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LEGGE 13 aprile 2017, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale.
(17G00059)

(GU n.90 del 18-4-2017)
Vigente al: 19-4-2017 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale,
e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13

L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea). – 1. Sono istituite, presso i
tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello,
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne’ incrementi di dotazioni
organiche».

All’articolo 2:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «conoscenza della
lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»;

al comma 3, la parola: «6.785» e’ sostituita dalla seguente:
«12.565».

All’articolo 3:

al comma 1, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:

«e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione
dello Stato competente all’esame della domanda di protezione
internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dello
stato di cittadinanza italiana»;

al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse le seguenti:
«Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»;

dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

All’articolo 4, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma
1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1.
E’ competente territorialmente la sezione specializzata nella cui
circoscrizione ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento
impugnato».

All’articolo 6:

al comma 1, alla lettera a) e’ premessa la seguente:

«0a) all’articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall’autorita’ di cui al comma 3 e’ ammesso ricorso al tribunale sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’
essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e
circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. Il decreto e’ pronunciato entro cinque giorni
dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione dell’autorita’ di cui al comma 3. L’istanza di
sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita’, con il
ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e’ concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato e’ notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono
depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai
sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia’ emanati. Il decreto
emesso a norma del presente comma non e’ impugnabile.

3-quinquies. Il ricorso e’ notificato all’autorita’ che ha adottato
il provvedimento a cura della cancelleria. L’autorita’ puo’ stare in
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo’
depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso,
una nota difensiva. Entro lo stesso termine l’autorita’ deve
depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di
trasferimento.

3-sexies. Il ricorrente puo’ depositare una nota difensiva entro i
dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3-quinquies, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento e’ trattato in camera di consiglio.
L’udienza per la comparizione delle parti e’ fissata esclusivamente
quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il
procedimento e’ definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre
ricorso per cassazione e’ di trenta giorni e decorre dalla
comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria
anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita,
a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore
certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione
entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi e’
proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di
trasferimento, il trasferimento e’ sospeso automaticamente e il
termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall’articolo 29
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione
ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e’ rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-decies. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di
urgenza.

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia attesta la piena funzionalita’ dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai
medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita’
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo’ autorizzare il
deposito con modalita’ non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza”»;

al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) all’articolo 11, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

“3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale
sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il
richiedente e’ accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione
avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo,
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile
del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al
destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta
notificazione il responsabile del centro o della struttura da’
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante
messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere
l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o
della struttura ne da’ immediata comunicazione alla Commissione
territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta
elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene
disponibile nella casella di posta elettronica certificata della
Commissione territoriale.

3-bis. Quando il richiedente non e’ accolto o trattenuto presso i
centri o le strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato
dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le
notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell’atto al
richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di
cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita’ del richiedente e
nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l’avviso di
ricevimento da cui risulta l’impossibilita’ della notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita’ del domicilio
dichiarato o comunicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’atto e’ reso
disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha
sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla
trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la
notificazione si intende eseguita.

3-quater. Quando la notificazione e’ eseguita ai sensi del comma
3-ter, copia dell’atto notificato e’ resa disponibile al richiedente
presso la Commissione territoriale.

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e’
informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di
domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneita’ del domicilio
dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo
quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell’ingresso nei
centri o nelle strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente e’ informato, a
cura del responsabile del centro o della struttura, che le
notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e
che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla
misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo
quanto disposto dal presente articolo.

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di
cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura e’
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge”;

b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Le Commissioni territoriali dispongono l’audizione
dell’interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita’ di
cui all’articolo 11″»;

al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14:

il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il colloquio e’ videoregistrato con mezzi audiovisivi e
trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di
riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio e’ data
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni
caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale
che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in
cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la
correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie.
In calce al verbale e’ in ogni caso dato atto di tutte le
osservazioni del richiedente e dell’interprete, anche relative alla
sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non
siano state direttamente recepite a correzione del testo della
trascrizione»;

dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo’ formulare istanza
motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione.
Sull’istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non
impugnabile»;

al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le
seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis»;

al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis:

il comma 11 e’ sostituito dal seguente:

«11. L’udienza e’ altresi’ disposta quando ricorra almeno una delle
seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non e’ disponibile;

b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal
ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza
essenziale ai fini della decisione;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel
corso della procedura amministrativa di primo grado»;

al comma 13, il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data
successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
medesima».

