Inammissibile la domanda finalizzata all’esdebitazione, se la relazione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, trascura un asset, anche se di valore pari a zero. La Cassazione (sentenza 13617) accoglie il ricorso, di una finanziaria, contro il decreto del Tribunale che dichiarava aperta la liquidazione del patrimonio dei debitori. Il Tribunale poi aveva respinto il reclamo, basato sulla non completezza della relazione dei professionisti. I giudici consapevoli dei contrasti nella giurisprudenza di merito, avevano scelto la tesi secondo la quale la valutazione della meritevolezza del debitore non va fatta al momento dell’apertura della liquidazione, ma rimandata all’eventuale esdebitazione, vero baricentro della procedura liquidatoria. Quanto alle censure sulla relazione non “particolareggiata”, il Tribunale aveva considerato le omissioni non tali da compromettere la rappresentazione dell’attivo patrimoniale. La mancata indicazione della partecipazione dei debitori ad una Sas come soci accomandanti, non era significativa, vista la concreta inconsistenza patrimoniale di quella società. Lo stesso non incideva il silenzio su un patrimonio mobiliare, perché dato in comodato gratuito a terzi.
La Suprema corte, annulla con rinvio il decreto, e sottolinea l’obbligo di una relazione dettagliata, nella quale vanno inseriti anche i beni privi di valore, specificando la circostanza. Nello specifico poi, il comodato gratuito era stata siglato, con scrittura privata, dieci giorni dopo l’ipoteca. “Sviste” che pesavano sulle condizioni di ammissibilità di una domanda incompleta. La Cassazione ricorda che la verifica della situazione patrimoniale non spetta ai creditori né al Tribunale ma alla diligenza del debitore e all’organismo di composizione della crisi.
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