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Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la sentenza dev’essere notificata al procuratore della parte o a quest’ultima presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.

La notifica alla parte personalmente, senza alcuna menzione del procuratore, non è quindi idonea a produrre il predetto effetto acceleratorio. Ciò neppure se la parte è una pubblica amministrazione e la notifica è eseguita presso la sede dell’ente, che è al contempo sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.

Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20866, depositata lo scorso 30 settembre (testo in calce).

I fatti di causa

Un allevatore proponeva domanda risarcitoria nei confronti di una ASL per i danni subiti a causa di un illegittimo ordine di abbattimento di diciannove capi di bestiame.

La domanda trovava accoglimento malgrado le contestazioni della convenuta, che si costituiva in giudizio con il patrocinio della propria avvocatura interna ed eleggeva domicilio presso la sua sede, di fatto anche sede del legale.

La sentenza di primo grado veniva notificata alla ASL in quella stessa sede, senza indicare il nominativo del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado.

Una circostanza di non poco conto, poichè l’appello proposto dalla soccombente veniva dichiarato inammissibile proprio perché esperito tardivamente.

I giudici d’appello ritenevano infatti che la notifica della sentenza, eseguita con le descritte modalità, fosse pienamente valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall’art. 325 c.p.c.

La vicenda giungeva pertanto in Cassazione.

La rimessione alle Sezioni Unite

La Terza sezione della Corte, investita della decisione, invocava l’intervento delle Sezioni Unite, dando atto del contrasto giurisprudenziale esistente su due distinte questioni, sintetizzate di seguito:
(a) se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad una pubblica amministrazione presso la propria sede, sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., quando la sede dell’ente è al contempo anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
(b) se, in tale ipotesi, all’omessa indicazione del difensore dell’ente nell’atto notificato, possa sopperire il fatto che il nominativo del legale compaia comunque nell’epigrafe della sentenza.

Le tesi a confronto

Sul punto si fronteggiano due distinti orientamenti: il primo, numericamente prevalente, sostiene che quando un ente è patrocinato dalla propria avvocatura interna, presso la cui sede ha anche eletto domicilio, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

La sola identità di domiciliazione non sarebbe infatti sufficiente ad assicurare che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Ciò principalmente a causa della complessità di organizzazione dell’ente destinatario della notifica, delle sue dimensioni e delle prassi locali (così Cass., Sez. 6 – L, ordinanza n. 14054 del 08/07/2016).

L’altro orientamento sostiene invece l’esistenza di “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito” (così Cass. 12/09/2011, n. 18640, seguita da Cass. ord. 19/04/2015, n. 14891).

In tale ipotesi, la notifica della sentenza nel luogo che è al contempo sede dell’ente, della sua avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c.. Ciò anche se non è indicato il del nome del legale che ha patrocinato l’ente in giudizio, quando comunque risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.

A tali orientamenti se ne aggiunge un terzo, inaugurato recentemente da Cass. 03/02/2020, n. 2396, secondo cui l’indicazione del nominativo del procuratore non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità. La notifica della sentenza presso lo studio del procuratore domiciliatario, senza l’indicazione del nominativo del legale, non è quindi nulla, a patto che il nominativo del destinatario dell’atto si evinca dalla pronuncia notificata.

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La posizione della Corte

La Corte aderisce al primo degli orientamenti indicati, ritenendolo il più idoneo a bilanciare correttamente i vari interessi in gioco: da un lato l’esigenza primaria e prevalentemente pubblicistica di un sollecito conseguimento di una pronuncia definitiva (a tutela sia della parte che ha ragione sia del principio di certezza del diritto), dall’altro il diritto di difesa di tutte le parti, compresa quella contro cui si vuole formare il giudicato.

Ad ogni ordinamento spetta individuare il punto di equilibrio tra tali esigenze contrapposte: quello italiano ha demandato alle parti la scelta tra un’inerzia protratta per un congruo lasso di tempo e una condotta attiva, propulsiva e acceleratoria rispetto a questo intervallo temporale.

La notificazione della sentenza

Tale condotta acceleratoria e propulsiva si identifica con la notificazione del provvedimento, che diviene quindi una provocazione, in senso tecnico-giuridico, ad esercitare il diritto di impugnazione entro il termine breve; un vero e proprio potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare.

Ciò – osserva la Corte – a condizione che la notifica sia eseguita al difensore della parte in giudizio: la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione descritto dev’essere infatti tale da porre in condizione il suo destinatario di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche l’intenzione univoca del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica, ai fini di un’eventuale impugnazione.

Se quindi è vero che la legge consente il prodursi di un simile effetto acceleratorio, è altrettanto vero che ciò consegue unicamente alla notifica del provvedimento al procuratore, poiché unico soggetto munito delle necessarie competenze tecniche per valutare l’interesse del cliente ad un’impugnazione entro il breve termine.

E’ quindi indispensabile che il procuratore sia menzionato nella notifica, o che sia univocamente percepibile come destinatario di tale attività, mentre resta neutra, nel senso di ambigua rispetto al fine indicato, la notifica eseguita alla parte personalmente, senza alcuna menzione del difensore, dunque inidonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c.

E se il procuratore non è espressamente indicato come destinatario della notifica, è del tutto irrilevante, concludono i giudici, l’esistenza di un collegamento, seppur irredimibile, tra parte, procuratore costituito e domicilio, tale da creare un’assoluta identità logistica e funzionale del domicilio dell’ente, del suo rappresentante in giudizio e del domicilio eletto.

L’onerosità delle condotte che si pretende di attivare con la notifica e le gravi conseguenze di ordine decadenziale che ne derivano non possono infatti implicare anche un onere di diligenza interpretativa da parte del destinatario dell’atto.

Conclusioni

Nel caso di specie, la notifica della sentenza alla ASL, senza alcuna menzione del difensore, deve quindi ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.

I giudici del Supremo Consesso hanno quindi accolto il ricorso della ASL, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione e statuendo il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.

CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, SENTENZA N. 20866/2020 >> SCARICA IL PDF

 

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