Dopo la guida all’acconto delle imposte, dedichiamo questo intervento all’acconto dei contributi previdenziali INPS, in scadenza al 30 novembre 2023. Ricordiamo che per questi contributi non sono previsti rinvii al 2024 per nessuna tipologia di contribuenti.
Il calcolo del secondo acconto contributi INPS 2023
Entro il 30 Novembre 2023 scade il termine di versamento del secondo acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS e Gestione separata INPS e, come noto, è possibile effettuare il calcolo applicando il metodo storico ovvero il metodo previsionale.
Si segnala che per imprese individuali e i professionisti con compensi/ricavi del periodo 2022 non superiori a euro 170.000 NON è ammesso il differimento del pagamento dei contributi previdenziali (e assicurativi INAIL) al 16/1/2024 e pertanto il versamento deve essere eseguito entro la data del 30 novembre 2023.
Nota: in materia di contribuzione Inps, come indicato nella circolare INPS n. 102-2003, vige il criterio della trasparenza previdenziale ovvero l’iscrizione IVS attrae tutti gli altri redditi o perdite d’impresa posseduti da parte del Contribuente.
Per i soci di Srl l’INPS (Circolare n. 84/2021) ha chiarito che la “trasparenza previdenziale” opera nel solo caso in cui il socio presti attività lavorativa nella Srl (è esclusa per il socio “passivo” o di capitale).
Il calcolo dell’acconto previdenziale: la gestione artigiani e commercianti
L’obbligo dell’acconto Previdenziale riguarda i seguenti soggetti: artigiani, commercianti, collaboratori familiari, soci di srl, socio di srl uni-personale, soci accomandatari di sas, soci di snc, soci di srl trasparenti, affittacamere ecc.
Ai fini del calcolo occorre considerare i seguenti elementi:
- soggetti che hanno usufruito della deduzione ACE (aiuto alla crescita economica): devono assumere per il calcolo la base imponibile al lordo dell’agevolazione;
- soggetti di cui ai quadri LM: per i soggetti minimi e forfetari la base imponibile INPS deve essere assunta al lordo dei contributi previdenziali dedotti;
- agevolazione super ammortamento: ai fini del calcolo dell’acconto previdenziale occorre considerare invece l’agevolazione relativa alla normativa del super Ammortamento.
Tabella aliquote IVS 2023
Come noto in materia IVS vige il reddito minimale (per il 2023 pari ad euro 17.504) che prevede il versamento di appositi bollettini trimestrali (oltre il limite del reddito minimale si applica la seguente tabella come da circolare INPS n. 19 -2023).
REDDITO FINO A 52.190 EURO |
ARTIGIANI 24,00 % |
COMMERCIANTI 24,48% |
COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21: ARTIGIANI 23,25%; COMM. 23,73% |
REDDITO DA 52.190 EURO A 86.983 |
25,00% |
25,48% |
COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21: ARTIGIANI 24,25 %; COMM. 24,73% |
REDDITO DA 52.190 EURO A 113.520 EURO (per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31-12-1995 e iscritti a far data dal 1996) |
25,00% |
25,48% |
COLLABORATORI CON MENO DI ANNI 21: ARTIGIANI 24,25%; COMM. 24,73% l’acconto deve essere versato in due rate di pari importo (50 % cadauna). Artigiani/commercianti con più di 65 anni già pensionati: riduzione del 50% dei contributi dovuti previa apposita istanza all’Inps |
Il calcolo della contribuzione INPS per i contribuenti minimi e forfettari
Al fine del calcolo degli acconti occorre procedere nel seguente modo:
- minimi: rigo LM 6 – rigo LM 9;
- forfettari: rigo LM 34 – rigo LM 37;
- regime agevolato: i forfettari esercenti attività di impresa possono usufruire di una riduzione pari al 35 % della contribuzione fissa IVS artigiani/Commercianti e del reddito eccedente il minimale.
Nota: l’agevolazione contributiva di cui sopra, prevista dalla Legge n. 208-2015, è opzionale ed è accessibile esclusivamente previa comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di prima iscrizione con la massima tempestività ovvero entro il 28/02 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva per i soggetti già in attività (secondo la circolare INPS n. 25 del 13 febbraio 2019 non occorre ripresentare la domanda ogni anno per poter beneficiare della riduzione in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa).
Tabella gestione separata INPS aliquote 2023 e base imponibile
Riferimento circolare INPS n. 12-2023
Soggetti titolari di partita IVA Soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza non titolari di partita IVA |
26,23% 33,72% (35,03 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL) |
Soggetti iscritti ad altre forme di previdenza (pensionati ecc.) |
24,00% |
Massimale previsto 2023 |
Euro 113.520 |
Nota: occorre segnalare che in materia di gestione separata non sembra applicabile la possibilità di ridurre l’importo degli acconti dovuti in quanto la circolare INPS n.182-94 cita tale possibilità solo per gli artigiani e i commercianti.
Gestione separata INPS anno 2023: il calcolo dell’acconto
L’obbligo di versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda i professionisti senza cassa di previdenza nella misura pari all’80% dell’importo relativo al 2022.
Nota: l’acconto deve essere versato in due rate di pari importo (50 % cadauna) calcolate sulla percentuale dovuta dell’80%,
I righi del modello redditi da prendere in considerazione sono i seguenti:
- nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) al rigo RE23 o RE25 se presenti perdite al rigo 24, per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate o studi associati) al rigo RH 15 o RH17 in presenza di perdite ovvero RH18 se la società semplice genera redditi di lavoro autonomo;
- e nel quadro LM nel rigo LM6-LM9 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011, avendo barrato la casella “autonomo”, ovvero al rigo LM34-LM37 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, avendo barrato la casella “autonomo”.
Quadro RR – Modello Redditi 2023: produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo / Affittacamere
Gli esercenti l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004).
Tali soggetti sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità (si applica la tabella contributiva prevista per i Commercianti).
Esempio: Modello redditi 2023 che espone un REDDITO DA ASSOGGETTARE AD INPS pari ad EURO 50.000.
Calcolo Acconto contributo 2023 euro 50.000 X 24. 48 % = EURO 12.240 (da versare in due rate di pari importo).
NdR: potrebbe interessarti anche…Saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi INPS
A cura di Celeste Vivenzi
Venerdì 24 novembre 2023
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