- Nel caso in cui volessi far valere un tuo diritto e rivolgerti alla giustizia, sarai tenuto al pagamento di un tributo che prende il nome di contributo unificato.
- La giustizia, però, non può essere elitaria ma deve garantire a qualsiasi cittadino, a prescindere dalla sua situazione economica, il diritto di potersi difendere.
- Ecco perché esiste un limite di reddito sotto il quale non è necessario pagare il contributo unificato.
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo consiste nella tassazione delle spese degli atti giudiziari, come per esempio un decreto ingiuntivo. Questa forma di tassazione ha, in pratica, permesso di semplificare la procedura di tassazione, eliminando per esempio le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria.
In questa guida troverai tutte le informazioni relative al suo pagamento, all’ammontare di questa spesa giudiziaria in relazione alla tipologia di causa nella quale si è coinvolti, con un elenco completo di tabelle e dei casi nei quali si è esenti dal pagamento del contributo.
Contributo
unificato: cos’è
Il contributo unificato è un tributo che è stato introdotto con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giudiziarie – dpr n. 114/2002.
Deve essere pagato da qualsiasi soggetto che abbia intenzione di intraprendere una causa civile, amministrativa e, in presenza di determinate condizioni, anche per le cause previdenziali e di lavoro, qualora non potesse accedere alle condizioni che assicurino il gratuito patrocinio.
Il contributo unificato ha sostituito:
- le imposte di bollo sugli atti;
- la tassa di iscrizione a ruolo;
- i diritti di cancelleria;
- i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario;
La natura giuridica del contributo unificato è stata sancita dalla sentenza n.72/2005 della Corte Costituzionale, che ne ha motivato l’esistenza in virtù:
- dell’obiettivo di semplificare e sostituire tributi diversi relativi allo stesso procedimento giurisdizionale;
- dell’attuazione di un prelievo coattivo che ha la funzione di finanziarie le spese giudiziarie.
Il contributo unificato ha mantenuto i casi che prevedevano esenzione previsti dai tributi che ha sostituito e viene calcolato in modo forfettario rispetto al valore del singolo processo.
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Quando si paga il contributo unificato
Il contributo unificato spetta a colui che per primo decide di agire in tribunale contro qualcun altro, con l’intenzione di tutelare un suo diritto contro una possibile violazione.
Il contributo unificato deve essere pagato sulla base dell’esistenza di tre principi fondamentali:
- quello della domanda o dell’iniziativa di parte, in base a quanto riportato nel Codice di procedura civile;
- quello dell’onere delle spese degli atti processuali compiuti e richiesti;
- quello dell’anticipazione: anche nel caso in cui si avesse ragione rispetto alla controparte, le spese processuali devono essere anticipate e saranno eventualmente rimborsate proprio dalla controparte in caso di vittoria.
Come si paga il contributo unificato
Il contributo unificato può essere pagato presso:
- gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- le banche, utilizzando il modello F23
- le tabaccherie e gli agenti della riscossione.
Fino al 31 dicembre 2022 era invece disponibile anche il pagamento telematico.
Contributo unificato: importi
Qual è l’ammontare del contributo unificato? Il tributo varia in relazione al valore della causa, dalla quale dipende la cifra da dover sostenere. Nello specifico:
- per quanto riguarda gli scaglioni di importo, vanno da un minimo di 43 euro da pagare per i processi che valgono meno o abbiamo valore pari a 1.100 euro, a un massimo di 1.696 euro per i processi di valore superiore a 520.00 euro;
- le cause di valore indeterminabile prevedono un contributo di 237 euro se chi se ne occupa è il Giudice di Pace, e di 518 euro per tutte le cause civili e amministrative.
Sono previsti come tributo fisso:
- 43 euro per le separazioni consensuali, la domanda congiunta di scioglimento di matrimonio, le cause di previdenza e assistenza obbligatorie, i processi esecutivi mobiliari;
- 98 euro per le cause di volontaria giurisdizione, i processi speciali di separazione dei coniugi e in camera di consiglio, i contenziosi di scioglimento di matrimonio;
- 168 euro per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi;
- 278 euro per i processi esecutivi immobiliari;
- 851 euro in caso di procedure fallimentari.
Contributo unificato e gradi di giudizio
Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi in secondo grado, raddoppiato nei giudizi dinnanzi alla Corte di Cassazione e dimezzato in caso di:
- ingiunzione e successiva opposizione:
- convalida di sfratto;
- procedimenti cautelari e di sequestro;
- denuncia di nuova opera e danno temuto;
- istruzione preventiva;
- procedimenti di urgenza;
- procedimenti di cognizione sommaria;
- possessori;
- procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- procedimenti individuali di lavoro, relativi a rapporti di pubblico impiego;
- procedimenti promossi dal Concessionario.
Tabelle contributo unificato
Di seguito riportiamo le tabelle relative alla quota del contributo unificato che spetta in caso di processo civile di primo grado, di secondo grado e di fronte alla Cassazione.
