La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato il rigetto del ricorso con cui il contribuente ha contestato il pignoramento eseguito dalla Concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano (Equitalia Nord S.p.A.) delle somme presenti su un conto corrente di cui egli era titolare presso una Banca con sede in Parma, deducendo che il pignoramento era basato su cartelle mai notificate e che era stato eseguito in violazione dell’articolo 46 del d.P.R. 602/73, avendo l’Agente della riscossione agito fuori del proprio ambito territoriale.
Ebbene, la Suprema Corte ha dato ragione al contribuente in relazione all’eccezione di nullità per incompetenza territoriale.
Per quanto concerne il motivo di ricorso riguardante la mancanza di notifica delle cartelle alla base del pignoramento, i Massimi giudici promuovono la decisione della CTR meneghina, poiché «con l’impugnazione dell’atto di pignoramento non potevano essere sollevate questioni sulla notifica delle cartelle in parola in quanto tali questioni avrebbero potuto essere sollevate solo mediante l’impugnazione degli avvisi di intimazione di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/73, regolarmente notificati al ricorrente e non impugnati».
Nonostante il rilievo che precede, i Massimi giudici decidono di annullare il pignoramento.
L’articolo 46 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, stabilisce:
- «Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato».
Gli Ermellini spiegano che il Concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia. Nel caso di specie, la concessione si riferisce pacificamente alla provincia di Milano e non a quella di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973. E tale ultima norma «non contiene deroghe all’art 46 in punto di necessità della delega per l’azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza».
La Suprema Corte, in conclusione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, assume una decisione nel merito e accoglie l’iniziale ricorso del contribuente. L’Ente di riscossione è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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