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  • Nel caso in cui volessi far valere un tuo diritto e rivolgerti alla giustizia, sarai tenuto al pagamento di un tributo che prende il nome di contributo unificato.
  • La giustizia, però, non può essere elitaria ma deve garantire a qualsiasi cittadino, a prescindere dalla sua situazione economica, il diritto di potersi difendere.
  • Ecco perché esiste un limite di reddito sotto il quale non è necessario pagare il contributo unificato.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo consiste nella tassazione delle spese degli atti giudiziari, come per esempio un decreto ingiuntivo. Questa forma di tassazione ha, in pratica, permesso di semplificare la procedura di tassazione, eliminando per esempio le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria.

In questa guida troverai tutte le informazioni relative al suo pagamento, all’ammontare di questa spesa giudiziaria in relazione alla tipologia di causa nella quale si è coinvolti, con un elenco completo di tabelle e dei casi nei quali si è esenti dal pagamento del contributo.

Contributo
unificato: cos’è

Il contributo unificato è un tributo che è stato introdotto con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giudiziarie – dpr n. 114/2002.

Deve essere pagato da qualsiasi soggetto che abbia intenzione di intraprendere una causa civile, amministrativa e, in presenza di determinate condizioni, anche per le cause previdenziali e di lavoro, qualora non potesse accedere alle condizioni che assicurino il gratuito patrocinio.

Il contributo unificato ha sostituito:

  • le imposte di bollo sugli atti;
  • la tassa di iscrizione a ruolo;
  • i diritti di cancelleria;
  • i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario;
contributo unificato

La natura giuridica del contributo unificato è stata sancita dalla sentenza n.72/2005 della Corte Costituzionale, che ne ha motivato l’esistenza in virtù:

  1. dell’obiettivo di semplificare e sostituire tributi diversi relativi allo stesso procedimento giurisdizionale;
  2. dell’attuazione di un prelievo coattivo che ha la funzione di finanziarie le spese giudiziarie.

Il contributo unificato ha mantenuto i casi che prevedevano esenzione previsti dai tributi che ha sostituito e viene calcolato in modo forfettario rispetto al valore del singolo processo.

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Quando si paga il contributo unificato

Il contributo unificato spetta a colui che per primo decide di agire in tribunale contro qualcun altro, con l’intenzione di tutelare un suo diritto contro una possibile violazione.

Il contributo unificato deve essere pagato sulla base dell’esistenza di tre principi fondamentali:

  1. quello della domanda o dell’iniziativa di parte, in base a quanto riportato nel Codice di procedura civile;
  2. quello dell’onere delle spese degli atti processuali compiuti e richiesti;
  3. quello dell’anticipazione: anche nel caso in cui si avesse ragione rispetto alla controparte, le spese processuali devono essere anticipate e saranno eventualmente rimborsate proprio dalla controparte in caso di vittoria.

Come si paga il contributo unificato

Il contributo unificato può essere pagato presso:

  1. gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  2. le banche, utilizzando il modello F23
  3. le tabaccherie e gli agenti della riscossione.

Fino al 31 dicembre 2022 era invece disponibile anche il pagamento telematico.

Contributo unificato: importi

Qual è l’ammontare del contributo unificato? Il tributo varia in relazione al valore della causa, dalla quale dipende la cifra da dover sostenere. Nello specifico:

  1. per quanto riguarda gli scaglioni di importo, vanno da un minimo di 43 euro da pagare per i processi che valgono meno o abbiamo valore pari a 1.100 euro, a un massimo di 1.696 euro per i processi di valore superiore a 520.00 euro;
  2. le cause di valore indeterminabile prevedono un contributo di 237 euro se chi se ne occupa è il Giudice di Pace, e di 518 euro per tutte le cause civili e amministrative.

Sono previsti come tributo fisso:

  • 43 euro per le separazioni consensuali, la domanda congiunta di scioglimento di matrimonio, le cause di previdenza e assistenza obbligatorie, i processi esecutivi mobiliari;
  • 98 euro per le cause di volontaria giurisdizione, i processi speciali di separazione dei coniugi e in camera di consiglio, i contenziosi di scioglimento di matrimonio;
  • 168 euro per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi;
  • 278 euro per i processi esecutivi immobiliari;
  • 851 euro in caso di procedure fallimentari.

Contributo unificato e gradi di giudizio

Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi in secondo grado, raddoppiato nei giudizi dinnanzi alla Corte di Cassazione e dimezzato in caso di:

  • ingiunzione e successiva opposizione:
  • convalida di sfratto;
  • procedimenti cautelari e di sequestro;
  • denuncia di nuova opera e danno temuto;
  • istruzione preventiva;
  • procedimenti di urgenza;
  • procedimenti di cognizione sommaria;
  • possessori;
  • procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
  • procedimenti individuali di lavoro, relativi a rapporti di pubblico impiego;
  • procedimenti promossi dal Concessionario.
contributo unificatocontributo unificato

Tabelle contributo unificato

Di seguito riportiamo le tabelle relative alla quota del contributo unificato che spetta in caso di processo civile di primo grado, di secondo grado e di fronte alla Cassazione.

