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Collegamento stabile del maggiorenne con l’abitazione del genitore. Cosa succede quando i figli non convivono più con l’assegnatario dell’immobile?

Separazione dei coniugi

In materia di quantificazione dell’

assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto.

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20858

Criteri per l’assegnazione della casa coniugale

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la regolamentazione delle sorti della casa familiare è retta dal principio generale per cui si deve dare priorità all’interesse dei figli di preservare il loro habitat domestico, con la conseguenza che l’assegnazione non è possibile in favore del coniuge che non abbia l’affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole. Inoltre, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, non assumono rilevanza le ragioni dominicali del genitore, essendo decisivo esclusivamente quello dei figli alla continuità domestica, in modo da evitare possibili traumi connessi allo sviluppo della loro personalità.

Tribunale Tivoli, 16/06/2021, n.889

Effetti del fallimento sull’assegnazione della casa familiare

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) nei limiti del novennio, ove non trascritto e anche oltre il novennio, ove trascritto, è opponibile anche al terzo, successivamente resosi acquirente dell’immobile, finché perduri la efficacia della pronunzia giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora, successivamente alla dichiarazione di fallimento, il fallito abbia ceduto al coniuge la casa familiare la inefficacia di quest’atto – a norma dell’art. 44 l. fall. – non esclude, in relazione al medesimo bene, la concreta situazione giuridica a esso preesistente, cioè la esistenza sullo stesso del diritto al suo godimento da parte del coniuge.

Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.377

Divorzio: l’assegnazione della casa coniugale

Nonostante la collocazione prevalente del minore presso la madre, a tale statuizione non segue sempre l’assegnazione della casa familiare alla genitrice collocataria. La deroga al regime ordinario della proprietà nell’ambito della crisi familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire l’interesse superiore della prole rappresentato, nel momento particolarmente delicato della disgregazione del nucleo familiare, dalla continuità dell’habitat familiare e sociale preesistente alla crisi.

Tuttavia tale regola può essere derogata qualora emerga che, in realtà, la genitrice collocataria, unitamente al figlio, si sia trasferita a vivere presso altra abitazione lasciando la casa familiare.

Tribunale Viterbo, 30/12/2020, n.1414

Divorzio: revoca dell’assegnazione della casa coniugale

In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo’ di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni di mantenimento, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)

Tribunale Brindisi, 16/04/2020

L’insufficienza dell’aumento dell’assegno divorzile

L’ex coniuge che lamenta l’insufficienza dell’aumento dell’assegno divorzile disposta in suo favore dal giudice, a seguito della raggiunta autosufficienza economica della figlia e della revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve dedurre quale quota di reddito era riservata al mantenimento della figlia, in modo da consentire ai giudici di valutare l’incapacità dell’aumento dell’assegno di permettere alla ricorrente di prendere in locazione un immobile presso cui risiedere.

Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n.6470

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca

In materia di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c., laddove prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.

Tribunale Bergamo sez. II, 18/01/2020, n.138

L’ipoteca volontaria anteriore alla trascrizione del diritto di assegnazione

L’assegnazione della casa familiare, pur avendo natura personale e carattere temporaneo, è opponibile nei confronti dei terzi creditori del coniuge-debitore, i quali quindi, in sede di esecuzione, potrebbero ottenere la coattiva vendita di un bene decisamente poco appetibile giacché il terzo acquirente potrebbe sperare di godere appieno dell’immobile soltanto con il venir meno delle condizioni previste dall’art. 337-sexies c.c. (peraltro intentando un apposito giudizio di accertamento negativo).

