Si esamina il caso di concessione di prestiti ai dipendenti senza la riscossione di interessi laddove invece la società aveva sottoposto alla corresponsione degli interessi i finanziamenti concessi a diverse società. La Cassazione si esprime contestando la riconducibilità della dazione di prestiti senza interessi ai dipendenti nell’ambito del fatto notorio.
L’esame di alcune sentenze sarà chiarificatore in tal senso. Vediamo anche cosa si intende per “fatto notorio”.
Prestiti senza interessi ai dipendenti: il parere della Cassazione
Con ricorso per Cassazione, l’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello principale avverso la decisone di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente
“contro il recupero ad imposizione di sopravvenienze attive ed interessi attivi non contabilizzati per l’anno 2003”.
La Corte di legittimità, ritenendo fondati entrambi i motivi di impugnazione, ha accolto il ricorso dell’Ufficio, rinviando la causa alla Corte regionale in diversa composizione. In particolare, con il secondo motivo, l’Amministrazione finanziaria aveva censurato l’operato dei giudici regionali
“per aver ritenuto “prassi consolidata” la concessione di prestiti ai dipendenti senza la riscossione di interessi mentre l’Ufficio aveva rilevato che la società aveva sottoposto alla corresponsione degli interessi nella misura del 3,81% i finanziamenti concessi a diverse società”.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso incidentale del contribuente, ha ritenuto
“non adeguatamente motivata da parte della CTR la riconducibilità nell’ambito del “fatto notorio” che non richiede prove la dazione di prestiti senza interessi ai dipendenti” (Cassazione n. 17692 del 02/07/2019).
Onere della prova
Infatti – secondo i giudici – l’onere di dimostrare la mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo si sarebbe dovuto radicare in capo al ricorrente per un duplice ordine di motivi:
- innanzitutto, perché il contratto di mutuo ha normalmente carattere oneroso, giusto il disposto ex art. 1815 c.c.,
- inoltre, perché l’art. 43 del DPR n. 597/1973 “prevede che i capitali dai a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell’art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg (Cass. n. 20035 del 07/10/2015)”.
Di conseguenza, avevano errato i giudici regionali nell’esentare il contribuente dall’onere della prova, sussumendo la prassi opposta nel concetto di “fatto notorio” per poi utilizzarla a fondamento della propria decisione.
Prestiti ai dipendenti – Brevi riflessioni
Nell’ambito del processo tributario i giudici devono porre a fondamento delle loro decisioni le prove fornite dalle parti, nei limiti dei f
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