All’articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso Art. 19-bis, comma
1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» sono inserite le
seguenti: «e di cittadinanza italiana».

All’articolo 8, comma 1:

dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:

“Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e’
iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto
individualmente.

2. E’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio
di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza
anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o
dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione
internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con
effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente
iscritto ai sensi del comma 1″»;

alla lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole:
«quarto periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«quinto periodo del presente comma»;

dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

«b-bis) all’articolo 7, comma 5, dopo le parole: “le cui
condizioni di salute” sono inserite le seguenti: “o di vulnerabilita’
ai sensi dell’articolo 17, comma 1,”»;

alla lettera d), capoverso Art. 22-bis:

al comma 1, dopo le parole: «d’intesa con i Comuni» sono inserite
le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;

al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni» sono inserite le
seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni» sono
inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni» sono
inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».

All’articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole:
«secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo periodo del presente comma».

All’articolo 11:

al comma 3, l’ultimo periodo e’ soppresso;

dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata
la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno
2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019».

All’articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «esigenze di servizio,» sono
inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»;

all’ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per
l’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 2.766.538
euro per l’anno 2017»;

dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alla necessita’ di potenziare le strutture
finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla
predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai flussi
migratori e all’incremento delle richieste di protezione
internazionale, il Ministero dell’interno provvede, entro il 31
dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera
b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti
dalle riduzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
citato decreto-legge n. 95 del 2012»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’
disposizioni per la funzionalita’ del Ministero dell’interno».

All’articolo 13, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la celerita’ di espletamento delle
procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il
limite per l’integrazione del numero di componenti di cui
all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle
sottocommissioni, presieduta dal componente piu’ anziano, non puo’
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

All’articolo 14:

il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel
continente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’
incrementato di venti unita’. A tal fine e’ autorizzata la spesa di
203.000 euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno 2018, di
422.402 euro per l’anno 2019, di 430.850 euro per l’anno 2020, di
439.467 euro per l’anno 2021, di 448.257 euro per l’anno 2022, di
457.222 euro per l’anno 2023, di 466.366 euro per l’anno 2024, di
475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall’anno
2026»;

dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli
interessi italiani all’estero, per l’invio nel continente africano di
personale dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’
autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2017 e di euro 5
milioni a decorrere dall’anno 2018».

All’articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito il
presidente della regione» sono inserite le seguenti: «o della
provincia autonoma»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui al
presente comma» sono inserite le seguenti: «si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e».

Nel capo III, dopo l’articolo 19 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (Minori non accompagnati). – 1. Le disposizioni di cui
al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non
accompagnati».

All’articolo 21:

al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite
dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»;

al comma 3, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»;

al comma 4, le parole: «di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera b)».

Dopo l’articolo 21 e’ inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari
nell’isola di Lampedusa). – 1. In considerazione del permanere dello
stato di crisi nell’isola di Lampedusa in ragione dei flussi
migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione
umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, previsto dall’articolo 1-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e’ prorogato al 15 dicembre 2017.
Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai
versamenti, sono effettuati con le modalita’ e nei termini stabiliti
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

All’articolo 22, comma 1:

all’alinea, le parole: «11, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766 euro per
l’anno 2017, a 25.990.691 euro per l’anno 2018, a 31.450.766 euro per
l’anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall’anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l’anno 2017, a
31.203.531 euro per l’anno 2018, a 36.636.344 euro per l’anno 2019, a
36.514.389 euro per l’anno 2020, a 36.523.006 euro per l’anno 2021, a
36.531.796 euro per l’anno 2022, a 36.540.761 euro per l’anno 2023, a
36.549.905 euro per l’anno 2024, a 36.559.233 euro per l’anno 2025 e
a 36.568.747 euro a decorrere dall’anno 2026»;

alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro per l’anno
2017, a 3.135.457 euro per l’anno 2018, a 2.779.792 euro per l’anno
2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l’anno 2017,
a 8.348.297 euro per l’anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere
dall’anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «2.703.000 euro
per l’anno 2017, per 5.414.120 euro per l’anno 2018 e per 5.485.208
euro a decorrere dall’anno 2019»;

dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:

«c-bis) quanto a 200.000 euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

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