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Domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi; procedura di regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi; repressione degli illeciti edilizi; demolizione dell’opera abusiva; provvedimento di diniego della sanatoria.

In pendenza dell’ordine di demolizione, l’accertamento degli abusi edilizi osta al rilascio della sanatoria? È rilevante la previsione del richiedente la sanatoria edilizia di demolire una parte delle opere abusive oggetto della domanda? Sono sanabili gli abusi edilizi realizzati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Procedimento di sanatoria edilizia

L’Amministrazione Pubblica, in pendenza di una domanda di condono, non può adottare provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi, quali quelli di carattere demolitorio, prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di sanatoria edilizia.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/08/2021, n.5397

L’adozione dei provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi

In presenza di un abuso edilizio, l’Amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti per il caso di interventi realizzati senza idoneo titolo, senza che possa esigersi la previa verifica della conformità urbanistica e paesaggistica delle opere. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di demolizione per l’abuso edilizio, l’Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo, in virtù dell’astratta sanabilità dell’opera, di accertare d’ufficio la conformità urbanistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001; ciò in quanto la prova della c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell’istanza per la sua sanatoria, è un onere a carico della parte.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/08/2021, n.5388

Titolo abilitativo in sanatoria

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di l.c. dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui prevede il silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria edilizia, dopo 60 giorni dalla sua presentazione, in relazione agli artt. 3, 24, 113, in via mediata, e 97 Cost., per il contrasto tra tale meccanismo di “semplificazione” e i principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza ed effettivo esercizio della tutela giurisdizionale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 22/07/2021, n.8854

La repressione degli abusi edilizi

La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata per l’Amministrazione preposta alla vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia. Dunque, una richiesta di archiviazione della domanda di sanatoria nelle more presentata non può precludere al Comune l’attivazione dei poteri repressivi dell’illecito (attivazione, invero, doverosa). D’altro canto, proprio, perché atto vincolato, l’ordinanza di demolizione è motivata facendo semplice riferimento alla descrizione dell’intervento realizzato e all’assenza o alla difformità del titolo edilizio.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 09/07/2021, n.648

Ordine di demolizione

Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della P.A., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera pendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò, anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/07/2021, n.1650

Sanatoria e vincolo anteriore

La l. n. 326/2003, pur collocandosi sull’impianto generale della l. n. 47/1985, norma con l’art. 27 in maniera più restrittiva le fattispecie di abusi realizzati in area vincolata, poiché con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici) preclude la sanatoria sulla base dell’anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell’autorità ad esso preposta, con ciò collocando l’abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 03/06/2021, n.3705

Domanda di accertamento di conformità

Il potere comunale correlato ad una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata, essendo rigorosamente ancorato all’accertamento dell’eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia a quello della presentazione della domanda. Non assume quindi decisiva rilevanza, ai fini del suo legittimo esercizio, la mancata corrispondenza tra i motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria segnalati dagli Uffici comunali nel

preavviso di diniego e le ragioni del definitivo rigetto contenute nel provvedimento finale, essendo necessario verificare — a prescindere dalla richiamata violazione di carattere esclusivamente formale, irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 — se oggettivamente sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di accertamento di conformità .

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 31/05/2021, n.1351

Presentazione di una pratica edilizia incompleta

La presentazione di una pratica edilizia incompleta e carente di elementi essenziali per la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi esclude che possa configurarsi in capo al soggetto richiedente il condono un legittimo affidamento circa l’intervenuta legittimazione dell’intervento e che l’Amministrazione debba operare un contemperamento tra interessi pubblici e privati contrapposti prima di procedere all’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo in sanatoria.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 19/05/2021, n.738

Sanabilità dell’intervento edilizio

La sanabilità dell’intervento edilizio ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà non scattare la potestà sanzionatorio – repressiva degli abusi edilizi, prevista dagli artt. 27 e ss., d.P.R. n. 380/2001. Oggetto della valutazione propedeutica al rilascio della sanatoria è la regolarità edilizia degli interventi realizzati, con riferimento sia al momento del loro originario compimento, sia a quello della presentazione della domanda.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 11/05/2021, n.3127

Sostituzione sanzione demolitoria con sanzione pecuniaria

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione .

Consiglio di Stato sez. VI, 10/05/2021, n.3666

Sanatoria ordinaria di abusi edilizi: conseguenza del silenzio rifiuto

Il regime di silenzio rifiuto previsto in materia di sanatoria ordinaria di abusi edilizi non preclude un provvedimento tardivo di diniego espresso, che può essere impugnato anche con atto di motivi aggiunti.

