La sentenza 3 luglio 2019, n. 13976 del Tribunale di Latina coglie il nostro interesse per il fatto di affrontare, in particolare (e salvo il resto, di cui non ci occuperemo), la questione dell’atto di precetto sottoscritto da difensore/avvocato non munito di procura.
Per il debitore precettato, che avvia e coltiva l’opposizione al precetto, tale atto è nullo ovvero inefficace, per il fatto di non recare la sottoscrizione del creditore, bensì quella del difensore non munito di procura.
Per il creditore precettante, all’opposto, sussiste la possibilità di una rappresentanza sostanziale relativamente al precetto, per la sua natura non processuale; comunque il difetto della procura viene sanato con la successiva costituzione del creditore nel giudizio di opposizione mediante atto recante la procura al difensore sottoscrittore del precetto.
Il giudice dell’opposizione osserva che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di un giudizio, non contiene una domanda giudiziale, è bensì un atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore ‘ad negotia’. Aggiunge che la rappresentanza è sempre “di carattere sostanziale”, anche se conferita ad avvocato, “restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto” ed essendo “valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (…), perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale”.
L’atto di precetto è, in poche parole, affetto da un vizio di nullità sanabile: la sanatoria può sopraggiungere con il conferimento ex post della procura, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore (coma avvenuto nella fattispecie). Sia in dottrina (A. M. Soldi, Manuale di esecuzione forzata, 2017, 259) che in giurisprudenza (Cass. 14 luglio 2000, n. 9365) si fa riferimento alla ratifica dell’operato del difensore che abbia firmato il precetto, al più tardi al momento della costituzione del creditore nel giudizio di opposizione.
Apparentemente tale conclusione si direbbe in contrasto con l’art. 125, comma 2. c.p.c., per il quale “la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Ma è, appunto, un contrasto apparente perché da quel comma 2 si ricava “che la procura al difensore costituisce un presupposto della costituzione” (P. Castoro, “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico”, 2010, 77). Cioè, per essere ancora più espliciti, la procura non può che essere logicamente e cronologicamente precedente alla costituzione in giudizio, anche se essa viene prodotta, palesata al procedimento soltanto con la costituzione stessa.
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