Agenzia Entrate Riscossione o società private di riscossione dei crediti degli enti locali: la ripartizione dei compiti per le cartelle esattoriali.
Non tutti sanno cos’è una cartella di pagamento e chi la emette. La cartella di pagamento, anche nota come «cartella esattoriale», è ciò che tecnicamente viene definito un «titolo esecutivo», ossia un documento ufficiale che, certificando un credito della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino, consente a questa di agire direttamente con un pignoramento, senza dover prima avviare una causa. In questo senso, la cartella esattoriale ha la stessa natura di un assegno o una cambiale non pagata.
Qui di seguito, dopo aver spiegato
chi emette la cartella di pagamento, cercheremo di comprendere come funziona e cosa succede se non si paga. Ma procediamo con ordine.
Cos’è la cartella esattoriale?
Tutte le volte in cui la Pubblica Amministrazione vanta un credito nei confronti del cittadino (credito dovuto a imposte non versate o a sanzioni) gli invia un avviso di accertamento con cui gli intima il pagamento delle somme dovute e non ancora versate entro un termine prestabilito. Il debitore può fare opposizione contro l’avviso di accertamento rivolgendosi al giudice (la commissione tributaria nel caso di imposte; il giudice di pace in caso di sanzioni; il tribunale ordinario in caso di contributi Inps o Inail).
Se l’avviso viene ignorato, l’ente titolare del credito forma un documento interno che si chiama ruolo. Nel ruolo certifica ufficialmente il proprio credito e “lo dichiara esecutivo”, ossia lo dota dello stesso potere di una sentenza definitiva: quel potere che legittima l’avvio dell’
esecuzione forzata senza bisogno di ricorrere al tribunale. Una volta divenuto esecutivo il ruolo, il debitore rischia quindi il pignoramento dei beni. Ma non subito.
Il ruolo viene infatti prima trasmesso all’ente competente a riscuotere materialmente tali somme. Detto ente è il cosiddetto Agente per la riscossione esattoriale che, per i tributi e le sanzioni dovute allo Stato è Agenzia Entrate Riscossione mentre, per le somme dovute agli enti locali (Comune, Provincia, Regione) è rappresentato dalle società private di riscossione con cui gli enti stessi hanno firmato una convenzione.
L’Agente per la riscossione poi notifica al debitore un atto con cui lo invita, per l’ultima volta, a pagare. Quest’atto è la cartella di pagamento o cartella esattoriale.
In buona sostanza, tutto si gioca all’interno della Pubblica Amministrazione: c’è un ente titolare del credito e un altro deputato al recupero coattivo delle somme.
Chi emette la cartella di pagamento?
Ad emettere la cartella di pagamento è unicamente l’Agente della riscossione che, come visto, è:
- Agenzia Entrate riscossione per tutte le somme dovute allo Stato (ad esempio, per il recupero delle imposte come Iva, Irpef, Irap, Ires, canone Rai, contributi previdenziali Inps, contributi assistenziali Inail; per i recupero delle multe per violazioni del Codice della strada emesse dalla polizia stradale; per le sanzioni emesse dalla Prefettura come quelle per il protesto di assegni, ecc.);
- la società privata di riscossione dei crediti degli enti locali, società con cui il Comune, la Provincia o la Regione ha sottoscritto un’apposita convenzione (ad esempio, per il recupero delle imposte come bollo auto, Imu, Ici, Tasi, Tari, Tosap, ecc.).
In alcuni casi, al posto della cartella di pagamento, l’Agente per la riscossione esattoriale emette il cosiddetto avviso di presa in carico. Ciò avviene quando l’ente titolare del credito emette, in luogo dell’avviso di accertamento comune, l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo. È il caso, ad esempio, dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps. Tale atto ha la caratteristica di racchiudere in sé le qualità della cartella esattoriale e, quindi, di anticiparne la notifica. Pertanto, una volta notificato l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo, l’Esattore si limita a inviare una semplice comunicazione al cittadino con cui lo informa del prossimo
avvio dell’esecuzione forzata.
Che valore ha la cartella di pagamento?
La cartella di pagamento è immediatamente esecutiva: significa che consente all’esattore di avviare le misure di pignoramento contro il debitore se questi non paga nel termine assegnato: termine che è di 60 giorni. Entro lo stesso termine, il debitore può fare opposizione al giudice per contestare il debito.
Scaduti i 60 giorni, l’Esattore può – ma questo non avviene mai immediatamente – avviare il pignoramento dei beni del debitore, aggredendo gli immobili, i crediti verso terzi (stipendio, pensioni, conto corrente) o (più raramente) i beni mobili presenti nell’appartamento.
Contro la cartella esattoriale non si possono sollevare le eccezioni che andavano sollevate contro l’avviso di accertamento e ciò perché i termini per impugnare quest’ultimo sono ormai scaduti.
La cartella di pagamento non opposta nei sessanta giorni ha quindi lo stesso valore di una sentenza definitiva che non può più essere contestata.
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