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Nota a ABF, Collegio di Bari, 3 giugno 2021, n. 13910.

di Donato Giovenzana

 

La controversia ha ad oggetto il rilascio – ex art. 119 TUB – al ricorrente, in qualità di fideiussore, di documentazione relativa a un rapporto di leasing; in ogni caso, il ricorrente chiede tutta la documentazione riguardante “ogni altro rapporto/pratica di finanziamento” per cui egli risulta garante.

Dalla documentazione in atti, il Collegio arbitrale osserva che il ricorrente si qualifica, nel ricorso, come consumatore. Dalla documentazione in atti, inoltre, l’Abf rileva che non si evince il legame intercorrente tra parte attrice e la società garantita, né sono disponibili altri elementi relativi, ad esempio, ad eventuali partecipazioni detenute. A tal riguardo, infatti, l’orientamento dell’ABF sulla qualifica da attribuire al garante di una società è contenuto nella decisione assunta dal Collegio di Coordinamento, n. 5368/2016, e dispone quanto segue: “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Tale tesi è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione (cfr. decisione n. 742/2020). Sulla base di quanto sopra esposto, in via preliminare, dalla documentazione in atti, il Collegio rileva la natura di consumatore del ricorrente, procedendo alla valutazione di merito del ricorso.

Con riferimento alla richiesta di esibizione documentale, l’art. 119, c. 4, TUB sancisce che: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il Collegio osserva che tale norma costituisce, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali e comporta il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I Collegi hanno, inoltre, precisato che il cliente non ha l’onere di indicare specificamente gli estremi del rapporto relativo ai documenti richiesti, essendo sufficiente fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire alla banca la loro individuazione.

Con riferimento all’informativa sul rapporto principale, si pone la preliminare questione se il fideiussore sia paragonabile alla stregua del “cliente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 T.U.B., il quale, nel caso di specie, è da individuare nella società a favore della quale la fideiussione era stata prestata. Sul punto, l’Abf pugliese si è pronunciato nel senso che “al fideiussore non può certo essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata” (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 20094/2018).

Inoltre, secondo quanto precisato dai Collegi ABF, la disciplina applicabile varia a seconda dell’oggetto della documentazione richiesta ed in particolare:

– l’art. 119 T.U.B. sancisce il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (ad es. copia degli estratti conto);

 – il diritto di ottenere copia del contratto originario discenderebbe, invece, dall’art. 117 T.U.B. e non conosce senza limiti di tempo. L’obbligo di trasmettere copia del contratto nel corso del rapporto negoziale sussiste anche indipendentemente da un’eventuale pregressa consegna dello stesso all’atto della stipula, in forza dello specifico dovere di protezione gravante sull’intermediario in favore del cliente.

In proposito, il Collegio osserva che la domanda di parte ricorrente riguarda tutta la documentazione inerente il rapporto principale, nonché ogni altro rapporto di cui egli risulta garante. Dagli atti risulta che, in data 16/09/2011, il ricorrente ha sottoscritto, con un istituto di credito appartenente al medesimo gruppo della resistente, un contratto di fideiussione avente ad oggetto tutti i debiti della società garantita, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.362.956,06. L’intermediario precisa che, in riscontro alla richiesta del 10/04/2020, il ricorrente ha ricevuto copia dell’atto di fideiussione, di cui peraltro, era già in possesso, avendo sottoscritto l’accettazione e ricevuta delle Condizioni generali di fideiussione; tale documento è stato prodotto nuovamente in sede di controdeduzioni. Con riferimento alla validità della clausola informativa sul rapporto principale, prevista dall’atto di fideiussione, il Collegio di Milano, nella decisione n. 575/2013, ha ritenuto che: “il fideiussore ha diritto, in forza della richiamata disposizione dell’art. 119, comma 1, TUB, ad ottenere comunicazione periodica quantomeno dell’ammontare del debito garantito. E l’art. 127, comma 1, TUB vieta una deroga dell’art. 119 in peius per il cliente; perciò, la clausola contrattuale invocata dall’intermediario sarebbe nulla se intesa ad imporre al fideiussore un onere di richiedere l’informazione in discorso allo scadere di ciascun anno”.

A tal riguardo, l’intermediario afferma che la società concedente il leasing inviava periodicamente ai garanti la comunicazione dell’entità dell’esposizione complessiva del debitore principale nei confronti dell’intermediario (allega documentazione a titolo esemplificativo) e, in ogni caso, nelle controdeduzioni precisa che “ad oggi l’entità del capitale residuo relativo al ridetto contratto di leasing è pari ad euro 223.903,65”. Inoltre, l’intermediario afferma di aver chiesto alla debitrice principale autorizzazione al rilascio di copia di tutta la documentazione relativa al contratto di leasing; la società utilizzatrice avrebbe espresso il proprio dissenso, in data 23/01/2021, successivamente alla presentazione del ricorso.

Tutto ciò premesso, il Collegio barese richiama l’orientamento consolidato arbitrale, che riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all’obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale il fideiussore ha diritto, tra l’altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative, all’esistenza e alla validità dell’obbligazione garantita (cfr., ad es., Collegio di Milano, dec. n. 1931/2016; Collegio di Roma, dec. n. 2306 del 14 aprile 2014; Coll. di Bologna, dec. n. 7888/2018, sottolineando, altresì, la strumentalità del diritto di accesso alla documentazione, rispetto all’effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore; Collegio di Roma, dec. n. 4449/2013, anche per la precisazione, secondo cui “al fideiussore non potrebbe certo essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata; Coll. Di Bari, dec. n. 20094/2018)”.

In linea con il richiamato orientamento, deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere copia dell’ulteriore documentazione richiesta, relativa al rapporto garantito.

 

Qui la decisione.


 

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