessa, oppure in caso di prescrizione del diritto sotteso intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo.

Costituisce motivo di opposizione all’esecuzione anche il caso in cui, pur essendo valido il titolo esecutivo, l’azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, oppure contro un soggetto sbagliato (si pensi al caso dell’esecuzione contro il coniuge per ottenere il mantenimento dei figli, quando invece il provvedimento giudiziale preveda che il mantenimento debba essere corrisposto direttamente ai figli; oppure si pensi al caso di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società, e di un esecuzione iniziata invece contro la persona fisica di uno dei soci).

Può essere impugnata con l’opposizione all’esecuzione anche l’azione esecutiva esercitata per un diritto diverso da quello contenuto nel titolo esecutivo.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere promossa opposizione all’esecuzione quando nel precetto si richiedano al debitore importi superiori a quelli riconosciuti dal titolo esecutivo. In questo caso, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, il giudice non deve dichiarare la nullità del precetto, ma ridurre l’importo del precetto a quello riconosciuto dal titolo esecutivo.

5. Opposizione allesecuzione: il procedimento

Si distingue il procedimento da seguire in caso di opposizione c.d. preventiva, (ovvero quella proposta prima dell’inizio dell’esecuzione), rispetto al procedimento bifasico che scaturisce dalla proposizione della c.d. opposizione successiva (quella promossa dopo l’instaurazione del processo esecutivo).

  • L’opposizione preventiva deve essere presentata con atto di citazione, oppure con ricorso se la materia trattata è regolata dal rito del lavoro (art. 618 bis c.p.c.). Le notificazioni dell’atto introduttivo vanno effettuate al creditore nel luogo in cui questi ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio, e in mancanza di elezione o dichiarazione, le notificazioni si fanno presso la cancelleria del giudice in cui il precetto è stato notificato. Proponendo opposizione preventiva all’esecuzione, rimane sospeso il termine di novanta giorni dalla notifica del precetto per introdurre l’azione esecutiva. Il giudice adito, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo richiesta ad “istanza di parte” e quando ricorrono “gravi motivi” ovvero appaia pronosticatile l’accoglimento dell’opposizione(fumus boni iuris, e periculum in mora). Questo potere di sospensione è riservato all’opposizione al precetto che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, (art. 615 comma 1 c.p.c.),( ad esempio per la prospettata estinzione o modificazione del rapporto sostanziale per fatti successivi al giudicato) mentre non è prevista per l’opposizione agli atti esecutivi che contesti la regolarità formale del titolo o del precetto, ai sensi dell’art. 617 comma 1 c.p.c. La sospensione dell’efficacia esecutiva è considerata dalla giurisprudenza prevalente come provvedimento di natura cautelare, e pertanto impugnabile con il reclamo. Il procedimento si conclude con ordinaria sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
  • L’opposizione successiva, finalizzata a contestare non solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, ma anche la pignorabilità dei beni, ha una struttura bifasica. Essa viene introdotta con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Il giudice, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione e assegna il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. La mancata o tardiva notifica determina l’inammissibilità del ricorso. Nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice, ove ricorrano ragioni di urgenza, può sospendere l’esecuzione inaudita altera parte. In ogni caso, all’udienza di comparizione, il giudice confermerà o revocherà la sospensione già pronunciata, o si pronuncerà sulla richiesta di sospensione, con ordinanza reclinabile ai sensi del’art. 669 terdecies cp.c. Il giudice dell’esecuzione poi fissa il termine perentorio entro il quale deve essere introdotta la causa di merito, che dà luogo alla seconda fase dell’opposizione. Nella prima udienza inoltre, il giudice verifica la propria competenza. Se è competente lufficio giudiziario cui appartiene il giudice dinanzi al quale è stata introdotta lopposizione, questi fissa il termine per la notifica dellatto di citazione (o per il deposito del ricorso, se trattasi di materia soggetta al rito del lavoro), e lintroduzione della causa di merito. Diversamente il giudice rimetterà le parti davanti al giudice competente, assegnando un termine alle parti per la riassunzione della causa. La causa di merito è introdotta con atto di citazione, o con ricorso se il rito applicabile è quello del diritto del lavoro. Al convenuto citato, è assegnato un termine non inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c., (se la causa è introdotta con atto di citazione) ridotto della metà, o a quello di cui all’art. 415 c.p.c.(se la causa è introdotta con ricorso) ridotto della metà. L’opponente è tenuto anche all’iscrizione a ruolo della causa, successiva alla notifica dell’atto di citazione, o contestuale al deposito del ricorso.L’art. 186 bis disp. att, come novellato dalla L. 69/2009 consente che il giudice persona fisica che ha la direzione del processo esecutivo, possa anche trattare la causa di merito di opposizione all’esecuzione. Il procedimento si conclude con sentenza soggetta gli ordinari mezzi di impugnazione.

