Con il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696, l’Inps illustra il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”.
Si ricorda che seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
All’originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell’articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019. Tra tali articoli figura l’articolo 363, nel quale si stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Con la determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019 l’Istituto ha provveduto a definire i contenuti della “Certificazione dei debiti contributivi” e i tempi per il rilascio della stessa. La Certificazione è necessaria per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Nel messaggio, in ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata illustrata e, a regime, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, evidenziata la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.
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