Contributo unificato opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado

Valore della causa Contributo unificato
Fino a 1.100 euro 43 euro
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro 98 euro
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro 237 euro
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro 518 euro
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro 759 euro
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro 1.214 euro
Superiore a 520.000 1.686 euro
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace 237 euro
Valore indeterminabile Tribunale 518 euro

Contributo unificato secondo grado

Valore della causa Contributo unificato
Fino a 1.100 euro 64,50 euro
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro 147 euro
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro 355,50 euro
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro 777 euro
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro 1.138,50 euro
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro 1.821 euro
Superiore a 520.000 2.529 euro
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace 355,50 euro
Valore indeterminabile Tribunale 777 euro

Contributo unificato Cassazione

Valore della causa Contributo unificato
Fino a 1.100 euro 86 euro
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro 196 euro
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro 474 euro
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro 1.036 euro
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro 1.518 euro
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro 2.428 euro
Superiore a 520.000 3.372 euro
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace 474 euro
Valore indeterminabile Tribunale 1.036 euro

Tabella contributo unificato: fallimento

Valore della causa Contributo unificato
Istanza di fallimento 98 euro
Insinuazione al passivo Esente
Intera procedura fallimentare 851 euro
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50% del contributo

Tabella contributo unificato: separazione e divorzio

Tipologia di causa Contributo unificato
Separazione consensuale 43 euro
Separazione giudiziale 98 euro
Divorzio congiunto 43 euro
Processi contenziosi in materia di divorzio 98 euro
Negoziazione assistita Esente

Tabella contributo unificato: cause di lavoro

Tipologia di causa Contributo unificato
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie 43 euro (83 in secondo grado)
Controversie individuali di lavoro o relative a rapporti di pubblico impiego 50% del contributo previsto per le
controversie ordinarie
Esecuzione mobiliare o immobiliare a seguito di provvedimenti emessi nei giudizi di lavoro Esente

Tabella contributo unificato: procedimenti speciali

Tipologia di causa Contributo unificato
Procedimenti speciali, d’ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in genere 50% del contributo previsto per i procedimenti ordinari
Volontaria giurisdizione 98 euro

Tabella
contributo unificato: procedure esecutive

Tipologia di causa Contributo unificato
Esecuzioni immobiliari 278 euro
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro 43 euro
Esecuzioni mobiliari di valore superiore a 2.500
euro
139 euro
Altri procedimenti esecutivi 139 euro
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi 168 euro
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio 139 euro
492-bis cpc – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 43 euro

Tabella contributo unificato: ricorsi dinnanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Tipologia di causa Contributo unificato
Controversie di valore fino a 2.583,28 euro 30 euro
Controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro 60 euro
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a 25.000 euro o di valore indeterminabile 120 euro
Controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro 250 euro
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a 200.000 euro 500 euro
Controversie di valore superiore a 200.000 euro 1.500 euro

Tabella contributo unificato: ricorsi amministrativi

Tipologia di causa Contributo unificato
Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato 650 euro
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi; ricorsi contro il silenzio; Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato 300 euro
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto alla metà
Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, D.lgs 104/2010 1.800 euro
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica 650 euro
Altri ricorsi 650 euro
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010
Valore non superiore a 2000.000 euro
2.000 euro
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010
Valore tra  200.000 e 1.000.000 di euro
4.000 euro
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010
Valore superiore a 1.000.000 di euro
6.000 euro

Chi non paga il contributo unificato

La legge prevede delle casistiche nelle quali il contributo unificato non deve essere pagato: la prima riguarda i casi in cui si può avere accesso al gratuito patrocinio, laddove dunque le spese giudiziarie vengono anticipate dall’erario.

Si tratta di solito dei processi:

  1. per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;
  2. individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego.

In questi casi, si potrà ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato sottoscrivendo un’autocertificazione, nella quale ci si prende la responsabilità civile e penale dichiarando che il proprio reddito complessivo (che include anche quello del partner) sia inferiore a 34.481,46 euro.

Le cause per le quali non è previsto il pagamento del contributo unificato sono tante, ma tra le più frequenti si annoverano quelle riguardanti:

  • le elezioni;
  • il lavoro;
  • l’interdizione e l’inabilitazione;
  • la prole minore di età;
  • i ricorsi per violazione della durata del processo;
  • gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • la tutela e la curatela;
  • la potestà genitoriale;
  • gli esposti ex art. 337 c.c.;
  • le esecuzioni immobiliari;
  • le cause agrarie;
  • gli atti notori;
  • la correzione di un errore materiale;
  • le asseverazioni e le dichiarazioni sostitutive;
  • l’affrancamento fondi enfiteutici;
  • la dichiarazione di assenza o di morte presunta;
  • le procedure di registrazione e variazione di quotidiani e periodici;
  • la rettifica di stato civile;
  • i ricorsi avverso decreto di espulsione dello straniero;
  • le autorizzazioni a donazioni di organi fra persone viventi;
  • le indennità di espropriazione;
  • l’accettazione o la rinuncia all’eredità;
  • l’esecutore testamentario.

Contributo unificato – Domande frequenti

Cosa si intende per contributo unificato?

Il contributo unificato è la tassazione richiesta dallo Stato per lo svolgimento di determinati atti giudiziari in materia civile e amministrativa.

Chi non deve pagare il contributo unificato?

Chi ha un reddito inferiore a 34.481,46 euro l’anno non è tenuto al pagamento del contributo unificato, ma deve rilasciare un’autocertificazione per richiedere l’esenzione e avere così accesso al gratuito patrocinio.

Chi è obbligato al pagamento del contributo unificato?

Il contributo unificato dovrà essere pagato dai ricorrenti di primo grado, ma anche da coloro i quali impugnano una sentenza per procedere al giudizio in appello o in Cassazione.

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