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In risposta ad esigenze di prevenzione di comportamenti fraudolenti, a decorrere dal 1° luglio 2024 la compensazione dei crediti Inps e Inail mediante  F24 è soggetta a nuove regole ( art. 1, c. 97, L. 213/2023 ).

La Legge di bilancio 2024, con l’art. 1, commi da 94 a 99 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e successivamente il DL Agevolazioni fiscali, con l’art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39,  hanno stabilito nuovi limiti e vincoli, volti  a contrastare il sempre più frequente ricorso a crediti fiscali inesistenti allo scopo di ridurre i debiti previdenziali.

Utilizzo esclusivo canali ADE – L’articolo 1, comma 94 e 96 della Legge numero 213/2023 ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 ( convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 numero 248) estendendo, dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L’intervento ha una duplice finalità. Da un lato si riduce l’utilizzo dei canali telematici convenzionati per esigenze di semplificazione e ,dall’altro,  l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.

Divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo – Con il nuovo comma 49 – quinquies inserito nell’art. 37 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla Legge di bilancio 2024, dal 1° luglio è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti tributari e contributivi in presenza di carichi affidati all’agente di riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Il divieto opera nel caso in cui i termini risultano scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo non opera :

  • nel momento in cui si registra la  sanatoria delle violazioni contestate;
  • con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

Ai fini della verifica delle condizioni per l’operatività del divieto di compensazione, il nuovo art. 37, comma 49-bis, consente all’ Agenzia delle Entrate di sospendere , fino a trenta giorni , l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail che presentano profili di rischio “al fine del controllo dell’utilizzo del credito” (articolo 37, comma 49-ter).  

La delega stessa è eseguita, e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento. In caso contrario, la delega non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Per ulteriori dettagli : Entrate – Circ. n. 16/E del 28.06.2024 : Nuove regole sulle compensazioni in vigore dal 1° luglio  

COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL : 

L’ art. 1, comma 97 della Legge di bilancio 2024 ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all’ art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nuovi termini e decorrenze  – Le compensazioni dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’ INPS può essere effettuata :

·       datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

·       datori di lavoro agricoli per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola, da cui il credito emerge;

·       Titolari di partita IVA ; artigiani ; commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo ; liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell’ Ente.

Sanzioni – Se a seguito di accertamenti i crediti INPS e INAIL si rivelano in tutto o in parte inutilizzabili, l’ Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa. Al contribuente è invece applicata la sanzione amministrativa pari:

  • al 5% dell’importo, per somme fino a 5 mila euro;
  • a 250 euro, per importi eccedenti i 5 mila euro.

E’ comunque concessa la possibilità di fornire chiarimenti all’Agenzia entrate, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità.

La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle novità descritte è comunque subordinata all’adozione di appositi provvedimenti emanati d’intesa dal direttore dell’Agenzia entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail. 

 

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