Il Fisco spesso richiede integrazioni documentali sui controlli ex articolo 36 bis/600, ad esempio inerenti la mancata indicazione dei crediti d’imposta nel quadro RU. La richiesta è illegittima, vediamo perché…
Esaminiamo una applicazione pratica dell’ambito di applicazione dei controlli ex articolo 36 bis del DPR n. 600/1973.
Il contributo odierno deriva da una comunicazione del Consiglio Nazionale Commercialisti, a seguito di una illegittima prassi dell’Agenzia, che riassumiamo di seguito.
Controlli automatizzati ex articolo 36 bis per mancata indicazione dei crediti d’imposta
Il caso è quello in cui l’Agenzia riscontri una mancata indicazione dei crediti di imposta nel quadro RU, e che essa venga sanata mediante presentazione della dichiarazione integrativa.
In tale operazione, l’Agenzia, in sede di controllo ex art. 36 bis del quadro RU, richiede integrazioni documentali attraverso il canale CIVIS.
Sfugge (??) all’Agenzia che in sede di articolo 36 bis, i controlli debbano limitarsi alla correttezza delle dichiarazioni (o all’eventuale presenza di errori) senza alcuna necessità di richiesta documentale, neppure in fase di presentazione di eventuali dichiarazioni integrative.
Attenzione: la richiesta di documentazione tramite Civis è illegittima!
A seguito di formale segnalazione nelle sedi competenti, sono state fornite condivisibili indicazioni di carattere generale: in caso di riesame degli esiti del controllo automatizzato in sede di assistenza al contribuente, gli uffici devono comunque valutare esclusivamente le suddette informazioni, anche derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto.
Nel caso in esame (ma il discorso vale per tutte le fattispecie di controlli automatizzati da 36 bis) in cui la comunicazione di irregolarità derivi dalla mancata o errata compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi, gli uffici dell’Agenzia dovranno riesaminare la posizione del contribuente avendo esclusivo riguardo alla dichiarazione presentata per integrare o correggere la dichiarazione originaria, senza richiedere la documentazione giustificativa della spettanza del credito dichiarato, salvo che non si tratti del riconoscimento di crediti maturati in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse (circolare n. 21 2013).
Nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni integrative inviate dai contribuenti non sia immediatamente consultabile dagli uffici, questi ultimi dovranno attendere la disponibilità dei dati prima di riscontrare l’istanza di riesame.
NdR: vedi anche Modello Redditi: guida alla compilazione del quadro RU per i crediti d’imposta
A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 22 Novembre 2023
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