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24 Luglio 2024

Gli influencer, secondo una sentenza, andrebbero inquadrati come agenti di commercio con tanto di versamento contributi previdenziali all’Enasarco, ente di previdenza per gli agenti di commercio. Contrarie le associazioni di categoria, Aicdc e Assoinfluencer. Ma sulla vicenda è, comunque, atteso un passaggio ministeriale

di Simona Zazzetta


L’attività dell’influencer esercitata come promozione continuativa di prodotti di una azienda sulle proprie pagine social potrebbe essere inquadrabile come quella di un agente di commercio, per cui l’azienda per cui lavora sarebbe tenuta a versare i contributi previdenziali a Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti di commercio. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Roma che ha incontrato, però, la contrarietà delle associazioni di categoria la Aicdc, Associazione italiana content & digital creators, e Assoinfluencer. Sulla vicenda è, comunque, atteso un passaggio ministeriale ma intanto diversi esperti di fisco e tasse stanno seguendo la vicenda giudiziaria e di recente anche il Sole24Ore se ne è occupato. Ecco un punto sulla vicenda.

La sentenza: influencer svolgono attività promozionale di vendita

Il giudice del Tribunale di Roma con la sentenza n. 2615/24 del 4 marzo è intervento sul ricorso di una società che svolge l’attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l’attività di promozione e informazione svolta da sportivi e da consulenti. Tutto nasce da un’ispezione, come spiega un esperto di Fisco e Tasse, in seguito alla quale è stato chiesto alla società di versare 70 mila euro per i contributi Fondo Previdenza al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto e per sanzioni a Enasarco (Ente previdenziale dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza), in quanto i contratti erano riconducibili a contratti di agenzia.
C’è stato un ricorso della società all’ispettorato interregionale che ha confermato quanto accertato in sede ispettiva. Per la società, infatti, non c’erano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer come agenti di commercio, ma per il giudice, invece, essi svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita, con compenso determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine. E nello specifico il giudice ha sottolineato alcune peculiarità che assimilerebbero l’influencer a un agente di commercio, tra le quali: può concedere sconti, ha una sua “zona” determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di follower che acquistano i prodotti  mediante il suo codice sconto, agisce in piena indipendenza e autonomia, caratteristiche queste ultime, tipiche anche dell’agente.

Enasarco: bene includere anche i giovani

La sentenza è stata accolta con favore da Alfonsino Mei, Presidente della Fondazione Enasarco che in diverse occasioni ha dichiarato: “La nostra Fondazione ha la necessità di aumentare la propria base contributiva per la stabilità dei 50 anni che i ministeri vigilanti ci impongono. In questo contesto vorremmo coinvolgere anche gli influencer nella nostra base contributiva per includere anche i giovani. Per fare ciò abbiamo bisogno di un intervento del governo con cui stiamo interloquendo”.

Per le associazioni di categoria le differenze sono sostanziali. Ecco quali sono 

Contrari a un eventuale passaggio alla cassa previdenziale le associazioni di categoria, cioè l’Aicdc, fondata nel 2023 e Assoinfluencer, nata nel 2019 e inserita nell’elenco delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013, nonché alla rete nazionale di Confcommercio professioni. Secondo quanto riporta il Sole24ore le due realtà associative coinvolgono 350.000 professionisti per un giro di affari di circa due miliardi e mezzo. La presidente di Aicdc Sara Zanotelli, in un’intervista ha spiegato che c’è una “differenza sostanziale data dal fatto che mentre l’attività degli agenti di commercio è orientata alla vendita, quella del Content Creator ha una rosa di obiettivi di cui la promozione commerciale è solo una parte. Gli agenti, inoltre, guadagnano sulla base di quanto vendono, mentre i Content Creator non sono legati, per il loro compenso, a un raggiungimento preciso di un obiettivo di vendita ma alla promozione del prodotto, spesso la propria comunità di followers”.

Inoltre, ha aggiunto, “l’agente di commercio deve possedere, in fase di apertura dell’attività, un certo numero di requisiti professionali che vanno preventivamente verificati e non è detto che gli influencer ne siano in possesso. L’agente poi venne insignito di un pacchetto clienti, ha un mandato all’incasso, può concludere operazioni per conto del committente e gode di un’indennità meritocratica, tutti i parametri ritenuti inapplicabili per gli influencer che non gestiscono alcun pacchetto clienti”.

Ciò che l’associazione mette in discussione è l’interpretazione della sentenza, “perché un agente di commercio può lavorare anche sui social, ma non è detto che un Content creator che lavori sui social sia inquadrabile come un agente di commercio”.
Sempre in un’intervista, il presidente di Assoinfluencer Jacopo Ierussi ha commentato che c’è una “non completa comprensione del fenomeno” richiamando una posizione della Cassazione, secondo cui “l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente a effettuare delle ordinazioni di prodotto del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite è andati a buon fine”. Questo presupposto di partenza “confliggerebbe con le dinamiche tipiche del Content creator economy. E fa comprendere come far rientrare gli influencer nell’area enasarco appaia una forzatura”.

La testata finanziaria afferma che è atteso di un pronunciamento ministeriale, ma ci saranno altri casi in seguito agli accertamenti ispettivi della Fondazione Enasarco, e intanto imprese e influencer hanno cominciato a chiedere assistenza legale per rivedere i contratti per evitare sanzioni o valutare se è necessaria l’iscrizione alla cassa. 

TAG: CONTRIBUTI, PHARMAINFLUENCER


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