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Riproponiamo la seconda puntata della nostra rubrica denominata FACT CHECKING, vale a dire la “VERIFICA DEI FATTI” nel tentativo di  spazzare via la disinformazione militante che usa determinati argomenti a proprio uso e consumo.

Seconda puntata dedicata al MARCHIO, oramai un must quando la Reggina fallisce (purtroppo già due volte dal 2015) e bisogna a tutti i costi attaccare la nuova realtà.

CLICCA QUI – FACT CHECKING sulla REGGINA, TITOLO SPORTIVO: il regolamento federale

CLICCA QUI – Tutti i loghi della squadra della Città: quelli storici della AS sino alla R con il pallone

La Reggina, nei suoi 100 e passa anni di storia, ha avuto più marchi, mentre quello con la R ha si rappresentato si la squadra ai massimi livelli, ma é stato adottato solo dagli anni 90′: perché dunque non fare la lotta anche per il marchio del 1965 o del 1988? E’ giusto che, ad esempio, Stefano Bandecchi lo sappia, visto che forse qualcuno del suo neonato gruppo politico non è avvezzo ai regolamenti federali.

In ogni caso, va ricordato che la Reggina 1914 srl è ancora in vita e si attende un’altra udienza davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in merito ai ricorsi presentati da Agenzia delle Entrate, Inail e dal Brescia avverso l’omologa del piano di ristrutturazione del debito, il cui esito è ancora pendente. Inoltre, il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, all’articolo 165, prevede la cosiddetta Azione revocatoria ordinaria, che statuisce:

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

2. L’azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

In pratica, il marchio rischia di “tornare indietro” alla futura (se ci sarà, probabile) curatela fallimentare della Reggina 1914 srl. Da qui non ci addentriamo in temi troppo tecnici.

In ogni caso il Codice Civile, articolo 2901, prevede in merito:

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni , quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Premesso ciò, è probabile che il destino della Reggina 1914 srl è quello di arrivare alla liquidazione giudiziale, per cui, ribadiamo, nessuno si potrebbe mai sognare di andare a trattare un marchio di una società che potrebbe tra pochi mesi cessare di esistere, fermo restando che per la FIGC, la squadra che rappresenta la Città e alla quale è stato attribuito il titolo sportivo (piaccia o non piaccia) è La Fenice Amaranto ASD, magari da avere nel prossimo futuro una questione da risolvere in Tribunale. L’ipotesi, per assurdo, è quella di proporre alla Reggina 1914 srl di Saladini un’offerta fuori mercato, eccedente il valore reale dello stesso marchio “R con il pallone”.

Dopo la non iscrizione della Reggina Calcio 1986 spa, il fallimento fu dichiarato nel giugno 2016 e il 18 giugno 2016 i curatori fallimentari della Reggina Calcio assegnarono in affitto la società alla Urbs Reggina 1914 per la stagione 2016/2017, che quindi, un anno dopo la nascita, riuscì ad utilizzare il nome Reggina. E tramite quell’atto, la curatela della Reggina Calcio recuperò oltre 120mila euro per soddisfare qualche creditore: briciole rispetto alla mole debitoria di 20 e passa milioni di euro, giusto ricordarlo.

In futuro, qualora la Reggina 1914 srl arrivasse alla liquidazione, qualsiasi soggetto può andare ad acquisire il marchio, allo stesso tempo qualsiasi altra società dovrebbe rilevare la società che per la FIGC rappresenta calciasticamente la Città di Reggio Calabria, La Fenice Amaranto – LFA Reggio Calabria, oppure accordarsi per il trasferimento del titolo da una città della Provincia di Reggio, quindi con il concreto rischio di dover rintracciare alternative in Eccellenza o in Promozione.



 

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