Contributo unificato opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado
Valore della causa | Contributo unificato |
Fino a 1.100 euro | 43 euro |
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro | 98 euro |
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro | 237 euro |
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro | 518 euro |
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro | 759 euro |
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro | 1.214 euro |
Superiore a 520.000 | 1.686 euro |
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace | 237 euro |
Valore indeterminabile Tribunale | 518 euro |
Contributo unificato secondo grado
Valore della causa | Contributo unificato |
Fino a 1.100 euro | 64,50 euro |
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro | 147 euro |
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro | 355,50 euro |
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro | 777 euro |
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro | 1.138,50 euro |
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro | 1.821 euro |
Superiore a 520.000 | 2.529 euro |
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace | 355,50 euro |
Valore indeterminabile Tribunale | 777 euro |
Contributo unificato Cassazione
Valore della causa | Contributo unificato |
Fino a 1.100 euro | 86 euro |
Superiore a 1.100 e fino a 5.2000 euro | 196 euro |
Superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro | 474 euro |
Superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro | 1.036 euro |
Superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro | 1.518 euro |
Superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro | 2.428 euro |
Superiore a 520.000 | 3.372 euro |
Valore indeterminabile – Competenza del Giudice di Pace | 474 euro |
Valore indeterminabile Tribunale | 1.036 euro |
Tabella contributo unificato: fallimento
Valore della causa | Contributo unificato |
Istanza di fallimento | 98 euro |
Insinuazione al passivo | Esente |
Intera procedura fallimentare | 851 euro |
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 50% del contributo |
Tabella contributo unificato: separazione e divorzio
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Separazione consensuale | 43 euro |
Separazione giudiziale | 98 euro |
Divorzio congiunto | 43 euro |
Processi contenziosi in materia di divorzio | 98 euro |
Negoziazione assistita | Esente |
Tabella contributo unificato: cause di lavoro
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie | 43 euro (83 in secondo grado) |
Controversie individuali di lavoro o relative a rapporti di pubblico impiego |
50% del contributo previsto per le controversie ordinarie |
Esecuzione mobiliare o immobiliare a seguito di provvedimenti emessi nei giudizi di lavoro | Esente |
Tabella contributo unificato: procedimenti speciali
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Procedimenti speciali, d’ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in genere | 50% del contributo previsto per i procedimenti ordinari |
Volontaria giurisdizione | 98 euro |
Tabella
contributo unificato: procedure esecutive
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Esecuzioni immobiliari | 278 euro |
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro | 43 euro |
Esecuzioni mobiliari di valore superiore a 2.500 euro |
139 euro |
Altri procedimenti esecutivi | 139 euro |
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi | 168 euro |
Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio | 139 euro |
492-bis cpc – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare | 43 euro |
Tabella contributo unificato: ricorsi dinnanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Controversie di valore fino a 2.583,28 euro | 30 euro |
Controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro | 60 euro |
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a 25.000 euro o di valore indeterminabile | 120 euro |
Controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro | 250 euro |
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a 200.000 euro | 500 euro |
Controversie di valore superiore a 200.000 euro | 1.500 euro |
Tabella contributo unificato: ricorsi amministrativi
Tipologia di causa | Contributo unificato |
Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato | 650 euro |
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi; ricorsi contro il silenzio; Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato | 300 euro |
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego | Contributo ridotto alla metà |
Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, D.lgs 104/2010 | 1.800 euro |
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica | 650 euro |
Altri ricorsi | 650 euro |
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010 Valore non superiore a 2000.000 euro |
2.000 euro |
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010 Valore tra 200.000 e 1.000.000 di euro |
4.000 euro |
Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010 Valore superiore a 1.000.000 di euro |
6.000 euro |
Chi non paga il contributo unificato
La legge prevede delle casistiche nelle quali il contributo unificato non deve essere pagato: la prima riguarda i casi in cui si può avere accesso al gratuito patrocinio, laddove dunque le spese giudiziarie vengono anticipate dall’erario.
Si tratta di solito dei processi:
- per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;
- individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego.
In questi casi, si potrà ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato sottoscrivendo un’autocertificazione, nella quale ci si prende la responsabilità civile e penale dichiarando che il proprio reddito complessivo (che include anche quello del partner) sia inferiore a 34.481,46 euro.
Le cause per le quali non è previsto il pagamento del contributo unificato sono tante, ma tra le più frequenti si annoverano quelle riguardanti:
- le elezioni;
- il lavoro;
- l’interdizione e l’inabilitazione;
- la prole minore di età;
- i ricorsi per violazione della durata del processo;
- gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- la tutela e la curatela;
- la potestà genitoriale;
- gli esposti ex art. 337 c.c.;
- le esecuzioni immobiliari;
- le cause agrarie;
- gli atti notori;
- la correzione di un errore materiale;
- le asseverazioni e le dichiarazioni sostitutive;
- l’affrancamento fondi enfiteutici;
- la dichiarazione di assenza o di morte presunta;
- le procedure di registrazione e variazione di quotidiani e periodici;
- la rettifica di stato civile;
- i ricorsi avverso decreto di espulsione dello straniero;
- le autorizzazioni a donazioni di organi fra persone viventi;
- le indennità di espropriazione;
- l’accettazione o la rinuncia all’eredità;
- l’esecutore testamentario.
Contributo unificato – Domande frequenti
Il contributo unificato è la tassazione richiesta dallo Stato per lo svolgimento di determinati atti giudiziari in materia civile e amministrativa.
Chi ha un reddito inferiore a 34.481,46 euro l’anno non è tenuto al pagamento del contributo unificato, ma deve rilasciare un’autocertificazione per richiedere l’esenzione e avere così accesso al gratuito patrocinio.
Il contributo unificato dovrà essere pagato dai ricorrenti di primo grado, ma anche da coloro i quali impugnano una sentenza per procedere al giudizio in appello o in Cassazione.
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