>> Iscriviti al canale YouTube di Altalex News per ricevere gli aggiornamenti su tutti i nostri video!
Il ricorso al Prefetto entro 60 gg
Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale che accerta una violazione al codice della strada, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, o al ricorso al Giudice di Pace, l’interessato può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
Vantaggi e svantaggi del ricorso
Il ricorso al Prefetto presenta il vantaggio di non necessitare del patrocinio di un avvocato, e dinon essere soggetto al pagamento del contributo unificato, tuttavia, in caso di rigetto, l’ordinanza condanna a una sanzione pari al doppio di quella irrogata in fase di accertamento.
Cosa deve contenere il ricorso?
La legge non impone particolari formalità, purché sia redatto per iscritto e indichi:
- la competente autorità prefettizia cui è diretto;
- i dati anagrafici del ricorrente;
- gli estremi del verbale impugnato e della sua contestazione o notificazione;
- i motivi per i quali si propone il ricorso;
- l’eventuale richiesta di un’audizione personale;
- le conclusioni;
- la firma del ricorrente.
Al ricorso possono essere allegati documenti probatori.
Le modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso può essere presentato:
- personalmente tramite deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto;
- a mezzo P.E.C.
Il silenzio-accoglimento del ricorso
Il termine per l’adozione dell’ordinanza è di 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, e opera il cd. silenzio-accoglimento del ricorso, cioè questo si intende accolto se non sia stato deciso entro il termine previsto.
I possibili esiti del ricorso
Il ricorso è:
- irricevibile quando è stato presentato da un soggetto non legittimato;
- improcedibile, quando è stato presentato fuori termine;
- inammissibile, quando sia intercorso il pagamento della multa in misura ridotta.
Quanto alla decisione, si distingue in due tipologie:
- di accoglimento, se il verbale venga ritenuto infondato. L’autorità emette ordinanza di archiviazione degli atti, cui consegue l’immediata cessazione degli effetti delle eventuali sanzioni accessorie;
- di rigetto, a seguito dell’accertata fondatezza del verbale, quindi l’autorità emette ordinanza-ingiunzione di condanna a una sanzione, per l’ammontare di una somma non inferiore al doppio di quella irrogata in fase di accertamento, più le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica.
Contro l’ordinanza di rigetto, l’ingiunto può presentare opposizione al Giudice di Pace.
>> Leggi anche:
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui