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Notificazione dell’atto di intimazione; espropriazione immobiliare; avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza.

Cosa comporta l’omessa notifica del pignoramento presso terzi? E’ legittima la sospensione dalla professione se l’avvocato agisce nei confronti del cliente senza aver prima rinunciato al mandato? E’ rilevante l’avvenuta impugnazione dell’atto di pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria? Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Pignoramento presso terzi: il limite della somma pignorabile

Il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore.

Tribunale Mantova sez. II, 18/01/2021

Credito oggetto del pignoramento

Laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all’azione causale, non quella relativa all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore (fatta sempre salva l’operatività dell’art. 2917 c.c. e quindi l’inopponibilità al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell’atto di pignoramento).

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20338

Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo

In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell’atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l’impugnazione della decisione (nella specie, “ratione temporis”, semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un’altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, n.19104

Pignoramento presso terzi: opposizione

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l’onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del “creditor creditoris”. Quest’ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, n.14597

Pignoramenti presso terzi notificati all’Ader

I pignoramenti presso terzi notificati all’Agenzia delle Entrate – riscossione sono regolati dall’art. 26 bis c.p.c. con conseguente notificazione al soggetto tesoriere poiché è solo quest’ultimo che, avendo in gestione il rapporto, è abilitato a compiere le operazioni che possono vincolare il relativo ammontare e, dunque, in definitiva, a rendere la prescritta dichiarazione.

Tribunale Bergamo sez. II, 17/06/2020

Cos’è il pignoramento presso terzi?

Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, va rimarcato che tale istituto costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell’atto di intimazione di cui all’art. 543 c.p.c., ma anche con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento giudiziale del credito di cui all’art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche successiva a quella della

notificazione dell’atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento.

Tribunale Vasto, 15/03/2019, n.90

Impugnazione contro il pignoramento presso terzi

In caso di impugnazione avverso un pignoramento presso terzi e le prodromiche cartelle di pagamento, il contributo unificato deve essere quantificato secondo il disposto di cui all’art. 14, comma 3-bis D.P.R. n. 115 del 2000.

Comm. trib. reg. Pescara, (Abruzzo) sez. VII, 28/01/2019, n.85

Omessa notifica dell’atto di pignoramento presso terzi

L’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. che deve essere fatta dall’ufficiale giudiziario nei confronti del debitore esecutato.

Tribunale Tivoli, 05/12/2018

Come inizia l’esecuzione?

Pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., inizia dalla

notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c.. Difatti da tale momento decorre anche il termine per l’opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto al quale, a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, l’interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno.

Corte appello Roma sez. lav., 11/10/2018, n.3633

Decreto ingiuntivo esecutivo

In base all’art. 336, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che il decreto ingiuntivo esecutivo (ottenuto sulla base di una sentenza che aveva statuito in punto di an debeatur) posto a base di una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi non possa ulteriormente spiegare i suoi effetti, anche esecutivi, laddove sia stata riformata, a seguito di appello o cassazione, la sentenza che si era pronunciata positivamente sull’an debeatur.

Tribunale Roma, 27/09/2018

Riscossione delle imposte sul reddito e pignoramento dei crediti presso terzi

In tema

riscossione delle imposte sul reddito, il pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme di cui all’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione nella quale l’avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza nonchè l’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione (previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell’art. 492 c.p.c.) sono incompatibili con l’ordine di pagamento diretto di cui all’art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto satisfattivo, e per il quale non è previsto l’intervento del giudice dell’esecuzione a meno che non vengano proposte le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2018, n.20706

Giudizio di ottemperanza

Nel giudizio di ottemperanza a favore del ricorrente può essere riconosciuta sia la corresponsione degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, che delle spese accessorie successive al decreto ingiuntivo azionato, e in quanto tali non liquidate nello stesso, tuttavia non possono essere riconosciute anche le spese effettuate per atti di precetto ed procedure di pignoramento presso terzi risultate infruttuose.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 24/07/2018, n.8342

Opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario

L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo.

Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla “solutio”), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all’assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2018, n.17441

Giurisdizione tributaria

Nella specie, sussiste la giurisdizione tributaria, in quanto questa si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell’esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all’esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse, laddove oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo: in tali casi infatti trattandosi di valutare l’an del tributo la giurisdizione non può che appartenere al giudice tributario.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. VI, 22/06/2018, n.2069

Assolvimento degli obblighi tributari

Con riferimento alla sussistenza del requisito di partecipazione relativo all’assolvimento degli obblighi tributari, è irrilevante la circostanza dell’avvenuta impugnazione dell’atto di pignoramento dinanzi alla

Commissione tributaria, in quanto l’impugnazione è rivolta avverso l’atto esecutivo (il pignoramento) e non avverso cartella esattoriale, impugnata solo come atto presupposto, che avrebbe dovuto invece costituire oggetto di apposito gravame entro i termini di legge al fine di porre in discussione la violazione tributaria.

La definitività del relativo accertamento rileva pertanto ai fini della causa di esclusione dell’art. 80, comma 4, d.lg. 18 aprile 2016 n. 50; ciò anche se nel giudizio di impugnazione del pignoramento presso terzi è stato domandato l’accertamento della nullità della cartella di pagamento.

Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n.3606

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