Per certi versi il pregiudizio per il creditore si presenterebbe finanche maggiore, in questo caso, rispetto all’ipotesi della locazione: il carattere oneroso del rapporto locatizio, infatti, da un lato consente al creditore, nel corso della procedura esecutiva, di beneficiare dei canoni (quantomeno in via indiretta, e se del caso agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) e, dall’altro lato, può comunque attirare qualche acquirente nella prospettiva (se non di occupare nell’immediato l’immobile, quantomeno) di riscuotere i canoni dal locatore e, quindi, “mettere a frutto” il bene acquistato; di contro, in presenza di un diritto di assegnazione della casa coniugale il creditore, prima, ed il terzo acquirente in executivis, poi, non potrebbero accampare alcun diritto patrimoniale nei confronti del coniuge assegnatario.

Sennonché il quadro si presenta sensibilmente diverso allorché il creditore abbia visto iscrivere a proprio vantaggio un’ipoteca volontaria sul bene immobile prima della trascrizione del diritto personale di assegnazione

. Infatti, in un caso simile il diritto del coniuge assegnatario si rivelerebbe inopponibile al creditore, in virtù del disposto di cui all’art. 2644 c.c., ragion per cui l’esistenza di quel diritto tra i coniugi non arreca nessun pregiudizio al creditore, il quale potrà vendere l’immobile del tutto libero da diritti altrui, che siano essi reali o personali. In questi casi, quindi, l’azione revocatoria va rigettata perché risulta carente uno dei presupposti per il suo accoglimento, vale a dire l’eventus damni, inteso come pregiudizio patrimoniale nei confronti del creditore.

Tribunale Arezzo, 08/01/2020, n.10

Presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti

La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall’unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Tribunale Salerno sez. I, 09/03/2020, n.908

Quando il giudice può respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale?

Qualora dalle posizioni assunte in corso di causa dai genitori emerga con chiarezza che l’assegnazione della casa familiare non venga considerata in funzione della ratio sottesa alla norma che è quella di garantire nel tempo a fronte della crisi familiare l’habitat dei figli, ma unicamente per gestire una situazione transitoria di cui nessuno dei due, pur a fronte di una crisi risalente nel tempo, ha inteso farsi carico in modo tempestivo e tutelante per la prole, è evidente che non sussistono i presupposti per disporre l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337sexies c.c. a nessuna delle due parti e pertanto il Giudice può respingere la domanda di assegnazione della casa avanzata da ciascuna parte.

Tribunale Milano sez. IX, 10/06/2019, n.10376

La nozione di convivenza

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da

coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

(Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell’assegnazione della casa coniugale basato sull’accertato rientro della figlia, iscritta all’università in altra città, nell’abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16134

Domanda di assegnazione della casa familiare

È necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare in caso di figli maggiorenni, non ancora autosufficienti e conviventi, venga riproposta in sede di giudizio di divorzio, anche dalla parte che risulta già assegnataria dell’immobile in virtù di statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice, con i suddetti presupposti, stabilire officiosamente, se non incorrendo in un vizio di extrapetizione.

Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, n.10204

Trasferimento all’estero della figlia maggiorenne

La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità (nella specie, la madre aveva perso il diritto all’assegnazione della casa familiare anche se la figlia, trasferitasi all’estero, faceva ritorno a casa con frequenza).

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2019, n.11844

Acquisto dell’immobile dal coniuge proprietario esclusivo

II provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al terzo che abbia anteriormente acquistato l’immobile dal coniuge proprietario esclusivo del bene, se non nel caso in cui si accerti l’instaurazione tra il coniuge assegnatario e il terzo di un rapporto tale da costituire un diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, ipotesi che ricorre quando il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero quando il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del nucleo familiare, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, dell’utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.

Cassazione civile sez. III, 10/04/2019, n.9990

Assegnazione della casa familiare: l’opponibilità al terzo acquirente

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, in difetto di pubblicità, al terzo acquirente, in data successiva, nei limiti di nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero anche per il periodo eccedente i nove anni, ove il titolo sia stato in precedenza trascritto nei registri immobiliari.

Tribunale Salerno sez. II, 23/04/2019, n.1421

La cessione “ex lege” del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario

In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l’ignoranza, da parte del locatore, della successione “ex lege” non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell’opponibilità della stessa al locatore ceduto.

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28615

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