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Opposizione alla cartella esattoriale; termine di prescrizione; notifica della cartella di pagamento; interruzione della prescrizione.

Mancata opposizione all’avviso di addebito

La mancata opposizione all’avviso di addebito preclude l’esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice l’esame dell’eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell’avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore.

Corte appello Torino sez. lav., 13/04/2022, n.176

Prescrizione in materia di cartelle esattoriali

In tema di prescrizione di cartelle esattoriali, il termine di prescrizione, già decennale ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L. 576/80, è stato successivamente ridotto a quinquennale dall’art. 3 della L. 335/1995, ma è stato poi nuovamente riportato a decennale dall’art. 66 della L. 247/2012; e il termine decennale si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia al 2.2.2013.

Corte appello Torino sez. lav., 09/03/2022, n.41

Notifica della cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7486

L’opposizione a cartella esattoriale per omessa notifica è qualificabile come opposizione all’esecuzione
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento fondata sull’omessa notifica della cartella esattoriale (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi.

Corte appello Milano sez. III, 13/10/2021, n.2938

La prescrizione quinquennale

Il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali – per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo – è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale e non si converte in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Tribunale Velletri sez. lav., 14/09/2021, n.1260

Diritto vantato dagli enti previdenziali

In tema di previdenza, il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali – per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo – è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale.

Tribunale Velletri sez. lav., 08/09/2021, n.1226

Prescrizione delle cartelle esattoriali non opposte

La decorrenza del termine per l’opposizione a cartella di pagamento di cui all’art 24, comma 5 del d.lgs 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo di natura sostanziale, ossia conduce alla irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2935 c.c. ai fini della prescrizione.

Corte appello Bari sez. lav., 16/07/2021, n.1349

Decorso del termine di impugnazione

La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell’articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale.

La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l’atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva.

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, n.15704

Cartella esattoriale iscritta a ruolo

L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del

credito dell’amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell’amministrazione ormai prescritto.

Tribunale Roma sez. lav., 12/03/2019, n.2398

Imposta comunale sugli immobili

In caso di cartella esattoriale relativa ad I.C.I. divenuta irretrattabile non a seguito di azione giudiziale di impugnazione conclusa con sentenza passata in giudicato ma semplicemente per mancata impugnazione, si deve applicare il termine quinquennale di prescrizione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 24/01/2019, n.120

Recupero dei crediti previdenziali non opposti

La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Di conseguenza l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

Tribunale Catania sez. lav., 14/12/2018, n.5181

Riscossione dei contributi previdenziali

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, n.28583

Impugnabilità della cartella esattoriale

Nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.

Se, però il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).

Corte appello Milano sez. lav., 05/11/2018, n.1632

Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del

credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018, n.2826

Prescrizione: quando è applicabile?

In tema di prescrizione applicabile quando non sia stata opposta la cartella di pagamento, una volta intervenuta la cartella di pagamento, non trova più applicazione il termine di prescrizione quinquennale relativo alla contribuzione previdenziale, bensì quello decennale dell’actio iudicati.

Tribunale Velletri sez. lav., 18/09/2018, n.1165

Notifica della cartella di pagamento: interrompe la prescrizione?

In materia di

omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell’INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2018, n.20867

Prescrizione del diritto di riscossione

In materia di opposizione alla cartella esattoriale, l’ente previdenziale ben può versare in atti l’estratto del ruolo dal quale è agevole verificare l’eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di chiamata in causa del concessionario alla riscossione, Equitalia, da parte dell’ente previdenziale INAIL a causa della sua mera valenza esplorativa in assenza, nell’apparato probatorio, dell’estratto ruolo).

Tribunale Milano sez. lav., 05/07/2018, n.1854

Cartella esattoriale non opposta: è titolo giudiziale?

La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Tribunale Catania sez. lav., 28/05/2018, n.2368

Intimazione di pagamento e termine di prescrizione quinquennale

In merito all’opposizione avverso l’intimazione di pagamento deducendo l’intervenuta prescrizione del credito, non è applicabile il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. in quanto la cartella esattoriale non opposta, avendo natura di atto amministrativo, non può essere equiparata a un titolo giudiziale divenuto definitivo e deve pertanto farsi applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

Corte appello Genova sez. lav., 16/04/2018, n.119

Mancata opposizione alla cartella esattoriale: effetti

Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida

riscossione del credito medesimo.

Ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c..

Tribunale Roma sez. lav., 13/03/2018, n.1889

Contributi previdenziali e opposizione a cartella esattoriale: legittimazione passiva

Nell’opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti (nella specie, l’omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito) che, in caso di accoglimento dell’opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l’ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi.

Tribunale Pavia sez. lav., 08/03/2018, n.5

Contributi previdenziali: prescrizione

In merito al termine di prescrizione dei contributi previdenziali (ridotto da 10 anni a cinque anni per effetto dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995), la prescrizione si considera quinquennale anche nei casi di prescrizione successiva alla cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 gg, non operando nella specie la conversione del termine da prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2953 c.c., trattandosi di norma riferibile solo ai provvedimenti giudiziari devenuti definiti e non agli atti amministrativi definitivi come è la cartella di pagamento non opposta.

Tribunale Caltanissetta sez. lav., 05/03/2018, n.110

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