6. Opposizione allesecuzione: il giudice competente

L’opposizione c.d. preventiva, al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell’art. 27 c.p.c.. Fuori dai casi di competenza riservata per materia, si applica dunque il criterio del valore della causa (determinato ai sensi dell’art. 17 c.p.c.):

  • le opposizioni all’esecuzione avente ad oggetto un credito non superiore a 5 mila Euro sono di competenza del Giudice di Pace;
  • le opposizioni per valore superiore saranno di competenza del Tribunale.

    Si prescinde dal criterio di valore invece se l’opposizione ha ad oggetto una materia riservata alla competenza del Tribunale, come ad esempio per il rilascio del fondo rustico (relativa a materia riservata alle sezioni specializzate agrarie del Tribunale), oppure le questioni relative alle materie trattate con il rito del lavoro (crediti di lavoro, previdenza, assistenza, rilascio di immobili conseguenti a locazione, comodato di immobili urbani o affitto di azienda), devolute alla competenza del Tribunale sezione lavoro (v. art. 618 bis c.p.c.).

    La competenza per territorio è determinata ai sensi dell’art. 27 c.p.c.:

  • è competente il giudice del luogo dell’esecuzione,
  • per l’opposizione al precetto è competente il giudice del luogo in cui è effettuata la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione.
  • nel caso in cui il creditore non abbia effettuato nel precetto l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, oppure nel caso in cui l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza siano state effettuate, ma in quel luogo non siano presenti beni del debitore, l’opposizione al precetto deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto (art. 480 comma 3 c.p.c. e C.Cost. 84/73)
  • Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. 841 del 18 gennaio 2005, hanno anche precisato che nelle materie sottoposte al rito del lavoro (artt. 409 e 442 c.p.c.), la competenza territoriale per l’opposizione all’esecuzione proposta prima dell’inizio della medesima, debba essere determinata in base alle regole dell’art. 413 c.p.c. e non dell’art. 480 comma 3 c.p.c. (“La competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell’inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., perchè l’art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell’esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l’opposizione all’esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere l’opposizione all’esecuzione non iniziata per effetto dell’art. 27, primo comma, c.p.c. a norma del quale per l’opposizione all’esecuzione è competente il giudice dell’esecuzione perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell’art. 27, primo comma, c.p.c., all’art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice secondo il quale competente a decidere l’opposizione a precetto è il giudice dell’esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune perchè quest’ultima norma non è riferibile al processo del lavoro”.

L’opposizione successiva, ad esecuzione già iniziata, si propone davanti al Giudice  presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso, il quale individua, all’esito della prima udienza di comparizione, il giudice competente alla trattazione della causa di merito.

7. Opposizione allesecuzione i termini per proporla  

L’opposizione preventiva all’esecuzione, può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell’esecuzione.

L’opposizione successiva è proposta dopo che sia iniziata l’esecuzione. L’art. 615 comma 2 c.p.c. stabilisce il termine ultimo oltre il quale è inammissibile la proposizione dell’opposizione all’esecuzione per espropriazione.  Dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene oggetto di esproprio, non può proporsi opposizione tranne che ricorrano le seguenti due circostanze:

  • l’opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti;
  • l’opponente dimostri che non ha potuto proporla tempestivamente, per cause a lui non imputabili.

Il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice alla udienza di comparizione, prestando particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 92 ord. giud. non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, la sospensione per i termini feriali.

8. Esecuzione iniziata – esecuzione non iniziata  

E’ qualificata come opposizione successiva quella compiuta dopo l’inizio dell’esecuzione. Essa ha lo scopo di contestare non solo il diritto del creditore a sostenere l’azione esecutiva, ma anche la pignorabilità dei singoli beni. L’opposizione ad esecuzione iniziata si propone con ricorso indirizzato al giudice dell’esecuzione, che adotta i provvedimenti urgenti sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione, e fissa il termine per l’introduzione della causa di merito dinanzi al giudice competente. Il termine ultimo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione per espropriazione, è individuato nell’adozione del provvedimento di vendita o di assegnazione delle cose.

Quando l’esecuzione non è ancora iniziata invece l’interessato può opporre il precetto, dal momento della sua  notifica e fino al compimento del primo atto dell’esecuzione, contestando il diritto del creditore a procedere ad esecuzione. L’opposizione c.d. preventiva si propone con atto di citazione da introdurre davanti al giudice competente per materia o per valore e per territorio ai sensi dell’art. 27 c.p.c.. Questi, a istanza di parte e se ricorrono gravi motivi, può subito adottare ordinanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, e decidere poi con sentenza sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione.

9. Opposizione allesecuzione – tardiva  

Deve ritenersi tardiva l’opposizione proposta oltre il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione della causa di merito. In tal caso l’opposizione è inammissibile.

Altrettanto tardiva è l’opposizione all’esecuzione per espropriazione,  presentata dopo il provvedimento di assegnazione o di vendita del bene soggetto ad espropriazione. Anche in questo caso, l’opposizione è dichiarata inammissibile, a meno che l’opponente non dimostri di non averla potuta introdurre tempestivamente, per ragioni a lui non imputabili, oppure che le ragioni dell’opposizione sono sopravvenute al provvedimento di assegnazione o di vendita.

10. I provvedimenti del giudice  

Il giudice dell’esecuzione può pronunciare ordinanza di sospensione dell’esecuzione, che assume la natura di provvedimento cautelare, e come tale soggetto a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Anche il giudice adito nell’opposizione c.d. preventiva, può sospendere in via cautelare l’efficacia del titolo esecutivo.

Il giudizio di opposizione all’esecuzione, preventiva o successiva, si conclude sempre con  una sentenza, che il novellato art. 616 c.p.c. ( riforma della L. 18 giugno 2009 n. 69), ha reso nuovamente appellabile e quindi soggetta ai normali rimedi di impugnazione.

11. Opposizione allesecuzione: il fac-simile

formula 1 opposizione preventiva

ECC.MO TRIBUNALE DI _____

ATTO DI CITAZIONE

IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.

Il sottoscritto sig. _____ nato a _______ il ________ e residente in _____ via __________ C.F., rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall’avv. ______ con studio in _____ via ________ c.f. ____________ fax__________ pec________, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore

PREMESSO

(considerazioni in fatto e in diritto)

(se viene richiesta la sospensione, indicare anche i gravi motivi ed il pregiudizio che arreca l’atto impugnato)

Tutto ciò premesso e rappresentato

CITA

il sig. _________, nato a _______ il _______ e residente in _______ via _________, a comparire dinanzi al Tribunale di _________, in persona del giudice unico designando, per l’udienza del ___________ ore di rito, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di ____

preliminarmente, sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data_______ ad istanza del sig. _________, per i motivi indicati in parte narrativa,

nel merito accertare l’illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il _________, dichiarando che il sig. __________ non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell’odierno opponente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio

INVITA

il convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni (o dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini a comparire) prima dell’udienza, nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire all’udienza dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168 bis, con avvertimento che:

la costituzione oltre il suddetto termine deve ritenersi tardiva e comporta le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c.. In mancanza di costituzione il convenuto sarà dichiarato contumace e si procederà in ogni caso nei suoi contronti.

In via istruttoria:

produce i seguenti documenti:

1)

2)

Chiede sin d’ora ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. _________, nonché prova per testi, sui seguenti capitoli:

1)

2)

indica quali testimoni il sig.________ residente a_______ e il sig. __________residente a ________

Si riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, formulare ulteriori capitoli di prova e indicare altri testimoni.

Ai sensi dell’art. 14 D.P.D. 115/2002 il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente causa ammonta ad Euro ________

Luogo e Data

Sottoscrizione.

formula 2: opposizione successiva.

ILL.MO GIUDICE DELL’ESECUZIONE

DEL TRIBUNALE DI ________

RICORSO

EX ART. 615 COMMA 2 C.P.C.

Il sottoscritto sig._________ nato a _____ il _____, residente in _______-, via______, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall’avv. ___________, c.f. ________________ ed elettivamente domiciliato nel suo studio in _______- via ________n_________, fax n. _______ indirizzo pec _____________

PREMESSO CHE

(enunciare in fatto e in diritto le ragioni a fondamento della propria pretesa, in particolare, previa descrizione dello stato del procedimento esecutivo, indicare i motivi per l’esecuzione è illegittima ed il creditore non ha diritto a procedere in danno dell’opponente, oppure perchè i beni  non sono pignorabili) e dei fatti che hanno determinato ladozione dellatto esecutivo che si intende opporre nonché dei fatti a fondamento della denunciata irregolarità dellatto))

– è pendente presso il Tribunale di _____ la procedura esecutiva n. ____- RGE, avente ad oggetto ________

-tale esecuzione è illegittima, ed il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell’opponente per i seguenti motivi:__________

  • che l’esecuzione è illegittima in quanto i beni sottoposti a pignoramento sono in realtà impignorabili per i seguenti motivi: ____________

Per i motivi sopra esposti l’opponente, che con il presente atto intende opporsi ai sensi dell’art. 615 comma 2 c.p.c. all’esecuzione intrapresa, con richiesta di sospensione dell’esecuzione in quanto ricorrono i seguenti gravi motivi_____________

RICORRE

al Giudice dell’Esecuzione, affinché, previa sospensione, inaudita altera parte, dell’esecuzione, fissi con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto,

Per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

(formulare le proprie richieste anche istruttorie)

Piaccia all’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione,

in via preliminare, sospendere la presente esecuzione ________-

nel merito accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di parte creditrice sig _________ e dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari

Con vittoria di spese e competente della presente procedura.

oppure

nel merito, accertata l’impignorabilità dei beni sottoposti a pignoramento________, dichiari privo di efficacia il pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.

Con vittoria di spese e competente della presente procedura.

Luogo e data

Sottoscrizione

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