Consiglio di Stato sez. II, 06/05/2021, n.3545

Legittimità dell’ordine demolitorio

La legittimità dell’ordine di demolizione, basato sulla ravvisata presenza di abusi edilizi che non hanno formato oggetto di una prima domanda di sanatoria, non può essere inficiata dalla mancata valutazione di elementi che non sono mai stati portati a conoscenza dell’Amministrazione al fine di valutarne la superabilità.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 23/04/2021, n.377

Sanatoria dell’intera lottizzazione tramite condono di singole unità immobiliari: è possibile?

Non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Né l’eventuale mancato esercizio dell’azione penale è in grado di escludere l’accertamento della sussistenza della lottizzazione abusiva .

Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2021, n.2947

Presentazione dell’istanza di sanatoria

In tema di abusi edilizi, la presentazione dell’istanza di sanatoria è suscettibile di comportare soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressivo -ripristinatoria adottata la quale è destinata a rivivere in ipotesi di rigetto dell’istanza.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 11/03/2021, n.615

L’improcedibilità dell’impugnazione proposta contro l’ordinanza di demolizione

La presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria .

Consiglio di Stato sez. VI, 16/02/2021, n.1432

L’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione

L’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione, oltre a dover essere ovviamente dimostrata, non assume rilievo quando dipende da una causa imputabile allo stesso condannato. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limita a menzionare come rilevante, ai fini della richiesta sospensione o revoca dell’ordine di demolizione, la pendenza di un ricorso al giudice amministrativo relativamente al provvedimento di diniego della sanatoria per condono edilizio emessa dall’Amministrazione comunale, senza tuttavia fornire alcun elemento di individuazione del ricorso e dello stato dello stesso, sicché la deduzione risulta priva di oggettivo riscontro .

Cassazione penale sez. III, 09/02/2021, n.7789

Ordine di demolizione senza la previa definizione dell’istanza di sanatoria: illegittimità

Sono illegittimi l’ordinanza di demolizione e gli atti successivi adottati senza la previa definizione delle istanze di sanatoria, essendo l’autorità comunale venuta meno all’obbligo su di essa incombente di determinarsi sulle istanze medesime prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive, in tal modo pregiudicando l’effetto utile conseguibile dall’eventuale accoglimento delle sanatorie richieste per la conseguente impossibilità, in caso di esecuzione del provvedimento repressivo, di restituire alla legalità un’opera non più esistente.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/02/2021, n.694

La domanda di accertamento di conformità

La presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia .

Consiglio di Stato sez. VI, 22/01/2021, n.666

In pendenza di sanatoria, il Comune deve esercitare il potere sanzionatorio?

In pendenza della sanatoria chiesta ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, il Comune non deve esercitare il potere sanzionatorio, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria, che deve concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, non essendo applicabile il meccanismo del silenzio -diniego di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 18/01/2021, n.624

Domande di sanatoria

Le categorie urbanistiche e quelle paesistiche devono rimanere distinte quando sia necessario esaminare domande di sanatoria sotto l’uno o l’altro profilo, ma ai fini dell’adozione di una misura ripristinatoria si sovrappongono e si integrano, in quanto l’eliminazione dell’abuso risponde sia a una finalità urbanistica sia a una finalità paesistica.

Legittimamente, quindi, l’ordine di demolizione richiama il vincolo paesistico e definisce le opere da demolire facendo riferimento sia ai parametri urbanistici sia ai parametri paesistici. Non costituisce presupposto necessario dell’ordine di demolizione la valutazione d’ufficio delle conseguenze che la rimozione delle opere abusive potrebbe avere sulle parti conformi degli edifici. Per quanto riguarda gli obblighi istruttori dell’Amministrazione, la diligenza esigibile si ferma alla valutazione dei problemi evidenziati dai privati. Incombe su questi ultimi l’onere di predisporre tempestivamente un progetto di demolizione corrispondente a quanto indicato nell’ordine di demolizione, con facoltà di evidenziare i rischi temuti per la statica degli edifici, e di chiedere in relazione a tali rischi la fiscalizzazione degli abusi ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 14/12/2020, n.882

Violazione dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali

Ai fini della regolarizzazione dell’abuso edilizio rileva l’attuale oggetto dell’istanza di sanatoria edilizia, ed è priva di effetti giuridici la previsione del richiedente di demolire una parte dell’opera abusiva oggetto della domanda di sanatoria, previsione che non può quindi incidere sull’assentibilità della regolarizzazione degli abusi edilizi.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 16/04/2019, n.555

Accoglimento domanda di concessione in sanatoria

La presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune competente la sua disamina e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell’abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell’eventualità di un successivo rigetto dell’istanza di sanatoria.

Se infatti è accolta la domanda di concessione in sanatoria, conseguentemente gli

atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi; se viceversa il Comune disattende l’istanza, respingendola, è tenuto, in base all’art. 40, comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo richiamato dall’art. 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, che rinvia alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47), a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata, anche in caso di diniego di sanatoria, di ogni efficacia lesiva da parte della primitiva ordinanza impugnata.

