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Le regole per l’opposizione all’esecuzione agli atti esecutivi, nonché per l’impugnazione del preavviso di fermo auto o di ipoteca: le regole sulla giurisdizione e competenza.

Hai ricevuto una cartella esattoriale e intendi fare opposizione. Ritieni infatti di non dover pagare visto che ci sono una serie di elementi che non tornano: dal calcolo degli interessi alla mancanza della motivazione, dall’omessa notifica del precedente avviso di pagamento alla quantificazione delle somme da versare all’agente della riscossione. I termini per l’impugnazione non sono ancora scaduti, per cui hai tutto il tempo di pensare a come fare ricorso, quali contestazioni sollevare, quale avvocato scegliere per la difesa davanti al giudice. Superati questi primi ostacoli ti addentri nelle questioni di carattere processuale:

qual è il giudice competente per l’opposizione alla cartella esattoriale? Il tuo dubbio, infatti, è se si debba presentare il ricorso alla Commissione Tributaria, al tribunale ordinario o al giudice di pace. Non è un problema da poco visto che un errore potrebbe costarti la causa e le spese processuali. In questo articolo ti spiegheremo tutte le regole sulla competenza per l’opposizione alla cartella di pagamento. Ma procediamo con ordine.

Esistono due forme di opposizione alla cartella di pagamento:

  • l’opposizione all’esecuzione
  • l’opposizione agli atti esecutivi

A seconda del tipo di opposizione cambiano anche le regole sulla competenza.

Giudice competente nell’opposizione all’esecuzione

La cartella di pagamento è il primo atto che mette in moto il procedimento di riscossione esattoriale. Volendo fare una metafora con l’ordinario processo civile, si può dire che la cartella è, insieme, sia la sentenza che l’atto di precetto.

Con l’opposizione all’esecuzione si mette in discussione il diritto dell’esattore a procedere all’esecuzione forzata. Quindi si contesta la legittimità della cartella. Gli opponenti possono altresì contestare la pignorabilità dei beni oggetto dell’esecuzione.

L’opposizione può riguardare quindi la mancanza originaria del diritto del creditore di procedere a esecuzione (ad esempio: intervenuta decadenza del diritto alla riscossione per notifica tardiva della cartella dalla data di iscrizione a ruolo del credito) o quella sopravvenuta (ad esempio prescrizione del diritto di credito per inattività).

Opposizione intrapresa prima dell’inizio dell’esecuzione forzata

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in un’importante pronuncia [1], ha affermato che ciò che conta ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere l’opposizione è «la natura del credito fatto valere», cioè delle somme richieste con la cartella (vedi anche: “Giurisdizione opposizione cartella esattoriale“). Pertanto:

  • per cartelle relative a sanzioni amministrative: il giudice di pace (il termine per fare ricorso è di 30 giorni);
  • per cartelle relative a contravvenzioni stradali: il giudice di pace (il termine per fare ricorso è di 30 giorni);
  • per cartelle relative a imposte e tributi: la Commissione tributaria provinciale (il termine per fare ricorso è di 60 giorni);
  • per cartelle relative a contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail: il tribunale ordinario, sezione lavoro (il termine per fare ricorso è di 40 giorni).

Nel caso di cartella di pagamento per

sanzioni amministrative, la competenza è del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione ad eccezione di alcune materie in cui sarà competente il tribunale e in particolare:

  1. tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  3. previdenza e assistenza obbligatoria;
  4. igiene degli alimenti e delle bevande
  5. materia valutaria e di antiriciclaggio.

Sarà inoltre sempre competente il tribunale nei seguenti casi:

  1. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
  2. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
  3. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima.

Opposizione intrapresa dopo l’avvio dell’esecuzione forzata

Nel caso invece di opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata (il pignoramento) il giudice competente è sempre il giudice dell’esecuzione anche per le controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali.

Giudice competente nell’opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione all’esecuzione viene utilizzata per contestare la regolarità formale della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo o il rispetto degli atti del procedimento di riscossione. La differenza rispetto all’opposizione all’esecuzione è la seguente: mentre quest’ultima ha ad oggetto vizi di natura sostanziale, l’opposizione agli atti esecutivi concerne vizi formali.

Anche qui valgono le stesse regole viste per l’opposizione all’esecuzione, ossia:

Opposizione intrapresa prima dell’avvio dell’esecuzione forzata

Bisogna rivolgersi al giudice competente in base al tipo di credito azionato ossia

  • per cartelle relative a sanzioni amministrative: il giudice di pace;
  • per cartelle relative a contravvenzioni stradali: il giudice di pace;
  • per cartelle relative a imposte e tributi: la Commissione tributaria provinciale;
  • per cartelle relative a contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail: il tribunale ordinario, sezione lavoro.

In questi casi, però, il termine per l’opposizione è sempre di 20 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento dell’atto che si considera illegittimo.

Opposizione intrapresa dopo l’avvio dell’esecuzione forzata

Se l’esattore ha già avviato un pignoramento, la competenza è del giudice dell’esecuzione, ossia il tribunale ordinario sezione “esecuzioni forzate”. Le opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l’inizio dell’esecuzione rientrano, dunque, nella competenza per materia del tribunale.

Giudice competente contro il preavviso di fermo o di ipoteca

Contro il preavviso di fermo è possibile fare opposizione. Le regole sulla competenza sono le stesse che abbiamo visto per l’opposizione all’esecuzione. Come spiegato dalla Cassazione a Sezioni Unite [2], l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di sanzioni stradali va presentata sempre al giudice di pace, a prescindere dal valore della controversia. Infatti, secondo la Suprema Corte, la competenza del giudice di pace va considerata solo per materia e quindi senza limite di valore.

Allo stesso modo se il fermo viene iscritto per mancato pagamento di imposte, la competenza è della Commissione tributaria provinciale; infine per i contributi previdenziali si andrà davanti al tribunale ordinario sezione lavoro. Insomma, le regole dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo seguono gli stessi principi relativi all’impugnazione della cartella stessa e non quelle relative all’esecuzione forzata [3].

Si deve ragionare nello stesso modo anche per quanto riguarda il preavviso di ipoteca.

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