Una peculiare vicenda è stata esaminata dal Tribunale di Capua Vetere ed ha dato l’occasione di pronunciarsi in tema di possibilità di reiterare un’istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento dopo che lo stesso creditore abbia rinunciato ad una identica precedente istanza.
Era infatti avvenuto che A seguito del fallimento del proprio debitore, un creditore aveva proposto istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento.
Successivamente, il medesimo creditore aveva però rinunciato all’istanza (sebbene specificando – ma ciò non sembra aver assunto un ruolo decisivo nell’economia della pronuncia – che la rinuncia avveniva “con salvezza del diritto di credito sottostante”). E tale rinuncia avveniva prima che fosse disposta l’esecutività dello stato passivo del fallimento ai sensi dell’art. 96, Legge Fallimentare.
Successivamente alla rinuncia, e successivamente all’emanazione del decreto di cui all’art. 96 citato, il creditore proponeva una nuova istanza di ammissione al passivo (in sostanza richiedendo l’ammissione per una soltanto delle voci oggetto della precedente richiesta, e “derubricando” il credito da privilegiato a chirografario); istanza che, in quanto successiva al conferimento dell’esecutività allo stato passivo del fallimento, era da qualificarsi tardiva e dunque sottoposta al regime di cui all’art. 101, Legge Fallimentare.
In ordine a tale istanza, il Giudice Delegato nel corso dell’istanza di cui all’art. 95 della Legge Fallimentare rigettava l’istanza dichiarando l’esecutività lo stato passivo. Avverso tale statuizione il creditore proponeva dunque opposizione.
Il giudice, nell’esaminare la vicenda ha allora potuto ricordare come alcuni precedenti giurisprudenziali confortassero la tesi del creditore, secondo cui l’intervenuta rinuncia all’istanza tempestivamente depositata non preclude al medesimo creditore di reiterare la propria richiesta anche attraverso una nuova istanza – ancorché tardiva – di ammissione al passivo fallimentare.
In sostanza, secondo la pronuncia esaminata, anche laddove in sede di approvazione dello stato passivo il Giudice Delegato abbia dovuto verificare se vi sia stata o meno una rinuncia ad un’istanza di ammissione già presentata, a tale statuizione del Giudice Delegato non consegue alcun giudicato in ordine alla sussistenza del credito vantato dal creditore, per cui la successiva istanza di ammissione al passivo risulta ammissibile (cosa diversa sarebbe stata se il Giudice Delegato si fosse invece pronunciato sull’istanza in modo sfavorevole per il creditore e quest’ultimo, anziché proporre immediata opposizione allo stato passivo, avesse reiterato la propria istanza di ammissione al passivo eventualmente rinunciando a quella già presentata, e già rigettata).
In conclusione, dunque, il giudice, ritenuti sussistenti idonei elementi a comprovare l’esistenza del credito (nel caso di specie, fatture e documenti di trasposto), ha accolto l’opposizione proposta.
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(Altalex, 28 marzo 2014. Nota di Riccardo Bianchini)
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