Pertanto, la richiesta di concessione in sanatoria determina la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata (a seconda dei casi, l’ordine di demolizione dell’abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e/o i successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale), con la traslazione dell’interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima (ad esempio, per la mancata corresponsione dell’oblazione definitivamente accertata come dovuta), e disponga nuovamente la demolizione dell’opera abusiva.

Consiglio di Stato sez. VI, 15/04/2019, n.2438

Normativa sul condono edilizio

La normativa sul condono edilizio, per la sua natura straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione e dal relativo ambito di applicazione sono escluse le opere che oggettivamente non abbiano i requisiti di condonabilità di cui all’art. 32, d.l. n. 269/2003, laddove viene inequivocabilmente individuata la tipologia di opere assolutamente insanabili.

Trattandosi di una legalizzazione in via eccezionale di una condotta che l’ordinamento giuridico considerava illegittimo al momento della commissione e consistendo il condono edilizio in una procedura di regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi, la quale porta come risultato un effetto di sanatoria sia ai fini amministrativi sia ai fini penali, la relativa portata è del tutto eccezionale, limitata alle ipotesi ivi tassativamente previste, ovvero agli abusi edilizi individuati come condonabili di volta in volta dalla legge istitutiva, che può allargare oppure restringere le ipotesi nell’esercizio della discrezionalità legislativa.

Ne discende che, costituendo la possibilità, prevista in via generale ed astratta, di procedere alla sanatoria di abusi edilizi una palese deroga a fondamentali principi di legalità, responsabilità e certezza giuridica tipici dell’ordinamento, le relative previsioni rivestono carattere straordinario ed eccezionale e quindi tassativo e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

In applicazione delle illustrate coordinate interpretative, è dunque sufficiente, al fine di escludere la condonabilità delle opere abusive, la loro riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che vi sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 08/04/2019, n.4572

Repressione degli abusi edilizi: inerzia della PA

La mera inerzia da parte della PA nella repressione degli illeciti edilizi non comporta la perdita del potere/dovere dell’autorità amministrativa di contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, né è idonea a consolidare alcun affidamento ovvero a generare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in ordine alla legittimazione di una situazione che costituisce illecito permanente, con una sorta di inammissibile sanatoria praeter legem.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/04/2019, n.1781

La sanzione della nullità

La sanzione della nullità, prevista dalla Legge n. 47 del 1985 art. 40 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.

Cassazione civile sez. II, 07/03/2019, n.6685

Reati urbanistici e sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato

In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, non ammette termini o condizioni atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell’intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.

È illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica in tema di reati urbanistici.

Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.13084

Zona sottoposta a vincolo paesaggistico

Gli abusi edilizi realizzati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, non sono suscettibili di sanatoria, neppure mediante il rilascio di un permesso di costruire postumo, dovendo pertanto essere respinta l’impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 17/01/2019, n.652

Acquisizione gratuita dell’immobile abusivo

Il condono degli abusi edilizi ai sensi dell’art. 43, l. n. 47 del 1985, non è precluso dal provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, né sono preclusivi l’avvenuta trascrizione del provvedimento sanzionatorio e la semplice presa di possesso del bene senza modificazione della sua consistenza e destinazione da parte del Comune, determinandosi invece una situazione incompatibile con la sanatoria solo quando all’immissione in possesso siano seguite la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici.

Consiglio di Stato sez. III, 15/01/2019, n.386

Ordine di demolizione

In tema di abusi edilizi, l’accertamento dell’illecito penale, anche se distinto da quello amministrativo, in pendenza dell’ordine di demolizione scaturente dal giudicato penale, è da solo ostativo al rilascio della sanatoria, essendo in tal caso legittimo l’annullamento in autotutela da parte del Comune della concessa sanatoria.

Consiglio di Stato sez. VI, 20/06/2019, n.4205

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria

La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, non impone nei confronti dell’amministrazione procedente, come quando l’impedimento al condono sia insuperabile perché tassativamente previsto dalla legge, un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda.

Consiglio di Stato sez. VI, 18/06/2019, n.4103

Principio della doppia conformità: cos’è?

Il principio della doppia conformità di cui all’art. 36, t.u. n. 380 del 2001non può essere interpretato in modo riduttivo, nel senso che per la sanatoria sia sufficiente che la conformità sussista al momento in cui si provvede sulla relativa domanda; accontentarsi infatti della semplice conformità alla normativa urbanistica ed edilizia sopravvenuta si tradurrebbe in un sostanziale incentivo a commettere abusi edilizi, nella speranza di una successiva modifica in senso favorevole degli strumenti di pianificazione, con il risultato di far condizionare dal fatto compiuto il potere di governo del territorio che spetta all’amministrazione, con evidente pregiudizio al buon andamento di essa.

Consiglio di Stato sez. II, 13/06/2019, n.3958

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