Fin qui nulla di strano … infatti per i nostri sempre più numerosi lettori una contestazione del genere non rappresenta di certo una novità dal momento che, come già chiarito in questo nostro articolo, ai sensi dell’articolo 25 comma 5 della legge n. 133/1999 “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli … L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 numero 398 e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, …”.
A questo punto Vi chiederete: e quindi?
Quindi ve lo spieghiamo subito: la contestazione sopra riportata, nonostante la citata norma di riferimento rimandi espressamente alle Società ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata mossa dall’Agenzia delle Entrate ad un’Associazione culturale. Se fin qui, per quanto il fatto possa apparire curioso, ancora non c’è nulla di eccezionale da segnalare, ciò che ha fatto “cadere dalla sedia“ chi scrive è stato rilevare come il Collegio Giudicante abbia ritenuto meritevole di accoglimento “la tesi dell’ufficio che ritiene che la disciplina fiscale agevolata impone il rispetto di determinati requisiti e di precisi obblighi, al venir meno dei quali, anche uno solo, cessano le agevolazioni fiscali” (CTP di Bologna pronunciata l’11.12.13 e depositata in segreteria il 15.01.14). Passi infatti che Agenzia Entrate contesti ogni rilievo al fine di ottenere il disconoscimento della reale natura “non profit” di un’Associazione per portare a tassazione tutti i suoi incassi (non che chi scrive sia d’accordo …) ma estendere ad Enti non sportivi un obbligo espressamente previsto per essi pare quanto meno discutibile.
Se infatti ragioni di massima trasparenza possono indurre a ritenere preferibile la tracciabilità di tutti pagamenti riducendo il più possibile l’utilizzo del contante a prescindere dalla tipologia di Ente, non è forse una forzatura disconoscere la natura non commerciale di un’Associazione culturale dal momento che “il resoconto presentato riportava diverse entrate ed uscite di cassa di importi superiori a euro 516,00 non tracciate”…?
Ai lettori ogni ulteriore considerazione!
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