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La Corte di Cassazione torna a occuparsi della legittimazione del curatore fallimentare rispetto all’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’istituto bancario che abbia abusivamente concesso un credito nei confronti di una società in stato di insolvenza.

Nel caso di specie, il curatore fallimentare agiva davanti ai giudici di Piazza Cavour al fine di accertare la responsabilità solidale degli amministratori – per aver fatto ricorso al credito bancario quando la società aveva perso il capitale – e delle banche – per aver concesso e ingiustificatamente mantenuto le linee di credito in violazione delle regole di sana e prudente gestione imposti all’art. 5 Tub.

In particolare, la parte attorea contestava la decisione assunta in secondo grado dalla Corte territoriale milanese che aveva escluso il carattere abusivo della concessione creditizia per l’assenza di concreti elementi da cui desumere che la società fosse stata danneggiata dal comportamento degli enti bancari.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto le doglianze proposte con la domanda principale aderendo a quella recente impostazione giurisprudenziale che riconosce al curatore la legittimazione ad agire ex art. 146 l. fall., in correlazione con l’art. 2393 c.c., ove la posizione a quest’ultima ascritta sia di terzo responsabile solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c., del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa.

Più in particolare, i giudici del Supremo Consesso distinguono il caso in cui il curatore fallimentare agisca ex art. 146 l. fall. nei confronti dell’ente creditizio che abbia concesso abusivamente la linea di credito, dal caso in cui il curatore fallimentare agisca nei confronti della banca, ove la posizione a quest’ultima ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della predetta società.

Nel primo caso, infatti, la Corte afferma che occorre ribadire i principi già enunciati con la sentenza n. 7029/2006 dalle sezioni unite.

Invero, con la predetta pronuncia i  giudici hanno negato al curatore fallimentare la legittimazione a proporre, nei confronti della banca finanziatrice, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta. Ciò in quanto “nel sistema della legge fallimentare, una tale legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni cd. di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica. Al novero di dette azioni non appartiene quella che, analogamente all’azione ex art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, la cui posizione poi è variamente articolata a seconda che si tratti di creditore antecedente o successivo all’attività di sovvenzione abusiva”.

Nel secondo caso, assimilabile alla fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, si individua un profilo di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. tra gli amministratori della società in stato di insolvenza e l’istituto bancario che non ottempera agli obblighi di correttezza imposti dal Tub. In tal caso, il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Questo fatto integra un danno per la società in sè, oltre che per i creditori anteriori, e determina – l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria in via solidale in quanto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.

Sul tema si segnala:

(Altalex, 18 luglio 2017. Nota di Rita Claudia Calderini)

 

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