In materia di condono edilizio, per le opere che comportano realizzazione di nuova volumetria o nuove superfici è escluso in ogni caso il condono a prescindere dall’indagine sulla preesistenza o meno del vincolo.
Torniamo di ‘prepotenza’ sul terzo condono edilizio assieme al Tar Salerno, che nella recentissima sentenza 466/2024 del 19 febbraio ci aiuta a riepilogare le regole della sanatoria straordinaria ex legge 326/2003, di conversione del decreto-legge 269/2003, l’ultimo dei condoni edilizi in ordine temporale.
Prima di tutto, giusto per completezza, ricordiamo che il condono edilizio (sanatoria straordinaria) è cosa a se stante rispetto alla sanatoria ordinaria prevista dall’art.36 del Testo Unico Edilizia, il quale richiede l’accertamento di conformità (cd. doppia conformità urbanistica).
Condono edilizio: l’opera della discordia
Si dibatte sul respingimento dell’istanza di condono relativa ad manufatto ad uso residenziale, ricadente in area soggetta a vincolo idreologico, composto da piano interrato adibito a cantina ed un piano terra adibito ad abitazione civile, impegna una superficie di circa 65 metri quadrati, per una volumetria di circa 375 metri cubi.
Terzo condono edilizio: solo opere di minore rilevanza. Quali sono?
Il Comune, stanti le caratteristiche degli interventi realizzati che ne escludono la riconducibilità alla categoria di “opere di minore rilevanza” (le quali comprendono unicamente restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), peraltro ricadenti in zona soggetta a vincolo idreogeologico, ha escluso, previo contraddittorio con l’interessato, la possibilità di rilasciare il condono richiesto.
Terzo Condono edilizio: sanatoria straordinaria in zona vincolata solo per gli interventi minori
Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
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Le condizioni per la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio
E in effetti, in base ad un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il TAR evidenzia che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello idreogeologico, sono sanabili, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, DL 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, soltanto se ricorrono congiuntamente – e non anche alternativamente – le seguenti condizioni:
- a) si tratti di opere “minori” senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), per come analiticamente indicate nell’allegato 1 al D.l. n. 269/2003;
- b) siffatte opere “minori” siano state, comunque, realizzate prima della imposizione del vincolo e positivamente valutate dall’Autorità preposta alla tutela dello stesso;
- c) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Di conseguenza, “non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa” e, per quel che rileva nel caso di specie, altresì che le opere de quibus non sono sanabili sia il vincolo preesistente o successivo alla realizzazione dell’abuso.
Vincolo preesistente o no: rileva solo per le opere minori
Insomma: la preesistente apposizione del vincolo rileva solo in presenza di opere di minore rilevanza, le uniche suscettibili di sanatoria.
Per le opere che comportano realizzazione di nuova volumetria o nuove superfici è escluso in ogni caso il condono a prescindere dall’indagine sulla preesistenza o meno del vincolo.
Il terzo condono edilizionon si può fare
Il TAR evidenzia come “Il terzo condono risulta, dunque, operante in riferimento ai soli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in zone vincolate, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; mentre non lo è in riferimento agli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003, anche se il vincolo sia stato imposto sull’area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, ed anche se gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (TAR Salerno, 14.12.2020, 1930; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 giugno 2018, n. 6695; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).”
Ma nel caso di specie il terzo condono è inapplicabile in quanto siamo al cospetto di una nuova costruzione, attesa la realizzazione di un manufatto residenziale composto da un piano interrato ed un piano terra, impegnante una superficie coperta di circa mq. 65,00 per una volumetria di circa mc. 375,00.
Insomma, il terzo condono è impossibile, a prescindere dal vincolo preesistente.
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